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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26916/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, raggiunto da avviso di accertamento con cui l'Ufficio rideterminava il reddito ai fini IRPEF e delle addizionali per l'anno 2007, aveva presentato istanza di accertamento con adesione senza esito; in primo grado la pretesa erariale era stata confermata, mentre in appello la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame, riducendo il reddito accertato del 54% sulla base di quanto già riconosciuto dall'Ufficio in sede di adesione. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, del d.m. 10.09.1992, degli artt. 2728 c.c., 36 d.lgs. 546/1992 e di norme processuali e costituzionali, deducendo che le presunzioni dell'art. 38 sarebbero relative e che la prova contraria prodotta era stata disattesa; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali e costituzionali, perché la CTR avrebbe aderito acriticamente alle tesi dell'Ufficio senza esporre il percorso logico-giuridico e senza spiegare la valenza delle prove; (3) omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sulle prove del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo assorbiti il primo e il terzo. Ha qualificato la decisione della CTR come affetta da motivazione solo apparente: la sentenza impugnata si limitava ad affermare la legittimità dell'accertamento, a richiamare in modo generico eccezioni di merito non specificate e a disporre un abbattimento del 54% del reddito solo perché tale percentuale era stata già riconosciuta dall'Ufficio in sede di adesione, senza indicare la natura e il valore probatorio della documentazione esaminata né le ragioni del mancato accoglimento delle difese del contribuente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, per nuova valutazione del merito con motivazione adeguata e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le presunzioni ivi previste hanno natura relativa e sono superabili con prova contraria

  • d.m. 10.09.1992

    citato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione

  • art. 2728 c.c.

    richiamato a sostegno della natura e dell'efficacia delle presunzioni legali

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    norma che, nel processo tributario, impone la motivazione della sentenza; la sua violazione è stata ravvisata perché la CTR ha reso una motivazione meramente apparente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 132 c.p.c.

    la Corte lo richiama, insieme all'omologo art. 36 d.lgs. 546/1992, come parametro dell'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per il principio della ragione più liquida sia quale fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. a fondamento del principio della ragione più liquida

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sul principio della ragione più liquida, in relazione all'ordine delle questioni da trattare

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando sia graficamente presente ma non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, le prove poste a fondamento della decisione e le ragioni del rigetto delle difese di parte.
  • Nel processo tributario la motivazione non può ridursi a un'adesione acritica alla posizione dell'Ufficio o a formule assertive: il giudice deve esplicitare in modo percepibile il fondamento della decisione.
  • La nullità per motivazione apparente sussiste anche quando la sentenza, pur contenendo un testo motivazionale, sia obiettivamente inidonea a far conoscere la ratio decidendi e costringa l'interprete a integrarla con congetture.
  • Quando un motivo di ricorso è dirimente e di più agevole soluzione, la Corte può applicare il principio della ragione più liquida ed esaminarlo per primo, assorbendo gli altri motivi.
  • In presenza di una sentenza cassata per vizio motivazionale, le ulteriori doglianze concernenti la valutazione delle prove e l'omesso esame di fatti decisivi restano assorbite se la nuova decisione sul vizio prioritario rende superfluo il loro scrutinio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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