Adunanza generale n. 508/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
regolamento recante procedura di sperimentazione disposizioni per la valutazione di base della condizione di disabilita';
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento ministeriale recante la procedura di sperimentazione delle disposizioni sulla valutazione di base della condizione di disabilità ai sensi dell’art. 33, commi 1 e 3, del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62
Esito
La questione giuridica
Il Ministero della salute ha sottoposto al Consiglio di Stato lo schema di regolamento destinato a disciplinare la procedura e il monitoraggio della sperimentazione della valutazione di base della condizione di disabilità. La questione ha riguardato, anzitutto, l’individuazione del testo effettivamente esaminabile tra due versioni trasmesse, nonché la completezza dell’istruttoria normativa, con particolare riferimento agli atti di concerto, all’analisi tecnico-normativa, all’esenzione dall’AIR e alle relazioni tecniche. Sono stati inoltre esaminati l’ambito territoriale e oggettivo della sperimentazione, i criteri di residenza e domicilio, la gestione dei procedimenti da parte dell’INPS, le disposizioni sull’inclusione lavorativa e sull’accertamento dell’invalidità civile, il monitoraggio, gli allegati, il trattamento e la conservazione dei dati personali e il rinvio a un disciplinare tecnico di natura non regolamentare.
Il parere
La Sezione ha esaminato come oggetto del parere esclusivamente la versione dello schema contenuta nel file con estensione 25 settembre 2025, poiché è l’unica a recepire l’ampliamento della sperimentazione disposto da successive fonti primarie. Pur rilevando l’incompletezza della documentazione istruttoria, non ha richiesto un parere interlocutorio, considerata la limitata durata residua della sperimentazione, e ha reso un parere definitivo ai sensi di leale collaborazione istituzionale. Ha richiesto o indicato numerose modifiche e integrazioni: regolarizzazione degli atti di concerto e dei richiami nel preambolo; acquisizione di un’AIR aggiornata o di una nuova esenzione; predisposizione dell’analisi tecnico-normativa; integrazione della relazione illustrativa su diversi dubbi applicativi; adeguamento degli allegati a tutte le province e patologie; fissazione di termini per alcuni adempimenti; soppressione o riformulazione delle disposizioni meramente riproduttive di norme primarie; inserimento nel regolamento, e non nel solo disciplinare tecnico, delle prescrizioni normative sulla pseudonimizzazione, aggregazione, minimizzazione e conservazione dei dati, in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali. Sono state inoltre formulate osservazioni di drafting e richiesto il richiamo del visto e della registrazione della Corte dei conti nel preambolo e nell’explicit.
Osservazioni
Testo dello schema oggetto di esame
Deve essere preso in considerazione il testo contenuto nel file con estensione 25 settembre 2025, poiché tiene conto dell’ampliamento territoriale, temporale e oggettivo della sperimentazione introdotto da fonti normative successive al d.lgs. n. 62/2024.
Atti di concerto
Gli atti di concerto devono essere imputati in modo chiaro agli organi politici competenti. La sottoscrizione del Capo dell’Ufficio legislativo “d’ordine del Ministro” è inadeguata; occorre utilizzare una delega di firma idonea o altra formula che esprima la riconduzione dell’atto al Ministro o all’Autorità politica competente.
Preambolo - Richiamo degli atti di concerto
Il preambolo deve richiamare anche la nota del 22 gennaio 2026 relativa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la nota del 17 ottobre 2025 relativa all’Autorità politica delegata in materia di disabilità.
Sottoscrizioni dei Ministri concertanti
Le sottoscrizioni devono essere apposte in forma emarginata, preferibilmente precedute da un “Visto” o da formula equivalente, così da evitare che il decreto ministeriale di concerto assuma i tratti formali di un decreto interministeriale.
Analisi tecnico-normativa
Lo schema deve essere corredato dall’analisi tecnico-normativa prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008.
AIR o esenzione dall’AIR
La richiesta di esenzione dall’AIR del 22 novembre 2024 è riferita a una sperimentazione di dodici mesi, limitata a nove province e tre patologie, e non risulta adeguata al testo aggiornato. Occorre predisporre l’AIR oppure acquisire una nuova esenzione riferita al testo effettivamente esaminato, ove ricorrano le condizioni dell’art. 7, comma 1, del d.P.C.m. n. 169/2017.
