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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17468/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce due vizi principali. Primo: la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello del ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Locri, senza tener conto della sospensione feriale dei termini processuali (art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742) e quindi computando erroneamente la decorrenza del termine di impugnazione. Secondo: la ordinanza impugnata avrebbe un vizio di nullità per difetto di identificazione del destinatario, poiché nel dispositivo è indicato il nome di una persona diversa e una diversa sentenza di primo grado, fatto che, secondo il difensore, rende l'ordinanza incapace di individuare il destinatario e quindi nulla.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la pubblicazione della sentenza di primo grado è avvenuta il 6 luglio 2015 e il termine per proporre appello era sospeso dal 10 al 31 agosto 2015; pertanto l'appello depositato il 9 settembre 2015 era tempestivo. Di conseguenza l'ordinanza impugnata (che aveva dichiarato l'appello tardivo) è viziata. Tuttavia, conformemente alla richiesta del Procuratore generale e all'assenza di cause interruttive della prescrizione negli atti, la Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti al ricorrente (violazioni degli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159/2011). In particolare, il reato ex art. 73 si è prescritto il 25 novembre 2016 e il reato ex art. 75, comma 2, il 25 maggio 2019. L'annullamento è stato disposto senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per le impugnazioni e la decorrenza del termine di trenta o quarantacinque giorni; la Corte ha interpretato che il termine decorre dalla pubblicazione della motivazione e che la sospensione feriale incide sulla decorrenza.

  • art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Norma che dispone la sospensione feriale dei termini processuali (periodo estivo). La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione dal 10 al 31 agosto 2015, allungando il termine di impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente la censura in Cassazione per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità o decadenza; il vizio di calcolo del termine è stato qualificato come vizio di questa tipologia.

  • art. 125, art. 177, art. 546 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel secondo motivo in relazione alla nullità per mancata o errata indicazione del destinatario del provvedimento; la censura riguardava l'identificabilità del destinatario. La decisione di merito non ha sviluppato ampiamente questo profilo poiché il caso è stato risolto per sopravvenuta prescrizione.

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Delimita la fattispecie sanzionata (reato relativo a strumenti di prevenzione?). La Corte ha richiamato la pena (arresto da sei mesi a tre anni) per calcolare la prescrizione (termine ordinario 4 anni, massimo 5 anni con atti interruttivi).

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Fattispecie sanzionatoria con pena da uno a cinque anni; la Corte ha utilizzato questa misura per fissare il termine di prescrizione (ordinario 6 anni, massimo 7 anni e 6 mesi con atti interruttivi).

  • art. 161 cod. pen.

    Regola gli atti che interrompono la prescrizione; la Corte ha rilevato l'assenza di atti interruttivi documentati, determinando quindi le date di estinzione per prescrizione.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in presenza di vizi del provvedimento impugnato e quando il reato si è estinto, di annullare senza rinvio. La Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

  • art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti formali della esposizione dei motivi in ricorso; il ricorso è stato presentato nei limiti di tale disposizione.

Massime di principio

  • Nella computazione dei termini di impugnazione va tenuta conto della sospensione feriale prevista dalla legge: un appello che, se valutato tenendo conto della sospensione, risulti depositato entro il termine prolungato va considerato tempestivo.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio un provvedimento impugnato quando, dopo l'accertamento del vizio, i reati sono nel frattempo estinti per prescrizione (art. 620 c.p.p.).
  • Per stabilire la prescrizione vanno considerate la pena edittale per la fattispecie ritenuta dal giudice e la presenza/assenza di atti interruttivi documentati: l'assenza di interruzioni porta al decorso dei termini ordinari.
  • Le censure sulla nullità per mancata o errata identificazione del destinatario sono rilevanti quando compromettono l'individuazione della persona destinataria del provvedimento; tuttavia, se la situazione di fatto può essere chiarita e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la questione può restare assorbita dalla declaratoria di estinzione.
  • La richiesta del Pubblico Ministero in udienza (es. per annullamento per prescrizione) può orientare la decisione della Corte di cassazione quando gli accertamenti di fatto sulla prescrizione risultano pacifici dagli atti.
  • È essenziale che nei provvedimenti di condanna e nelle relative impugnazioni siano annotate le date di pubblicazione e di deposito delle motivazioni, perché da questi elementi deriva la decorrenza dei termini e la valutazione della tempestività.

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