Adunanza generale n. 507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto ministeriale recante “Regolamento generale delle lotterie ad estrazione differita anche con partecipazione a distanza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto ministeriale recante il Regolamento generale delle lotterie ad estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento ministeriale composto da 19 articoli, volto a disciplinare in termini generali le lotterie ad estrazione differita, comprese le modalità di partecipazione tramite canale fisico e a distanza, rimettendo gli aspetti di dettaglio alle determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Lo schema mira a coordinare e aggiornare la disciplina regolamentare previgente, definire una procedura standard per la realizzazione dei servizi e per l'abbinamento delle lotterie a trasmissioni televisive, nonché chiarire gli aspetti definitori e i meccanismi generali del prodotto di gioco. Il Consiglio è stato chiamato a valutare la conformità dello schema alla normativa primaria, la corretta ripartizione tra fonte regolamentare e atto amministrativo generale, la qualità dell'AIR e della documentazione di accompagnamento, nonché la formulazione delle singole disposizioni.
Il parere
La Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione. Rileva tuttavia che la relazione AIR, pur formalmente conforme alla normativa primaria, è sostanzialmente carente quanto all'analisi delle criticità che giustificano l'intervento, alle motivazioni economiche e sociali, agli indicatori quantitativi, alla distribuzione geografica e temporale delle vendite, all'analisi dell'incremento registrato nel 2024, alla giustificazione della fascia di prezzo da 1 a 100 euro e alla descrizione degli effetti attesi rispetto allo status quo. La Sezione raccomanda almeno un efficace monitoraggio ex post tramite VIR, con indicatori adeguati agli obiettivi economici e non economici dell'intervento. Formula inoltre rilievi e suggerimenti puntuali: menzione nel preambolo del visto e della registrazione della Corte dei conti; esplicitazione nell'articolo 17 della motivazione dell'efficacia immediata dei provvedimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia; maggiore specificazione della locuzione relativa alle leggi di riferimento; sostituzioni terminologiche agli articoli 4 e 6; dettaglio dei fattori che determinano la variazione del prezzo; esplicita previsione della partecipazione mediante biglietti digitali; chiarimento della locuzione "se del caso adeguatamente celati"; coordinamento dei commi 6 e 8 dell'articolo 12.
Osservazioni
AIR - Analisi delle criticità e degli obiettivi
La relazione AIR deve illustrare in modo circostanziato le criticità e le problematiche che l'intervento intende superare, indicando le motivazioni economiche e sociali della scelta normativa. L'obiettivo generale non può essere ridotto al mero adempimento dell'obbligo di legge, ma deve esprimere la finalità strategica dell'intervento; gli obiettivi specifici devono essere direttamente riferiti al regolamento.
AIR - Indicatori e dati sulle vendite
Occorre integrare l'analisi con dati sulla distribuzione numerica e geografica dei biglietti tra le diverse reti di vendita, sulla distribuzione temporale delle vendite, sulle informazioni statistiche dell'affidatario e sull'andamento degli anni precedenti. Deve essere chiarito, in particolare, per quali ragioni si sia verificato l'incremento del risultato nel 2024 a normativa invariata.
AIR - Fascia di prezzo
La relazione AIR non chiarisce le analisi quantitative che hanno condotto a determinare la fascia di prezzo del biglietto, compresa tra 1 e 100 euro, né le previsioni concrete di vendita. Tali elementi devono essere adeguatamente esplicitati.
AIR - Consultazioni
Devono essere documentati gli effettivi termini del confronto con gli operatori e con gli altri soggetti coinvolti, specificando gli esiti delle consultazioni e le proposte concretamente recepite nella redazione finale dello schema.
AIR/VIR - Monitoraggio successivo
Considerata l'inadeguatezza sostanziale della valutazione preventiva di impatto, si raccomanda di prevedere un efficace monitoraggio ex post mediante VIR, individuando indicatori idonei a misurare l'efficacia dell'intervento e l'efficienza, anche in termini di maggiore gettito fiscale.