Relazioni tecniche
Le relazioni tecniche, pur bollinate dalla Ragioneria generale dello Stato, si riferiscono alla versione originaria della sperimentazione e non al testo aggiornato. La documentazione tecnico-finanziaria deve essere riferita allo schema che comprende tutte le province e tutte le patologie previste.
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
La parola “applicazione” deve essere sostituita con “attuazione”. Deve essere chiarita la portata del richiamo all’art. 9, comma 7-bis, del d.l. n. 71/2024 e l’effetto concreto dei riferimenti alle successive fonti normative sulla sperimentazione.
Art. 1, comma 1, lettera c) - Patologie e decorrenze
La relazione illustrativa deve chiarire il riferimento all’adozione del regolamento previsto dall’art. 19-quater, comma 3, del d.l. n. 202/2024. Il riferimento dovrebbe essere eventualmente sostituito con quello al d.m. n. 94/2025. Devono inoltre essere corrette le virgole nell’inciso relativo all’emanazione del regolamento.
Art. 1, comma 1 - Scansioni temporali
Deve essere valutata la soppressione della distinzione temporale tra province e patologie, poiché essa richiama decorrenze ormai superate. La distinzione può invece essere mantenuta nelle disposizioni successive, per individuare i procedimenti cui la sperimentazione si applica e la relativa decorrenza.
Art. 1, comma 2 - Procedimenti interessati
Deve essere chiarito se il riferimento a “tutte le istanze” riguardi procedimenti diversi da quelli avviati con la richiesta prevista dall’art. 2, comma 2. In tal caso, la relazione illustrativa deve individuare tali procedimenti e la relativa base normativa primaria.
Terminologia dell’atto di avvio
Deve essere uniformato l’uso dei termini “richiesta” e “istanza” nelle diverse disposizioni dello schema.
Art. 2, comma 1 - Residenza e domicilio
La relazione illustrativa deve chiarire quale criterio prevalga quando residenza e domicilio ricadano in province di sperimentazione diverse. Se prevale il domicilio, il secondo periodo deve essere riformulato in termini espliciti.
Art. 2, comma 2 - Certificato medico introduttivo
Le disposizioni che riproducono l’art. 8 del d.lgs. n. 62/2024 devono essere soppresse e sostituite da un rinvio alla fonte primaria oppure riprodotte integralmente, con formulazione coerente e con clausola di richiamo alla disposizione superiore. Deve essere utilizzata l’espressione “certificato medico introduttivo”.
Art. 2, comma 2 - Rinvio all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 62/2024
Il rinvio all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62/2024 è superfluo nel periodo relativo all’individuazione dei medici e può essere collocato nell’incipit del periodo relativo alla trasmissione telematica della documentazione formativa.
Art. 2, comma 2 - Termine per la trasmissione telematica
Deve essere valutata la previsione di un termine per la trasmissione all’INPS della documentazione relativa alla formazione dei medici, anche in considerazione della scadenza della sperimentazione al 31 dicembre 2026.
Art. 2, comma 3 - Patologie diverse
La relazione illustrativa deve chiarire quali siano le patologie diverse da quelle oggetto della sperimentazione cui si riferisce l’inciso relativo alla gestione esclusiva dell’INPS e quale sia la base normativa primaria della disciplina.
Art. 2, comma 3 - Gestione dell’INPS
La relazione illustrativa deve esplicitare la portata dei riferimenti normativi che consentono all’INPS di gestire i procedimenti durante la fase di sperimentazione, prima della decorrenza generale prevista dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 62/2024.
Art. 3 - Inclusione lavorativa e invalidità civile
La relazione illustrativa deve definire la portata dei commi 1 e 2, chiarendo il rapporto tra la disciplina temporale della sperimentazione e le fattispecie relative al compimento dell’età per l’accesso al lavoro e della maggiore età, nonché la delimitazione territoriale dei destinatari.
