Cassazione Civile, Sentenza n. 22009/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 5901/2019 della CTR Campania che aveva accolto l'appello di Euroterminal ritenendo che l'avviso di accertamento fosse illegittimo per carenza di legittimazione attiva del RTI, in quanto una delle società raggruppate (Ottogas S.r.l.) risultava sprovvista dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 53 d.lgs. 446/1997. Il RTI ricorre in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di legge (art. 53 d.lgs. 446/1997, d.m. 11.9.2000 n.289 art.2, d.lgs. 12.4.2006 n.163 art.37), sostenendo che dagli atti di gara e dalla convenzione risultava la distinzione tra attività principali (accertamento e riscossione) e attività secondarie/di supporto (comunicazione, call‑center, stampa, data-entry ecc.), le quali non richiedono l'iscrizione all'Albo; inoltre censura la mancata considerazione da parte del giudice del merito degli atti di gara e della natura 'mista' del raggruppamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Campania per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che: (i) l'iscrizione nell'Albo previsto dall'art. 53 d.lgs. 446/1997 è richiesta solo per le imprese associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili, ossia le attività principali di accertamento e riscossione; (ii) nelle ipotesi di RTI di tipo misto le imprese che svolgono esclusivamente attività secondarie/di supporto non necessitano dell'iscrizione, salvo diversa e specifica determinazione dagli atti di gara e dalla convenzione; (iii) il giudice del merito deve esaminare il contenuto della lex specialis e della convenzione per accertare in concreto quali imprese svolgevano attività principali; (iv) il RTI non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica nei rapporti con terzi e la procura collettiva alla mandataria non vale automaticamente nei confronti dei terzi estranei all'appalto; (v) i profili nuovi non esaminati dal giudice del gravame non possono essere riproposti nel controricorso. Sostanzialmente il ricorso del RTI è stato ritenuto fondato e la causa è stata rimessa per ulteriore istruttoria e decisione.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b) e art. 53
"I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: ... b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate ... a: 1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;" e "Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni"
La Corte interpreta che l'iscrizione all'Albo prevista dall'art. 53 è richiesta per le imprese che svolgono le attività principali, tra loro fungibili, di accertamento e riscossione; non è automaticamente richiesta per le imprese che svolgono esclusivamente attività secondarie di supporto, ferma restando la necessità di accertamento dal contenuto degli atti di gara.
d.m. 11 settembre 2000, n. 289 (regolamento Albo)
Regolamenta l'Albo di cui all'art. 53; utilizzato dalla Corte per il contesto normativo dell'iscrizione, senza attribuire automaticamente obbligo di iscrizione alle società che svolgono solo attività di supporto.
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (sul RTI)
Disciplina i raggruppamenti temporanei (tipi orizzontale, verticale, misto) e la rappresentanza della mandataria; la Corte ricorda che il mandato collettivo facilita i rapporti con la stazione appaltante ma non estende la rappresentanza nei confronti dei terzi estranei all'appalto.
l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 e d.m. 13 aprile 2022, n. 101
"Con decreto... sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo ... per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto..."
La disciplina successiva (legge 2019 e d.m. 2022) ha esteso l'obbligo di iscrizione anche per chi svolge esclusivamente attività di supporto, ma ciò è rilevante solo dall'entrata in vigore delle predette norme; nella vicenda (anni 2010-2012) la regola non operava ancora.
Direttive UE 2014/23/UE e 2014/24/UE (art. 26, 38, 63 e correlati)
La disciplina europea ammette che un operatore economico si avvalga delle capacità di altri soggetti per soddisfare requisiti di selezione; il raggruppamento può essere considerato come un unico operatore economico ai fini della partecipazione, purché le condizioni imposte siano proporzionate e giustificate; ciò supporta la possibilità che requisiti soggettivi siano soddisfatti collettivamente nel RTI.
Massime di principio
- In raggruppamenti temporanei di tipo misto l'iscrizione nell'Albo ministeriale (art. 53 d.lgs. 446/1997) è richiesta soltanto per le società chiamate a svolgere le attività principali e fungibili di accertamento e riscossione; le società che svolgono esclusivamente attività secondarie/di supporto non richiedono automaticamente tale iscrizione (salvo diversa previsione normativa applicabile al periodo).
- Il giudice del merito deve esaminare gli atti di gara e la convenzione per determinare in concreto quali prestazioni siano principali e quali accessorie, e quindi quali imprese del raggruppamento debbano possedere requisiti soggettivi specifici.
- Il raggruppamento temporaneo non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica nei rapporti con terzi estranei all'appalto; la mandataria e la procura collettiva agevolano i rapporti con la stazione appaltante ma non estendono automaticamente la rappresentanza verso terzi.
- Le norme dell'Unione europea sul procurement consentono che un offerente faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti; gli Stati e le stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti più estesi del necessario in violazione del principio di proporzionalità.
- Se la legittimità di una concessione è dubbia, il giudice tributario ha il potere, anche d'ufficio, di disapplicare l'atto amministrativo che costituisce il presupposto dell'imposizione, salvo che la legittimità sia stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo.
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