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Adunanza generale

Adunanza generale n. 415/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di regolamento recante «Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Giustizia amministrativa202600148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di regolamento recante modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38. L’intervento mira ad adeguare il regolamento anagrafico al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, all’utilizzo di dati censuari individuali, all’operatività dell’ANPR e dell’ANSC e alla digitalizzazione dei servizi anagrafici. Lo schema modifica, tra l’altro, la disciplina delle cancellazioni per irreperibilità censuaria, delle comunicazioni tra stato civile e anagrafe, delle dichiarazioni anagrafiche, degli accertamenti d’ufficio, dei piani topografici, delle basi territoriali, dei flussi informativi verso l’ISTAT e della vigilanza digitale sulle anagrafi. Il Consiglio di Stato ha esaminato anche la completezza del procedimento istruttorio, la necessità del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la forma dei concerti ministeriali, la tecnica normativa e la clausola di invarianza finanziaria.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che lo schema non possa essere esaminato in via definitiva perché, disciplinando l’acquisizione, l’elaborazione, la conservazione, l’aggiornamento, l’interconnessione e la diffusione di dati personali relativi a persone e abitazioni, avrebbe dovuto essere trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 154, comma 5-bis, del d.lgs. n. 196/2003. Il parere del Garante deve essere acquisito e lo schema, eventualmente modificato, deve essere nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato. La Sezione ha inoltre formulato osservazioni collaborative sulla forma del concerto ministeriale, sul preambolo, sui rinvii a modalità tecniche e istruzioni, sull’uso della parola “ovvero”, sull’impiego dell’indicativo deontico, sui richiami alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sulla formulazione della vigilanza digitale e sull’individuazione delle amministrazioni interessate dalla clausola di invarianza finanziaria. L’espressione del parere è stata quindi sospesa in attesa degli adempimenti indicati.

Osservazioni

Parere del Garante per la protezione dei dati personali

Lo schema deve essere trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali per l’acquisizione del parere prescritto, poiché disciplina trattamenti di dati personali connessi al censimento permanente, all’ANPR e ai servizi digitali anagrafici. Il testo, eventualmente modificato alla luce del parere del Garante, dovrà essere nuovamente trasmesso al Consiglio di Stato.

Forma dei concerti ministeriali

La Sezione richiama l’opportunità di utilizzare il modello della delega di firma, ritenuto più adeguato rispetto alla formula dell’ordine del Ministro per i concerti resi “d’ordine del Ministro” dai competenti uffici ministeriali.

Preambolo - Gerarchia e ordine cronologico delle fonti

La normativa di riferimento deve essere richiamata nel rispetto della gerarchia delle fonti e in ordine cronologico.

Preambolo - Completezza delle citazioni normative

Deve essere verificata la completezza e correttezza dei richiami normativi, inserendo anche il d.P.C.m. 12 maggio 2016, più volte richiamato nello schema.

Preambolo - Formule redazionali

Le espressioni “VISTO”, “VISTA”, “RILEVATA”, “UDITO” e “SULLA PROPOSTA” devono essere scritte con le sole iniziali maiuscole. La formula “ACQUISITO il parere dell’” deve essere sostituita con “Sentito l’”, in coerenza con l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2024.

Art. 1 - Termini per adempimenti tecnici

I rinvii a modalità tecniche, modelli, istruzioni e aggiornamenti delle basi territoriali, da adottarsi o indicarsi dall’ISTAT anche d’intesa con il Ministero dell’interno, dovrebbero essere accompagnati dalla previsione di termini entro i quali tali adempimenti devono essere conclusi.

Art. 1, comma 1, lettera c), punto 2) - Uso di “ovvero”

L’uso della parola “ovvero” è ambiguo, potendo significare “ossia” oppure “oppure”. Poiché dal contesto emerge il secondo significato, la disposizione dovrebbe utilizzare espressamente la parola “oppure”.

Art. 1, comma 1, lettere e), f), h) e q) - Indicativo deontico

Le formule “devono essere tenute”, “devono rimanere” e “deve essere effettuata” dovrebbero essere sostituite, preferibilmente, con “sono tenute”, “rimangono” ed “è effettuata”.

Art. 1, comma 1, lettere l), m) e o) - Estremi di pubblicazione

Dovrebbero essere espunte le parole relative alla pubblicazione del d.P.C.m. 12 maggio 2016 nella Gazzetta Ufficiale, non essendo necessario indicare gli estremi di pubblicazione del provvedimento.

Art. 1, comma 1, lettera r), punto 1) - Vigilanza digitale

Le parole “può essere esercitata anche in forma digitale” dovrebbero essere sostituite con “è esercitata anche in forma digitale”.

Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria

Poiché l’attuazione dello schema comporterà comunque oneri, seppure nei limiti delle risorse disponibili, le amministrazioni “interessate” devono essere individuate con maggiore precisione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.l. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla l. 25 marzo 2024, n. 38

    Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, si provvede alla modifica delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che disciplinano gli istituti connessi allo svolgimento del censimento della popolazione e all'esercizio delle funzioni affidate all'ISTAT dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al fine di adeguarle alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili, tenuto conto delle funzionalità e delle caratteristiche tecniche dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e della digitalizzazione dei servizi anagrafici.

    La disposizione primaria delimita finalità, contenuto e procedimento del regolamento, qualificandolo come intervento tecnico e procedurale di adeguamento del d.P.R. n. 223/1989.

  • art. 17, comma 1, lettera a), l. 23 agosto 1988, n. 400

    Costituisce la base normativa per l’adozione del regolamento governativo.

  • d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    È il regolamento anagrafico oggetto delle modifiche.

  • art. 36, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/679

    Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento.

    Impone la consultazione dell’autorità di controllo, individuata nel Garante per la protezione dei dati personali, per lo schema in esame.

  • art. 2-ter, comma 1-bis, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica [...] è anche consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti.

    Il trattamento da parte delle amministrazioni pubbliche deve rispettare l’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 e non arrecare un pregiudizio effettivo e concreto ai diritti e alle libertà degli interessati.

  • art. 154, comma 5-bis, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Il parere di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni [...] o autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate.

    Nel caso esaminato ricorrono i presupposti per il parere del Garante, poiché lo schema disciplina espressamente operazioni di trattamento di dati personali.

  • d.m. 18 ottobre 2022

    Ha aggiornato la piattaforma ANPR per l’erogazione dei servizi comunali connessi all’ANSC, prevedendo l’integrazione e l’univocità dei dati nel rispetto del principio di esattezza del regolamento (UE) 2016/679.

  • art. 59, comma 5, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    È richiamato quale base per le regole tecniche relative al Repertorio nazionale dei dati territoriali, utilizzate dallo schema per la gestione dei dati topografici ed ecografici.

  • d.P.C.m. 12 maggio 2016

    È richiamato dallo schema in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane; la Sezione ne chiede l’inserimento completo nel preambolo e segnala che non occorre indicarne gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • l. 16 novembre 1939, n. 1823

    È richiamata per gli uffici comunali di statistica organicamente distinti, cui lo schema affida la trasmissione e il controllo tecnico di ulteriori dati richiesti dall’ISTAT.

Massime di principio

  • Quando uno schema regolamentare disciplina espressamente operazioni di trattamento di dati personali, incluse raccolta, organizzazione, conservazione, aggiornamento, interconnessione, consultazione o diffusione, deve essere acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 154, comma 5-bis, del d.lgs. n. 196/2003.
  • La mancata acquisizione di un parere obbligatorio previsto dal procedimento legale tipico determina un’insufficienza istruttoria che impedisce al Consiglio di Stato di rendere il parere definitivo sullo schema, il quale deve essere integrato e nuovamente trasmesso.
  • Quando la legge primaria delimita puntualmente finalità, contenuto e limiti di un regolamento attuativo, le disposizioni regolamentari devono mantenersi entro tale perimetro e limitarsi agli adeguamenti tecnici e procedurali necessari.
  • I rinvii regolamentari a modalità tecniche, istruzioni, modelli o standard adottati da amministrazioni o enti tecnici dovrebbero indicare, ove rilevante per l’effettività della disciplina, termini per l’adozione o il completamento degli adempimenti.
  • Nella redazione degli atti normativi, l’uso di termini polisemici deve essere evitato quando possa generare dubbi interpretativi; in particolare, la congiunzione “ovvero” deve essere sostituita da “oppure” o “ossia” secondo il significato concretamente voluto.
  • Le clausole di invarianza finanziaria devono individuare con sufficiente precisione le amministrazioni tenute all’attuazione, anche quando l’intervento non comporti nuovi o maggiori oneri oltre le risorse disponibili.

Modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente

Il parere riguarda lo schema di regolamento predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione per modificare il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. L’intervento è adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, e mira ad adeguare la disciplina anagrafica al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, all’ANPR, all’ANSC e alla digitalizzazione dei servizi.

