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Sentenza

Sentenza n. 398/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS- dell’8 giugno 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo disposta dal Questore di Palermo in ragione della condanna passata in giudicato per il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'art. 4, comma 3, riguarderebbe soltanto l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e non potrebbe essere applicato a chi fosse già titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo; si deducevano inoltre erroneità manifesta, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento e sviamento. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, assumendo che il Questore non avesse effettivamente valutato le osservazioni contenute nella memoria procedimentale depositata dopo la comunicazione di avvio. Il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 18-bis del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il richiamo a tale disposizione fosse illegittimo in assenza di una relazione affettiva tra il condannato e la vittima del reato.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile, per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, che richiama il venir meno delle condizioni di rilascio previste dal comma 4. La valutazione della pericolosità sociale deve tenere conto anche delle condanne per i delitti ostativi indicati dall'art. 380 c.p.p.; nel caso concreto, la condanna irrevocabile per violenza sessuale costituiva elemento idoneo a fondare il giudizio di pericolosità sociale. Il provvedimento questorile non si era limitato a richiamare automaticamente la condanna, ma aveva valorizzato la gravità e la natura del reato commesso nel territorio nazionale, traendone l'impossibilità della permanenza in Italia. Il Collegio ha quindi ritenuto adeguata la motivazione, osservando che, per reati di particolare gravità e allarme sociale, l'obbligo motivazionale può fondarsi anche sulla peculiarità del fatto criminoso. Il secondo motivo è stato respinto perché la memoria procedimentale era stata espressamente richiamata nel provvedimento di revoca, con trascrizione di parte del contenuto, e l'Amministrazione aveva esposto le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni. Il dovere di esame delle memorie non impone una confutazione analitica di ogni allegazione, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni della decisione. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per carenza di interesse, poiché la motivazione fondata sugli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998 era autonoma e sufficiente, e comunque infondato: l'art. 18-bis era richiamato nelle premesse, mentre la revoca era stata disposta sulla base degli artt. 4, 5 e 9. Le spese del grado sono state compensate per la natura della controversia, le oscillazioni giurisprudenziali e la limitata attività difensiva dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    non è ammesso in Italia lo straniero: "(...) che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale (...)"

    La disposizione rileva, coordinata con gli artt. 5, comma 5, e 9, commi 4 e 7, ai fini della valutazione della pericolosità e della permanenza dei requisiti per il soggiorno di lungo periodo.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    La revoca del titolo di lungo periodo presuppone una valutazione della pericolosità sociale, nella quale assumono rilievo anche le condanne per reati ostativi e, secondo il testo richiamato, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (...) è revocato: (...) c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4

    Il venir meno delle condizioni di cui al comma 4 consente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili

    La perdita dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno può comportare la revoca del permesso già rilasciato.

  • art. 18-bis d.lgs. n. 286/1998

    Il suo richiamo nelle premesse del provvedimento non incide sulla legittimità della revoca quando quest'ultima risulti autonomamente disposta ai sensi degli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286/1998.

  • art. 609-bis c.p.

    La condanna irrevocabile per violenza sessuale è stata valorizzata quale elemento fondante del giudizio di pericolosità sociale.

  • art. 380 c.p.p.

    Le condanne per i delitti rientranti nella previsione dell'art. 380 c.p.p. assumono rilievo nella valutazione della pericolosità ai fini del soggiorno di lungo periodo.

  • artt. 3, 7 e 10 l. n. 241/1990

    L'Amministrazione deve esaminare le memorie partecipative, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni deduzione, purché la motivazione renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle osservazioni.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è possibile quando vengano meno le condizioni previste per il suo rilascio, inclusa l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • Nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, le condanne irrevocabili per reati particolarmente gravi e rientranti tra quelli ostativi possono fondare il giudizio di pericolosità sociale; per reati di eccezionale gravità e allarme sociale, la motivazione può fondarsi anche sulla peculiarità e gravità del fatto criminoso, senza necessità di una confutazione analitica di ogni elemento familiare o sociale quando il provvedimento esponga adeguatamente la ragione della prevalenza dell'interesse alla sicurezza.
  • Il dovere dell'amministrazione di esaminare le memorie presentate dopo la comunicazione di avvio del procedimento non impone la confutazione puntuale di ogni osservazione: è sufficiente che il provvedimento finale le richiami o le valuti nel complesso e renda percepibili le ragioni per cui non sono state accolte.
  • La legittimità di una revoca può restare sorretta da una motivazione autonoma fondata sulle disposizioni effettivamente applicate, anche se il provvedimento contiene nelle premesse il richiamo ad altra disposizione non decisiva.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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