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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22011/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado e accolto l'avviso di accertamento TARSU per l'anno 2012. Il ricorrente sosteneva: (1) che i locali del monastero godessero dell'esenzione TARSU come "luogo di culto" ai sensi del regolamento comunale (art. 5 del regolamento TARI del Comune di Napoli) e che la specificazione regolamentare dovesse applicarsi retroattivamente o interpretativamente; (2) che l'avviso fosse illegittimo perché emesso da un raggruppamento temporaneo comprendente Ottogas S.r.l., soggetto non iscritto all'Albo per l'accertamento e la riscossione (il che avrebbe reso nullo l'atto); (3) che l'avviso di accertamento fosse viziato per difetto di motivazione essendo privo dell'allegato avviso bonario richiamato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivi principali: (a) fatto probatorio: il giudice del gravame aveva rilevato l'assenza di prova che le superfici tassate fossero effettivamente destinate al culto; l'esenzione TARSU è circoscritta ai locali che, per natura o uso stabile, non possono produrre rifiuti e la relativa destinazione deve risultare dalla denuncia originaria o da elementi oggettivi; (b) la disposizione regolamentare richiamata non ha portata retroattiva sulla TARSU e, come norma, non poteva essere estesa oltre il suo ambito o applicata in via interpretativa per anni anteriori; (c) l'iscrizione all'Albo ministeriale non è sempre richiesta per ciascun partecipante a un raggruppamento nelle attività strumentali/di supporto: in appalto/RTI è possibile distinguere attività principali e secondarie e le capacità possono essere cumulate nel raggruppamento secondo principi di diritto europeo; nel caso concreto Ottogas risultava estranea all'adozione dell'avviso di accertamento; (d) la motivazione per relationem è valida perché l'avviso bonario richiamato era stato previamente notificato alla contribuente, sicché non era necessario allegarlo nuovamente. Le spese di giudizio di legittimità sono compensate.

Norme richiamate

  • Regolamento Tari del Comune di Napoli (delibera consiliare n. 17, 30 marzo 2017), art. 5

    "...i locali destinati al culto, intendendosi per tali anche quelli strettamente con-nessi alle attività di culto (es. cori, cantorie, narteci, sacrestie, aree di clausura) ..."

    La Corte ha ritenuto che la specificazione regolamentare non potesse operare retroattivamente sull'anno 2012 e che l'esenzione spetti solo ai locali che risultino effettivamente destinati al culto e incapaci di produrre rifiuti, prova che grava sul contribuente.

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 70

    Principio che la Tarsu/TARI si fonda sul criterio "chi inquina paga"; l'esenzione è correlata a locali oggettivamente incapaci di produrre rifiuti o dichiarati tali nella denuncia originaria.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b) n.1 e art. 53

    Prevede che, nel caso di affidamento a terzi di attività di accertamento e riscossione, la lex locale indichi soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53; la Corte ha però distinto le attività principali da quelle di supporto, ritenendo non sempre necessaria l'iscrizione di tutte le imprese associate per attività secondarie.

  • D.M. 11 settembre 2000, n. 289, art. 2, comma 2

    Regolamento per l'Albo; evocato nella discussione sull'obbligo di iscrizione, ma la Corte ha ritenuto che per compiti meramente accessori la mancata iscrizione di una mandante non determini automaticamente la nullità degli atti impositivi.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Sull'obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione degli atti tributari: la Corte ha statuìto che la norma richiede l'allegazione solo degli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (qui l'avviso bonario era stato notificato).

  • Direttive UE 2014/23/UE e 2014/24/UE

    Interpretate dalla Corte per affermare che, nel diritto degli appalti, un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti e che i requisiti possono essere valutati cumulativamente per il raggruppamento; principio di proporzionalità impedisce requisiti più gravosi del necessario.

  • D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (ora d.lgs. 50/2016 art. 48)

    Disciplina i raggruppamenti temporanei (orizzontali, verticali, misti) e i limiti della rappresentanza del mandatario; la rappresentanza processuale non si estende automaticamente nei confronti di terzi estranei al rapporto di appalto.

  • L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 e D.M. 13 aprile 2022, n. 101

    Prevedono la disciplina per l'iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente funzioni di supporto; la Corte ha rilevato che tale obbligo è intervenuto solo successivamente e non incide retroattivamente sul caso.

Massime di principio

  • L'esenzione TARSU/TARI per "luoghi di culto" richiede prova oggettiva e preventiva della destinazione dei locali; la mera affermazione della destinazione non è sufficiente in giudizio.
  • Una disposizione regolamentare comunale non va applicata retroattivamente se non ha esplicita natura interpretativa o transitoria: occorre verificare la temporalità e il tributo interessato.
  • Nei raggruppamenti temporanei di imprese è possibile distinguere tra attività principali (per le quali possono essere richiesti requisiti soggettivi specifici) e attività di supporto; l'iscrizione all'Albo ministeriale può essere obbligatoria solo ove la normativa lo richieda espressamente per la prestazione svolta.
  • Il diritto europeo sugli appalti ammette che un operatore si avvalga delle capacità di altri soggetti; ciò giustifica la cumulazione delle capacità nel raggruppamento purché rispettati i principi di proporzionalità e di responsabilità.
  • La motivazione per relationem di un atto impositivo è valida se il documento richiamato è stato previamente portato a conoscenza del destinatario (es. notificazione di avviso bonario); l'allegazione è necessaria solo per atti non conosciuti dal contribuente.
  • Il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi illegittimi che costituiscono presupposto dell'imposizione, anche d'ufficio, salvo che la legittimità sia già stata accertata con autorità di giudicato da un giudice competente.

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