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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18240/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2008, pari a euro 85.891, sostenendo di aver omesso in dichiarazione una deduzione spettante ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4), del d.lgs. n. 446 del 1997. L'Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che l'agevolazione fosse esclusa per le imprese operanti in regime di concessione e a tariffa nel settore del trasporto pubblico provinciale. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, escludendo che vi fosse una concessione traslativa e una tariffa remunerativa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/difetto di motivazione, per non avere la CTR spiegato perché non ricorressero i presupposti della concessione traslativa e della tariffa remunerativa; 2) in subordine, violazione/falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997, degli artt. 1361, 1367 e 2697 c.c., per avere escluso l'inapplicabilità dell'agevolazione fiscale senza corretta verifica dei presupposti impeditivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente perché non spiegava il percorso logico-giuridico seguito nel qualificare il rapporto e nel negare la sussistenza della concessione traslativa e della tariffa remunerativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di appello del Piemonte, anche per le spese, affinché riesamini la controversia e motivi compiutamente sull'eventuale presenza dei due requisiti da cui dipende l'applicazione dell'agevolazione IRAP.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2) e 4), d.lgs. n. 446/1997

    la spettanza dell'agevolazione IRAP dipende dalla verifica, in concreto, dell'assenza dei presupposti di esclusione collegati al regime di concessione e tariffa remunerativa; il giudice di rinvio deve accertare compiutamente se tali requisiti ricorrano nel caso concreto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione si traduce in nullità per motivazione apparente.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme che impongono una motivazione idonea della decisione tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro assenza integra motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma sul contenuto della motivazione, che deve rendere intelligibile il percorso decisionale.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è requisito costituzionale della decisione giudiziaria.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    evoca la violazione o falsa applicazione di legge dedotta in via subordinata.

  • art. 1361 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro interpretativo del rapporto contrattuale/di servizio.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come canone interpretativo del contratto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere probatorio sui fatti costitutivi o impeditivi della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni apodittiche o alla mera parafrasi di norme, senza rendere intelligibile il ragionamento seguito per sussumere i fatti nella fattispecie astratta.
  • In tema di impugnazione tributaria, il giudice deve spiegare specificamente perché i fatti allegati integrino o escludano i presupposti applicativi di un'agevolazione fiscale; la semplice enunciazione del risultato non è sufficiente.
  • Se la decisione è cassata per motivazione apparente, il motivo di ricorso che deduce la violazione di legge sulla medesima questione sostanziale può restare assorbito dal vizio processuale.
  • Quando l'applicazione di un'agevolazione dipende da requisiti fattuali controversi, il giudice di merito deve accertarli e motivarli in modo completo, indicando le ragioni per cui ritiene presente o assente ciascun requisito rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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