Cassazione Civile, Sentenza n. 22174/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla Presidenza del Consiglio nei confronti di provvedimenti relativi all'assegnazione di somme dovute alla Gallipoli a seguito di sentenza di merito. Il Tribunale aveva ritenuto l'opposizione tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notifica (o delle copie dei messaggi PEC) nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la Corte ha inoltre osservato che, a prescindere dall'improcedibilità, l'opposizione agli atti esecutivi risultava manifestamente tardiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio (Euro 7.700 per compensi, più spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200 e accessori di legge).
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La Corte interpreta la norma come requisito di procedibilità: se il ricorrente dichiara nel ricorso la notifica della sentenza impugnata è tenuto a depositare, nel termine perentorio previsto dall'art. 369, la relata di notifica o le copie dei messaggi di invio/ricezione PEC; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 372 c.p.c.
La Corte esclude che la tardiva produzione della documentazione di notifica (ex art. 372) possa sanare l'omissione se effettuata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 369, salvo le specifiche eccezioni previste dalla giurisprudenza.
art. 370, comma 3, c.p.c.
La norma è richiamata per precisare che l'improcedibilità può essere evitata se la relata è prodotta dal controricorrente nel termine per la sua costituzione e dunque risulta nella disponibilità del giudice.
art. 325 c.p.c.
Richiamato per distinguere le ipotesi in cui il termine breve per impugnare decorre dalla comunicazione o notificazione di cancelleria; la Corte ha rilevato che tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (commi 1, 1-bis e 1-quater)
La Corte rileva che la decisione di improcedibilità non comporta l'attestazione per il versamento di un ulteriore contributo unificato e che le Pubbliche Amministrazioni sono esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se si dichiara nel ricorso per cassazione di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, è obbligatorio depositare la relata di notifica o le copie dei messaggi PEC entro il termine perentorio dell'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La tardiva produzione della documentazione di notifica non è di norma idonea a sanare l'omissione procedurale: non ci si può affidare ad una produzione successiva ex art. 372 c.p.c. per recuperare l'omissione, salvo i casi specifici previsti dalla legge o dalla giurisprudenza (es. produzione del controricorrente nei termini).
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi il termine per proporre l'opposizione decorre dalla conoscenza del provvedimento e non è sospeso nel periodo feriale; è quindi necessario verificare tempestivamente i termini.
- Le questioni di improcedibilità procedurale prevalgono su quelle di merito o di inammissibilità: un errore formale grave può precludere la valutazione del merito.
- Le Pubbliche Amministrazioni beneficiano del meccanismo della prenotazione a debito per il contributo unificato, pertanto l'eventuale dichiarazione di improcedibilità non richiede l'attestazione per il versamento dell'ulteriore importo.
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