Adunanza generale n. 409/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al d.P.C.m. 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Esito
La questione giuridica
Il Ministero ha sottoposto al Consiglio di Stato lo schema di decreto volto ad aggiornare il regolamento di organizzazione del Ministero, principalmente per recepire le misure organizzative previste dall’articolo 20, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge n. 25 del 2025. L’intervento riguarda l’istituzione della Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile, l’aumento delle posizioni dirigenziali, l’istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati per le opere pubbliche e l’incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Lo schema aggiorna inoltre la struttura organizzativa e la dotazione organica alla luce di ulteriori disposizioni normative intervenute nel 2024 e nel 2025, nonché delle assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 197 del 2022. La Sezione è stata chiamata a valutare la base normativa, la forma dell’atto, gli adempimenti procedimentali e l’articolato composto da undici articoli.
Il parere
La Sezione esprime parere favorevole, formulando in motivazione osservazioni sulla forma dell’atto e sugli atti di concerto. Rileva anzitutto che, pur essendo stata prevista dalla norma primaria la possibilità di adottare le modifiche mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo modalità semplificate, tale percorso non è obbligatorio. Considerata la natura e la portata della revisione organizzativa, suggerisce di ricondurre lo schema alla forma ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica e alle relative formalità procedimentali, in linea con precedenti adeguamenti organizzativi di altri Ministeri. La Sezione manifesta inoltre perplessità per gli atti di concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, resi “d’ordine” e in forma non articolata, senza una sostanziale e motivata condivisione dell’iter normativo. Nel merito, tuttavia, giudica l’intervento coerente e adeguato e non formula rilievi specifici sull’articolato. Le modifiche riguardano l’aumento dei Provveditorati da sette a nove, la creazione della Struttura nazionale di supporto ai PUMS, l’aggiornamento delle denominazioni e dell’articolazione territoriale degli uffici, la rimodulazione delle dotazioni organiche, il rinvio a un decreto ministeriale per la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, la sostituzione della Tabella A e la clausola di invarianza finanziaria.
Osservazioni
Forma dell’atto
La possibilità di adottare le modifiche mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo modalità semplificate non costituisce un obbligo. La Sezione suggerisce pertanto di utilizzare lo schema ordinario del decreto del Presidente della Repubblica, con le relative più solide formalità e cadenze procedimentali, anche in coerenza con la tendenza seguita per l’adeguamento dei regolamenti di organizzazione di altri Ministeri.
Atti di concerto del Ministro dell’economia e delle finanze
Gli atti di concerto sono stati resi con formula “d’ordine” e in forma non articolata, senza una sostanziale e motivata condivisione dell’iter normativo. La Sezione ribadisce le proprie perplessità, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, richiamando precedenti pareri.
Norme richiamate
art. 20, comma 2-quinquies, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
adeguamento del “regolamento di organizzazione” del Ministero; adozione delle “corrispondenti modifiche” con le “modalità previste dall’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173”
Costituisce la base normativa specifica per l’adeguamento del regolamento di organizzazione, autorizzando il ricorso alle modalità semplificate del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
art. 9, comma 3, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200
possibilità di avvalersi delle modalità semplificate
La disposizione, nel prorogare il termine per l’adeguamento, conferma che il ricorso alle modalità semplificate è facoltativo e non vincolante.
art. 13, d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla l. 16 dicembre 2022, n. 204
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato
Individua il procedimento semplificato utilizzabile per l’adozione delle modifiche organizzative.
art. 4, comma 5, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
revisione periodica dell’organizzazione ministeriale
Rappresenta il quadro ordinario della revisione periodica dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri.
art. 17, commi 2 e 4-bis, l. 23 agosto 1988, n. 400
Richiamato in relazione alle modalità ordinarie di adozione dei regolamenti e al successivo decreto ministeriale di individuazione e definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali.
art. 6, commi 6-ter e 6-septies, d.l. 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla l. 4 luglio 2024, n. 95
Ha introdotto modifiche organizzative e istituito il Nucleo per la valutazione delle politiche pubbliche e la revisione della spesa, con conseguente ampliamento della dotazione organica dirigenziale.
art. 5, d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134
Richiamato tra le disposizioni che hanno imposto l’aggiornamento della struttura organizzativa del Ministero.
art. 1, commi 833 e 891, l. 30 dicembre 2024, n. 207 e art. 18, comma 1, d.l. n. 25 del 2025
Richiamati per l’aggiornamento della pianta organica e per le ulteriori assunzioni effettuate dal Ministero.
Massime di principio
- Quando una norma primaria autorizza l’amministrazione ad avvalersi di una procedura semplificata per modificare un regolamento di organizzazione, tale autorizzazione deve ritenersi facoltativa se il testo normativo utilizza formule riferite alla mera possibilità e non impone espressamente il ricorso a quella procedura.
- La scelta della forma ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica può essere preferibile per le revisioni organizzative ministeriali di portata generale, poiché assicura formalità procedimentali più solide e maggiore coerenza con la natura regolamentare dell’intervento.