Preambolo - Visto e registrazione della Corte dei conti
Poiché lo schema ha natura regolamentare ed è soggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988, al visto e alla registrazione della Corte dei conti, si invita l'amministrazione a menzionare tale adempimento nel preambolo.
Art. 17, comma 2 - Efficacia dei provvedimenti dell'Agenzia
Nel testo deve essere esplicitata la motivazione dell'efficacia dei provvedimenti dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, collegata alla necessità di assicurarne, ove occorra, l'immediata operatività e il coordinamento con le emittenti televisive e gli altri soggetti interessati.
Art. 1 - Leggi di riferimento
La locuzione "delle singole leggi di riferimento" deve essere circostanziata, in conformità al principio di chiarezza normativa di cui all'articolo 13-bis della legge n. 400/1988.
Art. 4, comma 1 - Terminologia
Il termine "decorrenza" deve essere sostituito con il termine "cadenza".
Art. 6, comma 3 - Formulazione normativa
Le locuzioni "devono essere composti" e "deve essere conservata" devono essere sostituite, rispettivamente, con "sono composti" e "è conservata".
Art. 6, comma 7 - Determinazione del prezzo
Devono essere dettagliati i fattori in base ai quali viene determinata la variazione del prezzo del biglietto, considerata l'ampiezza della fascia prevista.
Art. 7 - Partecipazione con biglietti digitali
Il comma 1 deve precisare espressamente che la partecipazione può avvenire sia mediante acquisto di biglietti fisici sia mediante acquisto di biglietti digitali.
Art. 7, comma 3 - Biglietti celati
Deve essere chiarito il significato della locuzione "se del caso adeguatamente celati".
Art. 12 - Coordinamento dei commi 6 e 8
È opportuno coordinare meglio il contenuto dei commi 6 e 8, per semplificarne l'applicazione e la fruizione da parte dei destinatari.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41
La disciplina dei giochi di cui al comma 1 ... è introdotta ovvero adeguata con "appositi regolamenti".
Costituisce la base normativa per l'adozione del regolamento ministeriale sulle lotterie ad estrazione differita e mantiene ferme le discipline previgenti fino all'entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del decreto.
art. 2, comma 1, lett. t), d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41
Definisce il regolamento come regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988.
art. 15, comma 2, lett. g), legge 9 agosto 2023, n. 111
Riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura.
Fissa il criterio direttivo per distinguere la disciplina generale da quella di dettaglio, attribuendo alla fonte regolamentare la prima e agli atti amministrativi generali le specificazioni operative.
art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400
Individua la base procedimentale e la natura del regolamento ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 41/2024.
art. 17, comma 4, legge 23 agosto 1988, n. 400
Comporta l'assoggettamento del regolamento al visto e alla registrazione della Corte dei conti, adempimento da menzionare nel preambolo.
art. 13-bis, legge 23 agosto 1988, n. 400
Rileva quale fondamento del principio di chiarezza normativa, applicato alla locuzione generica contenuta nell'articolo 1 dello schema.
art. 24, comma 1, lett. a), d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41
Rimette a un successivo decreto legislativo l'individuazione delle norme primarie, secondarie e delle disposizioni amministrative generali abrogate per incompatibilità; per questa ragione lo schema non prevede l'abrogazione espressa delle previgenti norme regolamentari.
d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496
Stabilisce in generale la riserva statale in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici con premi e pagamento.
art. 21, comma 6, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.
Conferma la riserva pubblica della gestione e dell'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita.
art. 9, comma 1, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
Il divieto di pubblicità dei giochi e delle scommesse non si applica alle lotterie ad estrazione differita, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa.
art. 36, r.d.l. 21 aprile 1942, n. 444
È richiamato quale base della relazione per il Ministro allegata alla richiesta di parere.
art. 9, comma 5, d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169
Prevede la verifica del NUVIR sulla relazione AIR, che nel caso esaminato ha espresso un giudizio di adeguatezza formulando ulteriori osservazioni.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018, par. 11
È richiamata per precisare i soggetti previsti ai fini delle consultazioni nella fase di analisi dell'intervento normativo.
legge 4 agosto 1955, n. 722
Rappresenta la disciplina storica delle lotterie nazionali, riguardante tra l'altro il numero massimo annuale, gli abbinamenti a manifestazioni, le estrazioni, i premi e le condizioni di partecipazione.
d.P.R. 20 novembre 1948, n. 1677
Contiene disposizioni regolamentari previgenti sulle lotterie nazionali, che lo schema intende razionalizzare, coordinare e aggiornare.