Art. 4, comma 2 - Unità di valutazione di base
Dopo il riferimento alle unità di valutazione di base deve essere inserito il richiamo all’art. 9 del d.lgs. n. 62/2024. Deve inoltre essere indicato il termine per la pubblicazione del provvedimento del direttore generale dell’INPS.
Art. 4, comma 3 - Report di monitoraggio
Deve essere previsto un termine per la trasmissione del report predisposto dall’Istituto superiore di sanità.
Allegati 1 e 2 - Ambito della sperimentazione
Gli allegati devono comprendere tutte le province e tutte le patologie incluse nello schema aggiornato. Devono inoltre essere trasmessi in forma definitiva, con intestazione dell’amministrazione predisponente e documentazione idonea ad assicurare l’immodificabilità del contenuto.
Artt. 5, 6 e 7 - Trattamento e conservazione dei dati
Le prescrizioni relative alla pseudonimizzazione dei dati trattati dall’ISS, alla trasmissione al Ministero in forma aggregata, alla minimizzazione dei dati e alle modalità di conservazione devono essere inserite nel regolamento, in conformità al parere del Garante per la protezione dei dati personali, e non affidate al solo disciplinare tecnico.
Art. 6 - Periodo di conservazione
La disciplina deve essere resa coerente con il parere del Garante, prevedendo la cancellazione o l’anonimizzazione irreversibile dei dati trattati dall’ISS al termine della sperimentazione, anziché la conservazione fino a dieci anni dal decesso dell’interessato, ove tale sia la soluzione normativa indicata dal parere richiamato.
Art. 7 - Disciplinare tecnico
Il disciplinare tecnico non può contenere prescrizioni di carattere normativo sulla pseudonimizzazione, aggregazione, minimizzazione o conservazione dei dati. Deve inoltre essere previsto un termine per la sua emanazione.
Art. 8 - Tavolo di coordinamento interistituzionale
Non sono formulate specifiche condizioni sostanziali, ferma restando la necessità di coordinare la disciplina del tavolo con il complessivo sistema di monitoraggio.
Art. 9 - Clausola di invarianza finanziaria
La clausola di neutralità finanziaria deve rimanere coerente con la relazione tecnico-finanziaria riferita al testo aggiornato.
Preambolo ed explicit - Corte dei conti
Poiché lo schema è un atto normativo a rilevanza esterna, il preambolo e l’explicit devono menzionare il visto e la registrazione della Corte dei conti.
Preambolo - Parere del Garante
Il parere del Garante per la protezione dei dati personali deve essere espressamente richiamato nel preambolo.
Art. 1, comma 1, lettera c) - Correzione formale
Le parole “e dall’adozione” devono essere sostituite con “e, dalla data di emanazione”.
Art. 2, comma 2 e comma 4 - Correzioni formali
Nel comma 2 deve essere sostituito “di un certificato medico introduttivo” con “del certificato medico introduttivo”; nel comma 4, “iniziatisi” deve essere sostituito con “iniziati”.
Norme richiamate
art. 33, commi 1 e 3, d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62
Il comma 1 prevede un’applicazione sperimentale delle disposizioni sulla valutazione di base; il comma 3 demanda a regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 le modalità della sperimentazione e la verifica dei suoi esiti.
Costituisce la base normativa principale del regolamento e abilita l’adozione di una disciplina regolamentare della procedura sperimentale e del relativo monitoraggio.
art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400
Regolamento da adottare su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con le amministrazioni competenti, previa intesa in Conferenza Stato-regioni e sentito l’INPS.
È la fonte procedurale e la base del potere regolamentare esercitato nello schema.
art. 9, commi 1 e 7-bis, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106
Il comma 1 individua il perimetro territoriale iniziale; il comma 7-bis riguarda i criteri per l’accertamento delle disabilità connesse a specifiche patologie.
Delimita territorialmente e oggettivamente la sperimentazione, ma il relativo richiamo deve essere coordinato con le successive modifiche normative.
art. 19-quater, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15
Ha ampliato la sperimentazione a ulteriori undici province e ad artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche, fissandone la durata in 24 mesi con termine al 31 dicembre 2026.
Impone che lo schema, gli allegati, l’AIR o l’esenzione dall’AIR e le relazioni tecniche siano riferiti al perimetro aggiornato della sperimentazione.
art. 7, comma 1, d.P.C.m. n. 169/2017
Disciplina le condizioni per l’esenzione dall’AIR.