- Gli atti di concerto devono esprimere una sostanziale e motivata condivisione dell’iter normativo; la mera sottoscrizione “d’ordine” e in forma non articolata può suscitare perplessità tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale.
Modifica del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, esamina lo schema di d.P.C.m. recante modifiche al d.P.C.m. 30 ottobre 2023, n. 186, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il parere è richiesto dal Ministero e si conclude con esito favorevole, accompagnato da osservazioni sulla forma dell’atto e sulla qualità degli atti di concerto.
Richiesta e documentazione
Il Ministero ha trasmesso lo schema con la relazione al Ministro, le relazioni illustrativa e tecnica, l’analisi tecnico-normativa, l’attestazione di esonero dall’AIR, gli atti di concerto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, il verbale del confronto con le organizzazioni sindacali e l’attestazione dell’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri.
Base normativa e finalità dell’intervento
La base normativa principale è costituita dall’articolo 20, comma 2-quinquies, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69, come modificato dall’articolo 9, comma 3, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200. La disciplina impone l’adeguamento del regolamento di organizzazione per recepire:
- l’istituzione della Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile;
- l’incremento della dotazione organica del Ministero;
- l’aumento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
La norma primaria ha consentito di utilizzare le modalità previste dall’articolo 13 del d.l. n. 173 del 2022, ossia l’adozione di un d.P.C.m. su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato. Il termine originario del 31 dicembre 2025 è stato prorogato al 31 marzo 2026.
Lo schema attua anche la revisione periodica dell’organizzazione ministeriale prevista dall’articolo 4, comma 5, del d.lgs. n. 300 del 1999 e recepisce ulteriori modifiche derivanti dal d.l. n. 60 del 2024, dal d.lgs. n. 134 del 2024 e dalla legge n. 207 del 2024.
Forma dell’atto
La Sezione osserva che il ricorso al d.P.C.m. non è obbligatorio. L’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 200 del 2025 qualifica infatti come mera possibilità l’utilizzo delle modalità semplificate, senza imporlo.
Per tale ragione, richiamando anche i pareri n. 1230 del 27 settembre 2023, n. 1308 del 28 ottobre 2024 e n. 114 del 10 febbraio 2025, il Consiglio di Stato suggerisce di adottare lo schema nella forma ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica, ritenuta più coerente con la natura e la portata della revisione organizzativa e con le relative esigenze di solidità procedimentale.
Atti di concerto
La Sezione formula una seconda osservazione sugli atti di concerto del Ministro dell’economia e delle finanze. Essi sono stati resi “d’ordine” e in forma non articolata, senza una sostanziale e motivata condivisione dell’iter normativo.
Il Consiglio di Stato richiama le perplessità già espresse in precedenti pareri, tra cui i pareri n. 223 del 29 gennaio 2026, n. 581 del 13 giugno 2025, n. 542 del 5 giugno 2025 e n. 327 dell’11 aprile 2025. Il rilievo riguarda sia la forma dell’atto sia l’effettività della partecipazione sostanziale dell’amministrazione concertante.
Contenuto dell’articolato
Lo schema è composto da undici articoli e utilizza principalmente la tecnica della novellazione del d.P.C.m. n. 186 del 2023.
- Gli articoli 1 e 2 aggiornano il numero e la denominazione dei Provveditorati, portandoli da sette a nove e includendo i Provveditorati regionali e interregionali.
- L’articolo 3 inserisce nel Dipartimento per i trasporti e la navigazione, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i PUMS. La Struttura opera anche quale punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 ed è diretta da un dirigente di livello non generale, con dodici unità di personale.
- L’articolo 4 aggiorna la denominazione della Direzione generale per gli affari legali e i contratti pubblici, inserendo il riferimento agli affari societari.
- Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano la nuova articolazione territoriale dei Provveditorati, prevedendo la separazione dei Provveditorati regionali per Lombardia ed Emilia-Romagna e la riorganizzazione del Provveditorato relativo a Campania, Molise, Puglia e Basilicata.
- L’articolo 8 aggiorna le posizioni dirigenziali non generali e le dotazioni organiche. Sopprime inoltre il termine di sessanta giorni per l’adozione del decreto ministeriale di individuazione e definizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali, ritenendo che l’articolo 4, comma 4, del d.lgs. n. 300 del 1999 abbia natura non transitoria e operi a regime.
- L’articolo 9 prevede l’adozione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto, di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della l. n. 400 del 1988, per individuare e definire i compiti degli uffici dirigenziali non generali e distribuirli tra le strutture dirigenziali generali.
- L’articolo 10 sostituisce la Tabella A allegata al regolamento vigente.
- L’articolo 11 reca disposizioni transitorie e finali e introduce la clausola di invarianza finanziaria.
Valutazione conclusiva
Nel merito, la Sezione giudica l’intervento coerente e adeguato e non formula rilievi specifici sulle singole disposizioni. Il parere è quindi favorevole, con le osservazioni relative alla preferenza per la forma ordinaria del decreto del Presidente della Repubblica e alla necessità che gli atti di concerto esprimano una condivisione effettiva e motivata dell’iter normativo.
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