Contenuto dello schema

Lo schema si compone di due articoli. Il primo modifica numerose disposizioni del d.P.R. n. 223/1989; il secondo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Le modifiche riguardano, in particolare, la cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata sulla base del censimento permanente, il ripristino della posizione anagrafica in caso di ricomparsa entro un anno e la nuova iscrizione in caso di ricomparsa successiva. Sono inoltre aggiornate le modalità di comunicazione tra stato civile e anagrafe, sostituendo il riferimento ai modelli cartacei con quello a metodi e formati indicati dall’ISTAT.

Lo schema razionalizza anche i canali di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, valorizzando i servizi ANPR, disciplina l’utilizzo delle risultanze censuarie negli accertamenti d’ufficio e aggiorna gli obblighi di tenuta delle schede individuali in relazione alla revisione post-censuaria.

Una parte significativa dell’intervento riguarda le basi territoriali, i piani topografici, le località abitate, le suddivisioni territoriali, lo stradario e l’indirizzario. Sono previsti riferimenti alle regole tecniche del Repertorio nazionale dei dati territoriali, alle istruzioni dell’ISTAT e al d.P.C.m. 12 maggio 2016. Viene inoltre previsto che l’alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi possa essere esercitata mediante indicatori digitali inseriti in ANPR, senza sostituire le ordinarie attività ispettive.

Istruttoria e documentazione

La documentazione trasmessa comprende la relazione, lo schema bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’AIR, l’ATN, i concerti ministeriali, l’assenso dell’ISTAT, la valutazione del NUVIR e l’attestazione dell’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica conferma l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredata dalla verifica positiva del Ragioniere generale dello Stato. L’AIR individua le criticità derivanti dall’inadeguatezza della disciplina anagrafica rispetto al censimento permanente, dalla persistenza di modelli cartacei, dalla pluralità non coordinata dei canali di trasmissione e dalla necessità di integrare i flussi digitali e le basi territoriali.

Necessità del parere del Garante privacy

La questione principale rilevata dalla Sezione riguarda la mancata acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. Lo schema disciplina dati individuali relativi alla popolazione e alle abitazioni e riguarda operazioni di acquisizione, elaborazione, conservazione, gestione, aggiornamento e diffusione dei dati attraverso sistemi digitali.

La Sezione richiama l’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, nonché gli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 154, comma 5-bis, del d.lgs. n. 196/2003. In base a tali disposizioni, il parere del Garante è necessario quando una legge o un regolamento disciplina espressamente modalità di trattamento dei dati personali.

Poiché il parere non è stato acquisito, il procedimento di formazione dello schema non può considerarsi completo. La Sezione richiama il proprio orientamento secondo cui, in mancanza delle fasi istruttorie normativamente tipizzate, non sono raggiunte la definitività e la stabilità necessarie per rendere il parere. L’Amministrazione deve quindi acquisire il parere del Garante, valutare le eventuali modifiche e trasmettere nuovamente lo schema al Consiglio di Stato.

Osservazioni sulla formazione dell’atto

La Sezione osserva che i concerti ministeriali sono stati resi “d’ordine del Ministro” da organi degli uffici ministeriali. Richiamando precedenti pareri, segnala che, nella fattispecie, sarebbe più adeguato il modello della delega di firma.

Osservazioni di drafting

La Sezione formula ulteriori rilievi collaborativi:

  • il preambolo deve richiamare le fonti secondo gerarchia e ordine cronologico;
  • deve essere inserito il riferimento al d.P.C.m. 12 maggio 2016;
  • devono essere uniformate le formule del preambolo, utilizzando le sole iniziali maiuscole;
  • la formula “ACQUISITO il parere dell’” deve essere sostituita con “Sentito l’”;
  • i rinvii a modalità tecniche, istruzioni, modelli e aggiornamenti delle basi territoriali dovrebbero prevedere termini per gli adempimenti;
  • la parola “ovvero” dovrebbe essere sostituita con “oppure” per eliminare l’ambiguità interpretativa;
  • alcune formule verbali dovrebbero essere rese mediante l’indicativo deontico;
  • dovrebbero essere eliminati gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.P.C.m. 12 maggio 2016;
  • la formula relativa alla vigilanza digitale dovrebbe essere resa in termini prescrittivi, sostituendo “può essere” con “è”;
  • la clausola di invarianza finanziaria dovrebbe individuare esattamente le amministrazioni interessate.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in via interlocutoria e ha sospeso l’espressione del parere. L’Amministrazione deve acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali, trasmettere nuovamente lo schema con il parere acquisito e tenere conto dei rilievi formulati dalla Sezione. Il parere definitivo è riservato a una successiva adunanza.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamento
RamiFonti e atti normativiEnti locali e organizzazione amministrativaAmbiente
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrimato del diritto UE e disapplicazioneTrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

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