L’esenzione deve essere riferita al testo effettivamente aggiornato e al suo concreto ambito temporale, territoriale e oggettivo.
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008
L’analisi tecnico-normativa accompagna gli schemi di atti normativi adottati dal Governo e i regolamenti ministeriali o interministeriali.
L’analisi tecnico-normativa è un documento istruttorio necessario per la qualità e la trasparenza dell’iter normativo.
art. 8, d.lgs. n. 62/2024
Disciplina il certificato medico introduttivo e le modalità relative all’individuazione dei medici.
Le disposizioni regolamentari non devono riprodurre in modo parziale o difforme il contenuto della fonte primaria; è preferibile il rinvio alla norma superiore.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 62/2024
A decorrere dal 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata in via esclusiva all’INPS.
La relazione illustrativa deve chiarire la base normativa dell’intervento dell’INPS già durante la sperimentazione.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 62/2024
Prevede l’adozione di un regolamento entro il 30 novembre 2026.
Non può essere il regolamento richiamato per giustificare l’avvio della sperimentazione, poiché un’emanazione prossima alla scadenza ne ridurrebbe significativamente la durata.
Regolamento (UE) 2016/679
Disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Le prescrizioni normative del regolamento devono assicurare la conformità dei trattamenti ai principi di minimizzazione, sicurezza, pseudonimizzazione, aggregazione e conservazione limitata.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Costituisce, insieme al regolamento europeo, il quadro normativo cui deve conformarsi il trattamento dei dati della sperimentazione.
art. 17, comma 4, legge n. 400/1988
Richiamato in relazione al visto e alla registrazione della Corte dei conti per gli atti normativi a rilevanza esterna.
Impone la menzione dell’adempimento nel preambolo e nell’explicit dello schema.
art. 3, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio 1994, n. 20
Richiamato quale fondamento dell’assoggettamento al visto e alla registrazione della Corte dei conti.
Conferma l’obbligo di controllo preventivo per lo schema in esame.
art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 - fuga dal regolamento
Il potere normativo non può, in linea di principio, essere esercitato mediante atti atipici di natura non regolamentare quando la legge prevede il modulo regolamentare.
Le prescrizioni normative sulla protezione dei dati devono essere contenute nel regolamento e non in un successivo decreto ministeriale non regolamentare.
Massime di principio
- Quando una fonte primaria amplia, dopo la predisposizione dello schema, l’ambito temporale, territoriale o oggettivo di una sperimentazione, tutti gli atti istruttori e di accompagnamento devono essere aggiornati e riferiti al testo effettivamente esaminato; una precedente AIR o esenzione dall’AIR non è sufficiente se fondata su un perimetro diverso.
- Il concerto ministeriale è un atto imputabile al Ministro o all’Autorità politica competente e non può risultare dalla sola sottoscrizione dell’organo di staff “d’ordine del Ministro” senza una formula idonea a esprimere l’esercizio della competenza politica o una valida delega di firma.
- Le disposizioni meramente riproduttive di norme primarie non devono essere inserite in una fonte subordinata con formulazione parziale o difforme; devono essere soppresse e sostituite da un rinvio alla fonte superiore oppure riprodotte integralmente e accompagnate da un espresso richiamo alla medesima.
- Quando un regolamento è la fonte prevista dalla legge per disciplinare una materia, prescrizioni aventi natura normativa non possono essere rimesse a un successivo atto ministeriale atipico e non regolamentare, soprattutto se incidono su garanzie sostanziali del trattamento dei dati personali.
- Le regole sostanziali sulla pseudonimizzazione, aggregazione, minimizzazione e conservazione dei dati devono essere contenute nella fonte regolamentare, mentre a un disciplinare tecnico possono essere affidate soltanto modalità tecniche e misure operative, nel rispetto della gerarchia delle fonti.
- In presenza di una scadenza ravvicinata della sperimentazione, il Consiglio di Stato può rendere un parere definitivo pur rilevando carenze istruttorie, rimettendo all’amministrazione l’integrazione e la correzione dello schema nel successivo iter, in un’ottica di leale collaborazione istituzionale.
