Cassazione Penale, Sentenza n. 40328/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/02/2024 (in sede di rinvio) con cui era stata rideterminata la pena per reati edilizi e connessi. I ricorrenti deducono: (i) violazione dell'art. 601 c.p.p. per notifica tardiva dell'avviso d'udienza (termine 40/20 giorni) e mancata comunicazione al difensore effettivo; (ii) violazione dell'art. 125 c.p.p. per carenza di motivazione rispetto alle deduzioni difensive (in particolare sulla declaratoria di estinzione per prescrizione degli altri reati); (iii) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'ordine di demolizione, avendo i ricorrenti contestato la qualità di proprietari dell'area; (iv) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della pena (mancato riconoscimento del minimo edittale e della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze relative a nullità processuali (notifica/termine comparizione) non fossero state dedotte tempestivamente o fossero generiche e quindi inammissibili; ha richiamato il giudicato/parziale e la regola per cui l'annullamento con rinvio definisce l'accertamento della responsabilità per i capi non rinviati, impedendo che nel giudizio di rinvio si dichiari la prescrizione maturata successivamente. Ha ritenuto infine legittima la motivazione della Corte territoriale sulla quantificazione della pena (valutazione di merito inappellabile in Cassazione se congrua). Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisando profili di colpa, al versamento di Euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta contestata è stata in parte riqualificata dalla Corte (da delitto a contravvenzione) in ragione della declaratoria di parziale incostituzionalità; ciò ha avuto riflessi sul termine di prescrizione applicabile (termine più breve per la contravvenzione).
Norma usata per definire il minimo edittale della pena per i reati edilizi; la Corte di merito ha ritenuto non applicabile il minimo in presenza della gravità del fatto e di vincoli (zona sismica, vincolo paesaggistico).
Stabilisce il termine per la convocazione dell'imputato per l'udienza di appello in sede di rinvio; la Corte ha ricordato che la violazione è deducibile solo con il primo atto utile e che la doglianza era stata proposta tardivamente o in forma generica.
Disciplina l'obbligo di motivazione della sentenza; i ricorrenti lamentavano carenza di motivazione rispetto alle deduzioni depositate, ma la Cassazione ha ritenuto che la questione fosse coperta dal giudicato/res definitivo e che la motivazione di merito fosse adeguata.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che essa può essere rilevata d'ufficio solo se in sede di merito siano stati indicati i presupposti e che i ricorrenti non hanno fornito elementi tali da imporgli l'applicazione.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte di merito ha fatto riferimento a questi parametri per giustificare lo scostamento dal minimo edittale in ragione della gravità e della personalità degli imputati.
Divieto di reformatio in peius in sede di rinvio: il giudice del rinvio non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto a quanto deciso in appello.
Massime di principio
- Le nullità di notifica o di convocazione per l'appello (art. 601 c.p.p.) vanno dedotte tempestivamente: la doglianza deve essere sollevata con il primo atto utile (memoria difensiva) e non in modo generico, altrimenti è inammissibile in Cassazione.
- L'annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione rende definitivo l'accertamento della responsabilità per i capi non oggetto di rinvio: nel giudizio di rinvio non è possibile far valere prescrizioni sopravvenute rispetto al momento della sentenza annullata.
- La prescrizione va valutata capo per capo: la riqualificazione del reato (es. delitto → contravvenzione) può modificare il termine prescrizionale e determinare l'estinzione di quel singolo capo.
- Le censure sulla motivazione della pena sono difficili da accogliere in Cassazione se la Corte di merito ha esposto ragioni congrue e ancorate ai parametri degli artt. 132-133 c.p.; la valutazione della gravità e della personalità è rimessa al giudice di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede che difesa e/o fatti posti al vaglio del giudice di merito rendano manifesta la sua applicabilità; il mancato richiamo esplicito ai presupposti può precluderne la declaratoria d'ufficio.
- Se si contesta la legittimità di un ordine di demolizione collegato alla sospensione condizionale, occorre sollevare tale questione nel giudizio di merito e con prove/atti (es.: titolarità dell'area) poiché questioni di fatto non sono agevolmente sindacabili in Cassazione.
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