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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22228/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di rimborso per accisa agevolata versata sul gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica (periodo 1/1/2004 - 31/5/2007) sulla base dell'art.14 della Direttiva 2003/96/CE e della sentenza C-226/07 della Corte di Giustizia. L'Amministrazione ha eccepito tardività, mancata comunicazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.29, comma 4, L. n.428/1990, mancata prova da parte del contribuente della non traslazione dell'imposta verso terzi (art.29, comma 2 L. n.428/1990), e decadenza ex art.14, comma 2 TUA. In primo grado la CTP ha parzialmente accolto il ricorso (escludendo parte del periodo per decadenza); la CGT di appello ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio e rigettato quello di Edison. Edison ha impugnato in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi terzo e quarto (relativi all'omesso esame della comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla corretta ripartizione dell'onere della prova in ordine alla traslazione dell'imposta) e ha cassato la sentenza della CGT di II grado, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria del Lazio in diversa composizione per nuovo esame (anche per le spese). La Corte ha ribadito che: a) l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate previsto dall'art.29, comma 4 L. n.428/1990 è a pena di inammissibilità e normalmente deve essere coevo alla richiesta di rimborso o, comunque, effettuato prima del provvedimento di diniego e nel rispetto del termine biennale ex art.14 TUA; b) l'onere di provare la traslazione dell'imposta verso terzi grava sull'Amministrazione e non può fondarsi su presunzioni semplici, ma solo su prove concrete e/o presunzioni qualificabili ai sensi dell'art.2729 c.c.; c) il giudice di merito non può addossare al contribuente l'onere di provare la non traslazione quando la legge pone tale onere sull'Amministrazione. Per tali motivi la decisione di secondo grado è stata cassata e la controversia rinviata per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 24

    Norma richiamata come base regolamentare delle agevolazioni/accise; utilizzata da Edison per fondare il diritto al rimborso in coordinamento con diritto comunitario

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 14, comma 2

    Termine di decadenza biennale per esercitare il diritto al rimborso; rilevante per la verifica della tempestività delle domande

  • Tabella A allegata al TUA, punto 11

    Indica l'agevolazione relativa al gas naturale per usi specifici, richiamata nella domanda di rimborso

  • DPCM 15 gennaio 1999

    Richiamato come elemento della disciplina nazionale attuativa

  • Direttiva 2003/96/CE art. 14, par. 1, lett. a)

    Invocata dalla ricorrente per sostenere l'esenzione/agevolazione in favore dell'energia elettrica; la Corte ricorda effetto diretto della normativa europea come base del diritto al rimborso

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2

    "I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni."

    La traslazione dell'imposta verso terzi è fatto impeditivo del rimborso: l'onere di provarla grava sull'Amministrazione e non può basarsi su presunzioni semplici; sono ammesse presunzioni soltanto con i requisiti dell'art.2729 c.c. e con elementi concreti

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 4

    "la domanda di rimborso ... deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza."

    Obbligo formale e sostanziale di comunicare l'istanza all'Agenzia delle Entrate quando l'importo ha inciso sul reddito d'impresa; comunicazione normalmente coeva alla richiesta o comunque prima del diniego e nel rispetto del termine biennale; la sua mancanza comporta inammissibilità dell'istanza salvo rinnovo corretto nei termini

  • Codice Civile, art. 2729

    La Corte richiede che, per valersi di presunzioni, l'Amministrazione usi presunzioni idonee ai requisiti dell'art.2729 (presunzioni semplici non sono ammesse per provare la traslazione)

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova: l'onere della prova di fatti impeditivi grava sull'Amministrazione

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Norme di riferimento per i motivi di cassazione (vizi motivazionali, omesso esame di fatti decisivi, extrapetizione) utilizzate per valutare i vizi della sentenza impugnata

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2

    Richiamato in relazione ai criteri di motivazione del giudice tributario di secondo grado

Massime di principio

  • La comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate (art.29, comma 4 L. n.428/1990) è requisito sostanziale a pena di inammissibilità quando la spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa; va effettuata contestualmente alla domanda o comunque prima del provvedimento di diniego e nel rispetto del termine biennale ex art.14 TUA
  • La mancata comunicazione può rendere l'istanza inammissibile, ma l'interessato può riproporla se ancora nel termine di decadenza; il giudice può rilevare tale vizio d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio
  • L'onere di provare la traslazione dell'imposta verso terzi grava sull'Amministrazione e non può essere soddisfatto tramite presunzioni semplici: sono ammesse solo presunzioni idonee secondo art.2729 c.c. o prove concrete e indiziarie specifiche
  • Il giudice di merito deve esaminare e motivare espressamente fatti documentali decisivi (es. prova dell'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate); l'omissione di pronuncia o il mancato esame di fatti decisivi può giustificare la cassazione e il rinvio
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre prova certa (data certa, ricevute, PEC, raccomandata, ricevuta di protocollo) dell'avvenuta comunicazione all'Agenzia delle Entrate e documentazione che dimostri l'assenza di traslazione dell'imposta verso terzi; l'Amministrazione dovrà invece fornire elementi concreti per dimostrare la traslazione e l'eventuale indebito arricchimento

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