Massime di principio
- La relazione AIR deve dimostrare, mediante l'analisi documentata delle criticità e dei dati disponibili, la necessità dell'intervento normativo e la sua idoneità a perseguire obiettivi generali strategici e obiettivi specifici direttamente riferiti alle disposizioni introdotte.
- Quando l'intervento regolamentare incide su attività con rilevanti effetti economici, l'AIR deve indicare dati quantitativi, distribuzione temporale e territoriale degli effetti, motivazioni delle variazioni osservate e previsioni verificabili, così da consentire la valutazione differenziale dell'efficacia e dell'efficienza della nuova disciplina.
- In presenza di una valutazione preventiva d'impatto carente, l'amministrazione deve almeno predisporre un monitoraggio ex post mediante VIR, fondato su indicatori adeguati agli obiettivi economici e non economici della regolazione.
- Il riparto tra fonte regolamentare e atto amministrativo generale richiede che il regolamento disciplini gli elementi generali del gioco, mentre gli aspetti tecnici e di dettaglio siano rimessi agli atti dell'amministrazione competente, nei limiti tracciati dalla fonte primaria.
- Gli atti regolamentari soggetti al visto e alla registrazione della Corte dei conti devono menzionare tale adempimento nel preambolo; inoltre, le disposizioni che attribuiscono efficacia immediata ad atti pubblicati sul sito istituzionale devono esplicitare nel testo la ragione giustificativa di tale regime.
Regolamento generale delle lotterie ad estrazione differita
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento generale delle lotterie ad estrazione differita, anche con partecipazione a distanza. Lo schema, composto da 19 articoli, è adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41.
Premesse e base normativa
Il d.lgs. n. 41/2024 prevede che la disciplina dei giochi, comprese le lotterie a estrazione differita, sia introdotta o adeguata con appositi regolamenti. L'articolo 2, comma 1, lettera t), individua nel regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, la fonte regolamentare competente.
L'intervento si colloca nel quadro della delega fiscale conferita dalla legge n. 111/2023. L'articolo 15, comma 2, lettera g), richiede il riparto tra fonte regolamentare e atto amministrativo generale: al regolamento spetta la disciplina generale dei giochi e delle condizioni generali di partecipazione, mentre le regole tecniche e gli aspetti di dettaglio possono essere demandati agli atti dell'Agenzia.
La disciplina tiene conto anche della riserva statale stabilita dal d.lgs. n. 496/1948 e della riserva della gestione e dell'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita prevista dall'articolo 21, comma 6, del d.l. n. 78/2009. Lo schema intende razionalizzare e aggiornare la disciplina previgente, in particolare quella contenuta nel d.P.R. n. 1677/1948, senza prevedere l'abrogazione espressa delle norme anteriori. Tale scelta è ritenuta corretta, poiché l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 41/2024 mantiene ferme le discipline vigenti fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e l'articolo 24 demanda a un successivo decreto legislativo l'individuazione delle disposizioni incompatibili da abrogare.
Finalità e contenuti dello schema
Lo schema disciplina in via generale il prodotto delle lotterie ad estrazione differita, le modalità di partecipazione fisica e a distanza, gli elementi delle singole lotterie, il prezzo dei biglietti, le estrazioni, i premi e gli adempimenti connessi alla realizzazione dei servizi. Esso mira inoltre a definire una procedura standard per l'individuazione delle emittenti televisive cui abbinare la lotteria.
La relazione illustrativa evidenzia la natura tradizionale delle lotterie ad estrazione differita e il loro rilievo per il gettito erariale. Richiama inoltre l'esclusione dal divieto generale di pubblicità dei giochi e delle scommesse previsto dall'articolo 9, comma 1, del d.l. n. 87/2018.