Regolamento sulla sperimentazione della valutazione di base della disabilità
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato su richiesta del Ministero della salute lo schema di regolamento relativo alla procedura di sperimentazione della valutazione di base della condizione di disabilità prevista dall’art. 33 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62. Il parere è stato reso in senso favorevole, ma con condizioni, integrazioni e numerose osservazioni sul testo e sulla documentazione istruttoria.
Testo esaminato e quadro normativo
Tra i documenti trasmessi figuravano due versioni dello schema, con contenuti differenti. La Sezione ha ritenuto esaminabile la versione con estensione 25 settembre 2025, perché soltanto essa recepisce l’ampliamento della sperimentazione introdotto dall’art. 19-quater del d.l. n. 202/2024.
La base normativa è costituita dall’art. 33, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 62/2024, che ha previsto la sperimentazione della valutazione di base e ha demandato a un regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 la disciplina delle modalità della sperimentazione e della verifica dei risultati. Il perimetro iniziale, previsto dall’art. 9 del d.l. n. 71/2024, è stato successivamente ampliato a venti province e a ulteriori patologie, mentre la durata è stata estesa a ventiquattro mesi, con conclusione al 31 dicembre 2026.
Carenze dell’istruttoria normativa
La Sezione ha rilevato che la documentazione non era integralmente riferita alla versione aggiornata dello schema. In particolare, mancava l’analisi tecnico-normativa prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008.
La richiesta di esenzione dall’AIR era stata predisposta nel novembre 2024 sulla base di una sperimentazione di dodici mesi, limitata a nove province e a tre patologie. Poiché il testo aggiornato riguarda un ambito più ampio, l’amministrazione deve predisporre una nuova AIR oppure acquisire una nuova esenzione, se ricorrono le condizioni dell’art. 7, comma 1, del d.P.C.m. n. 169/2017.
Anche le relazioni tecniche, sebbene bollinate dalla Ragioneria generale dello Stato, si riferiscono all’originario perimetro della sperimentazione e devono quindi essere ricondotte al testo effettivamente esaminato.
Atti di concerto e forma del decreto
Gli atti di concerto prodotti recano la sottoscrizione del Capo dell’Ufficio legislativo “d’ordine del Ministro”. La Sezione ha ribadito che il concerto appartiene alla competenza esclusiva del Ministro o dell’Autorità politica e ne implica la responsabilità politica. La sottoscrizione dell’organo di staff è ammissibile soltanto se sorretta da una valida delega di firma o da una formula idonea a imputare l’atto all’organo politico.
Il preambolo deve inoltre richiamare tutti gli atti di concerto aggiornati. Le sottoscrizioni dei Ministri devono essere collocate in forma emarginata, preferibilmente dopo un “Visto” o formula equivalente, per mantenere chiara la natura di decreto ministeriale di concerto.
Ambito di applicazione e chiarimenti richiesti
L’art. 1 deve essere riformulato sotto diversi profili. La parola “applicazione” deve essere sostituita con “attuazione”. Deve essere chiarito il significato del richiamo all’art. 9, comma 7-bis, del d.l. n. 71/2024 e il rapporto tra tale disposizione, il d.m. n. 94/2025 e il regolamento previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 62/2024.
La Sezione ha suggerito di eliminare dall’art. 1 la distinzione tra le diverse date di estensione territoriale e di ampliamento delle patologie, poiché tali decorrenze sono ormai superate. La distinzione può essere conservata nelle disposizioni successive, ove serva a individuare concretamente i procedimenti interessati.
Deve essere inoltre chiarito il riferimento alle “tutte le istanze” presentate nelle province della sperimentazione, individuando gli eventuali ulteriori procedimenti coinvolti e la relativa base normativa primaria. Deve essere uniformata la terminologia tra “richiesta” e “istanza”.
Procedimento e ruolo dell’INPS
Per i criteri territoriali, l’art. 2 considera alternativamente residenza e domicilio. La relazione illustrativa deve chiarire quale criterio prevalga quando essi ricadano in province diverse.
