Cassazione Penale, Sentenza n. 40308/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la parziale riforma della sentenza di primo grado che li aveva condannati per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) a seguito di una cessione parziale di contratti/appalti tra Tecno.Geo S.r.l. e Appalti & servizi S.r.l. I motivi principali: 1) contestazione della qualificazione della cessione come atto fraudolento (sostenendo che la cessione fosse reale e congruamente remunerata); 2) negazione dell'elemento soggettivo (dolo) in capo a Comelli, che avrebbe agito solo in funzione formale o su mandato limitato; 3) richiesta di riconoscimento di attenuanti (art. 13-bis d.lgs. 74/2000) per estinzione del debito tramite definizione agevolata; 4) censura sulla confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e sulla mancata concessione delle generiche attenuanti (art. 62-bis c.p.). Inoltre Cepparo ha eccepito questioni procedurali relative alla notificazione dell'avviso d'udienza in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui la cessione, pur effettiva, era caratterizzata da elementi di artificio e inganno (partecipazione integrale della cedente nella cessionaria, continuità di gestione e risorse, prezzo irrisorio, conservazione di rapporti e committenti) idonei a ostacolare la riscossione coattiva: ciò integra l'ipotesi di atto fraudolento ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 74/2000. Ha altresì ritenuto provato il dolo specifico dei ricorrenti (consapevolezza della situazione debitoria e finalità di elusione), rigettando le doglianze su insufficienza della prova e sulla qualifica dell'operazione come lecita. Sul punto delle attenuanti speciali (art. 13-bis) ha confermato che non risultava estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento, per cui l'attenuante non è applicabile. Quanto alla confisca ex art. 12-bis, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui l'impegno di pagamento non impedisce la confisca, la quale produce effetti qualora il pagamento non si realizzi; pertanto la statuizione di confisca è stata confermata salvo le decurtazioni già operate. In tema di valutazione delle attenuanti generiche e della determinazione della pena la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito e ha ritenuto non censurabile la motivazione. Infine la richiesta di rinnovazione dell'avviso d'udienza è stata respinta per incompatibilità con le norme transitorie applicabili. In sintesi: confermata, nella sostanza, la condanna di primo grado; la Corte d'appello aveva già concesso la sospensione condizionale della pena a Comelli e condannato Cepparo al pagamento delle spese; la Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e quindi ha sostanzialmente mantenuto l'esito favorevole alla pubblica accusa.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
La norma punisce sia la simulazione di alienazione sia altri atti fraudolenti; la Corte interpreta che anche trasferimenti effettivi possono costituire "atti fraudolenti" quando vi siano elementi di artificio o inganno che rendono difficoltosa l'esecuzione coattiva.
art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000
L'attenuante speciale richiede che il debito tributario sia estinto (o il pagamento realizzato) in tempi rilevanti rispetto al procedimento; se l'estinzione non è intervenuta prima dell'apertura del dibattimento l'attenuante non opera.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, comma 2
La confisca diretta o per equivalente può essere disposta anche se il contribuente si è impegnato a versare somme all'Erario; l'effetto impeditivo dell'impegno opera solo se il versamento effettivo viene effettuato, mentre la confisca diventa esecutiva se l'impegno non è rispettato.
art. 62-bis cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche sono di apprezzamento del giudice di merito; la loro esclusione motivata non è sindacabile in cassazione se non per illogicità o arbitrarietà.
artt. 132, 133, 133-bis cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nell'applicazione di tali criteri.
disposizioni procedurali sull'udienza (art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e richiamo al regime transitorio modificato dal d.lgs. n. 150/2022 e d.l. n. 215/2023)
Regole transitorie che disciplinano le impugnazioni e la richiesta di trattazione orale: il ricorrente doveva chiedere la trattazione orale nei termini previsti dalle norme transitorie per poter ottenere la discussione orale in pubblica udienza.
Massime di principio
- Una cessione di beni o di rapporti contrattuali, anche se formalmente 'reale', può integrare il reato di sottrazione fraudolenta alle imposte se emergono elementi concreti di continuità gestionale, controllo economico, uso delle stesse risorse o prezzo largamente sproporzionato rispetto al valore, poiché tali elementi possono costituire artificio volto a eludere la riscossione.
- La prova del dolo specifico può essere desunta da circostanze comportamentali e organizzative (conoscenza della situazione debitoria, ruoli assunti, dichiarazioni degli imputati, temporaneità di incarichi formali) e non richiede l'intenzione esclusiva di evadere: è sufficiente che l'atto sia posto in essere anche in parte con tale fine.
- Per ottenere l'attenuante speciale prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 è essenziale che il pagamento o l'estinzione del debito sia concretamente avvenuta nei termini rilevanti rispetto al procedimento penale; l'adesione a procedure conciliative o di definizione non produce automaticamente l'attenuante se non è seguito da pagamento reale nei tempi richiesti.
- La confisca per reati tributari riguarda il valore dei beni sottratti alla garanzia dell'Erario (profitto/prezzo del reato) e può essere mantenuta anche se vi è un impegno di pagamento: l'efficacia dell'impegno si verifica solo se il pagamento viene effettuato; altrimenti la confisca è legittima.
- Le questioni inerenti alla valutazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è difficile ottenere la riforma se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o arbitraria.
- Sul piano procedurale, in presenza di norme transitorie sulla trattazione orale in Cassazione è indispensabile rispettare i termini e le modalità previsti per la richiesta della discussione orale: l'errata interpretazione dell'avviso d'udienza non giustifica automaticamente la rinnovazione se la disciplina transitoria non lo consente.
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