Sentenza del 29/07/2024 n. 21159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 2, 10, 12 e 13 del D.Lgs. n. 347/1990, nonché dell’art. 1-bis della tariffa allegata. Ha contestato la decisione della CTR Puglia n. 421/2018, depositata il 12 febbraio 2018, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia e confermato l’annullamento, disposto in primo grado, dell’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale relativo alla registrazione di una compravendita immobiliare. Secondo l’Agenzia, poiché l’avviso riguardava soltanto le imposte ipotecaria e catastale, il valore venale del bene poteva essere rettificato secondo i criteri previsti per l’imposta di registro, senza che fosse necessaria una preventiva rettifica IVA. La CTR aveva invece ritenuto che, trattandosi di operazione soggetta a IVA, il principio di alternatività tra IVA e registro impedisse la rettifica del valore ai fini delle imposte ipocatastali.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso il motivo di ricorso nel merito. In via pregiudiziale ha rilevato che l’atto impositivo era stato definito in via agevolata ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. n. 34/2019, che aveva riaperto i termini della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018. La definizione agevolata e la rinuncia ai giudizi pendenti connessa all’adesione hanno determinato la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e compensato tra le parti le spese; non ha disposto l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione statale esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46
La definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Quando la definizione agevolata del carico tributario è perfezionata nel rispetto delle condizioni previste, il giudizio relativo può estinguersi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 16-bis, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
La disposizione ha riaperto i termini della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018; nel caso concreto l’atto impugnato è stato definito attraverso tale procedura, con conseguente estinzione del giudizio.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
La disposizione aveva previsto la definizione agevolata successivamente riaperta dall’art. 16-bis del D.L. n. 34/2019; l’adesione relativa al carico oggetto della controversia ha comportato la rinuncia ai giudizi pendenti e l’estinzione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
In caso di estinzione del giudizio tributario, ciascuna parte sostiene le spese già anticipate; nel caso concreto la Corte ha disposto la compensazione tra le parti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l’ulteriore versamento del contributo unificato, perché il ricorso era stato proposto da un’amministrazione dello Stato, esentata dal pagamento delle imposte e tasse processuali tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se una controversia tributaria viene definita in via agevolata e sono rispettate le condizioni previste dalla procedura, il giudizio pendente può estinguersi per cessazione della materia del contendere, senza che il giudice debba esaminare nel merito le contestazioni.
- La domanda di adesione alla definizione agevolata comporta, secondo la decisione, l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi interessati; la rinuncia che dà seguito a tale impegno conduce all’estinzione del giudizio.
- L’estinzione non equivale a una pronuncia di merito sulla legittimità dell’atto o sulla fondatezza dei motivi di ricorso: in questo caso la Corte non ha deciso la questione dell’applicabilità dei criteri di rettifica del valore alle imposte ipotecaria e catastale per un’operazione soggetta a IVA.
- Nel giudizio tributario estinto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salva una diversa statuizione; qui la Corte le ha compensate tra le parti.
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