La disciplina del certificato medico introduttivo riproduce in parte l’art. 8 del d.lgs. n. 62/2024. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui una fonte subordinata non deve riprodurre norme primarie in modo parziale o non coincidente. È quindi preferibile sopprimere le disposizioni ripetitive e rinviare alla fonte superiore, oppure riprodurle integralmente e con formule coerenti.
Devono essere valutati termini per la trasmissione telematica all’INPS della documentazione sulla formazione dei medici. La relazione illustrativa deve poi chiarire sia il riferimento alle patologie diverse da quelle oggetto della sperimentazione sia la base normativa dell’attribuzione all’INPS della gestione dei procedimenti già durante la fase sperimentale.
Inclusione lavorativa e invalidità civile
L’art. 3 disciplina alcune istanze relative a persone già certificate come disabili, al compimento della maggiore età o dell’età prevista per l’accesso al lavoro. La Sezione ha rilevato una possibile incoerenza tra la durata della sperimentazione e la formulazione delle fattispecie, nonché una diversa delimitazione territoriale dei destinatari nei due commi.
L’amministrazione deve integrare la relazione illustrativa e riformulare la disposizione per chiarire la durata, l’ambito territoriale e la platea dei beneficiari.
Monitoraggio e allegati
L’art. 4 disciplina la raccolta dei dati e il report predisposto dall’Istituto superiore di sanità. Devono essere inseriti il richiamo all’art. 9 del d.lgs. n. 62/2024 e un termine per la pubblicazione del provvedimento del direttore generale dell’INPS. Deve essere inoltre previsto un termine per la trasmissione del report di monitoraggio.
Gli allegati 1 e 2 erano stati trasmessi in formato Word, privo delle garanzie proprie di un documento definitivo e immodificabile, e non recavano intestazione dell’amministrazione né bollino della Ragioneria generale dello Stato. Essi devono essere aggiornati in modo da comprendere tutte le province e tutte le patologie incluse nella versione aggiornata dello schema.
Protezione dei dati personali
La parte maggiormente critica riguarda gli artt. 5, 6 e 7 e il rapporto con il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante aveva espresso parere favorevole su un testo che prevedeva il trattamento da parte dell’ISS di dati pseudonimizzati e la trasmissione al Ministero di dati aggregati.
Il testo sottoposto alla Sezione non contiene però tali prescrizioni nell’art. 4. Inoltre, l’art. 5 non riproduce la limitazione dei dati a quelli adeguati, pertinenti e necessari né le logiche di elaborazione dirette a fornire una rappresentazione aggregata. L’art. 6 prevede la cancellazione dei dati soltanto dieci anni dopo il decesso dell’interessato e non contempla l’alternativa dell’anonimizzazione irreversibile indicata nel parere del Garante.
La Sezione ha stabilito che tali prescrizioni, avendo carattere normativo, devono essere inserite nel regolamento e non possono essere rimesse al disciplinare tecnico previsto dall’art. 7. Un decreto ministeriale di natura non regolamentare non può infatti sostituire il regolamento quale fonte tipica del potere normativo, secondo il principio di gerarchia delle fonti e il divieto di fuga dal regolamento.
Lo schema deve quindi essere adeguato in modo significativo al parere del Garante. Il disciplinare tecnico può disciplinare le modalità operative e le misure tecniche, ma non introdurre autonomamente le garanzie sostanziali del trattamento dei dati.
Ulteriori adempimenti e drafting
Il preambolo deve richiamare il parere del Garante e tutti gli atti di concerto aggiornati. Poiché lo schema è un atto normativo a rilevanza esterna, devono essere menzionati nel preambolo e nell’explicit il visto e la registrazione della Corte dei conti.
Sono state infine richieste correzioni formali relative alla terminologia, alla punteggiatura e alla sostituzione dell’espressione “iniziatisi” con “iniziati”.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere nei sensi e alle condizioni della motivazione. Pur constatando carenze istruttorie e rilevanti difformità rispetto al parere del Garante, ha scelto di non sospendere l’esame, in considerazione del limitato periodo residuo della sperimentazione. L’amministrazione dovrà pertanto adeguare lo schema, gli allegati e la documentazione di accompagnamento prima della prosecuzione dell’iter normativo.
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