Cassazione Civile, Ordinanza n. 18347/2026 del 07/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Ufficio ha liquidato l'imposta di registro dovuta per un contratto di locazione del 2011, in relazione all'omesso pagamento dell'annualità successiva alla prima registrazione. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo tempestiva la pretesa fiscale perché esercitata entro cinque anni dalla scadenza del pagamento ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, TUR. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 76, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che: la decadenza sarebbe stata quella triennale del comma 2 e non quella quinquennale; la norma del comma 2-bis, introdotta nel 2012, non era vigente alla data di scadenza indicata; in ogni caso si sarebbe dovuto applicare il termine ordinario quinquennale di prescrizione del credito tributario, decorrente dalla formazione del credito, con conseguente prescrizione già maturata al momento della notifica dell'accertamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione di un importo unico delle spese per entrambi i gradi, senza specifica ripartizione, senza gravame rituale sul punto e senza considerare che l'Ufficio era difeso da un proprio funzionario.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, trattandosi di imposta relativa ad annualità successive alla prima registrazione, si applica l'art. 76, comma 2-bis, TUR, che prevede la richiesta dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Ha escluso che vi fosse un problema di retroattività, rilevando che l'annualità interessata era successiva all'entrata in vigore della disciplina del 2012 e che, comunque, le modifiche in tema di accertamento tributario hanno natura procedimentale e probatoria e si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti, senza incidere sull'obbligazione tributaria. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la liquidazione delle spese operata dalla CTR era favorevole al ricorrente, essendo inferiore ai minimi tariffari, sicché il soccombente non poteva dolersene. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 76, comma 2-bis, d.P.R. n. 131/1986
"l'imposta relativa alle annualità successive alla prima [...], nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento"
Per le annualità successive alla prima di un contratto di locazione, la pretesa fiscale va esercitata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del pagamento.
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
Il ricorrente lo invocava per sostenere l'applicazione del termine triennale, ma la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina specifica del comma 2-bis per le annualità successive.
d.l. 2 marzo 2012, n. 16 conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44
La disposizione che ha introdotto il comma 2-bis era già in vigore al momento considerato; in ogni caso la Corte ha escluso che il tema ponga un problema di retroattività.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge e vizi processuali, ma i motivi sono stati rispettivamente respinto e dichiarato inammissibile.
La censura sulle spese è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, poiché la liquidazione era comunque favorevole al ricorrente.
L'impugnazione è inammissibile quando manca un concreto interesse ad agire o a impugnare.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per il criterio di decurtazione applicabile nella liquidazione delle spese nel processo tributario.
È utilizzato come parametro tariffario ratione temporis per la verifica della congruità delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono state ravvisate le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
La Corte, richiamando la giurisprudenza, esclude che la disciplina sopravvenuta sull'accertamento tributario ponga un problema di retroattività in senso proprio o violi tale disposizione.
Cass. n. 27595/2018
Le modifiche normative concernenti la fase di accertamento tributario si applicano anche a periodi d'imposta precedenti perché incidono solo sulla fase procedimentale e probatoria.
Massime di principio
- Per l'imposta di registro dovuta sulle annualità successive alla prima registrazione di un contratto di locazione si applica il termine decadenziale speciale di cui all'art. 76, comma 2-bis, TUR, e non il termine generale previsto per altre ipotesi.
- La sopravvenienza di una norma che disciplina i termini e le modalità di accertamento tributario non integra retroattività vietata quando la norma incide solo sulla fase procedimentale e probatoria, senza modificare l'obbligazione tributaria o i suoi presupposti.
- Una censura sulle spese di lite è inammissibile se l'impugnante lamenta una liquidazione a sé favorevole, mancando in tal caso un concreto interesse ad agire o a impugnare.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese va valutata anche alla luce dei parametri tariffari applicabili ratione temporis e delle riduzioni previste dalla disciplina speciale del rito tributario.
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