Valutazione dell'AIR
La Sezione considera formalmente conforme alla normativa primaria la documentazione di analisi, ma rileva una carenza sostanziale dell'AIR. Non risultano adeguatamente illustrate le criticità economiche e sociali che renderebbero necessario il nuovo regolamento, né è chiarito in modo sufficiente il rapporto tra obiettivi strategici, obiettivi specifici e disposizioni introdotte.
In particolare, mancano:
- dati sulla distribuzione numerica e geografica dei biglietti venduti tra le reti di vendita;
- dati sulla distribuzione temporale delle vendite;
- informazioni statistiche ricavabili dai dati dell'affidatario del servizio;
- un'analisi delle ragioni dell'incremento del risultato registrato nel 2024 a normativa invariata;
- una valutazione quantitativa della fascia di prezzo dei biglietti, compresa tra 1 e 100 euro;
- previsioni concrete sui volumi di vendita;
- una descrizione dei cambiamenti rispetto allo status quo e degli effetti attesi per i destinatari diretti e indiretti.
La Sezione osserva che tali elementi sono necessari per misurare l'efficacia dell'intervento, intesa come capacità di realizzare gli obiettivi, e l'efficienza, anche sotto il profilo del possibile incremento del gettito fiscale.
Consultazioni e monitoraggio
L'AIR riferisce il coinvolgimento dell'operatore economico che svolge i servizi connessi alla gestione delle lotterie, delle strutture competenti dell'Agenzia e dell'attuale affidatario, il quale avrebbe fornito dati e ricerche di mercato. La Sezione ritiene però necessario documentare gli effettivi termini del confronto, le proposte formulate e le ragioni per cui esse siano state eventualmente recepite nello schema.
Alla luce delle carenze dell'analisi preventiva, il Consiglio raccomanda almeno l'introduzione di un efficace monitoraggio successivo mediante VIR. Il monitoraggio dovrà basarsi su indicatori idonei a verificare il raggiungimento degli obiettivi economici e non economici previsti dalla legge delega e dal d.lgs. n. 41/2024.
Rilievi sul preambolo e sull'efficacia degli atti dell'Agenzia
La relazione illustrativa riconosce che il regolamento, in quanto atto regolamentare, sarà sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988. La Sezione invita a inserire espressamente tale riferimento nel preambolo.
Quanto all'articolo 17, comma 2, dello schema, che attribuisce efficacia dal giorno della pubblicazione sul sito dell'Agenzia ai provvedimenti relativi agli elementi delle lotterie, il Consiglio invita a riportare direttamente nel testo la motivazione di tale efficacia immediata, connessa alle esigenze di coordinamento con le emittenti televisive e gli altri soggetti interessati.
Rilievi sulle singole disposizioni
La Sezione formula i seguenti rilievi di drafting e coordinamento:
- all'articolo 1, la locuzione "delle singole leggi di riferimento" deve essere resa più precisa, in ossequio all'articolo 13-bis della legge n. 400/1988;
- all'articolo 4, comma 1, "decorrenza" deve essere sostituito con "cadenza";
- all'articolo 6, comma 3, le espressioni "devono essere composti" e "deve essere conservata" devono diventare rispettivamente "sono composti" e "è conservata";
- all'articolo 6, comma 7, devono essere specificati i fattori che determinano la variazione del prezzo dei biglietti;
- all'articolo 7, comma 1, deve essere esplicitata la possibilità di partecipare mediante acquisto di biglietti digitali, oltre che fisici;
- all'articolo 7, comma 3, deve essere chiarito il significato dell'espressione "se del caso adeguatamente celati";
- all'articolo 12, i commi 6 e 8 devono essere meglio coordinati per facilitarne l'applicazione e la fruizione.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole nei sensi della motivazione. Il giudizio positivo è quindi accompagnato da osservazioni sull'AIR, dalla raccomandazione di un monitoraggio ex post e da numerosi interventi di coordinamento, chiarezza e precisione normativa sul preambolo e sugli articoli dello schema.
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