Sentenza n. 3751/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1237/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al docente il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1237/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo complessivo di euro 2.500,00 relativo agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Poiché l’Amministrazione non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un’adeguata contestazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratte quelle eventualmente già versate, oltre agli accessori dovuti, agli oneri di registrazione e alle spese aventi titolo nella sentenza, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma mira a soddisfare il diritto già accertato dal titolo; pertanto, il calcolo del capitale residuo e degli interessi indicato dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e la legge. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo definitivo e adottare gli atti contabili necessari, senza diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Riconosce alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere a obbligazioni pecuniarie, prima dell’avvio del recupero coattivo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del credito riconosciuto dal giudicato.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
È richiamato, insieme alle ulteriori norme applicabili, quale parametro per la verifica della misura degli interessi.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Costituiscono la base processuale per la regolazione delle spese e per l’applicazione, nel giudizio amministrativo, delle disposizioni processuali civili richiamate.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha funzione costitutiva del credito, già accertato dal titolo, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento attraverso l’ordine rivolto all’amministrazione inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: la quantificazione deve essere verificata in concreto sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, comprese quelle sulla misura e decorrenza degli interessi.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali, l’inadempimento consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a subentrare soltanto in caso di persistente inerzia e su istanza del creditore.
- Quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, in quanto connesse alla gestione della spesa pubblica oggetto dell’incarico, non è dovuto al commissario alcun compenso ulteriore.
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