Cassazione Penale, Sentenza n. 40309/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma parziale della condanna per traffico di stupefacenti. In dettaglio: Cacopardo deduce violazione per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e censure sull'ablazione/ confisca ex art. 240-bis c.p. (sproporzione tra somme sequestrate e disponibilità lecite dimostrate). Familiari contesta travisamento della prova (posizione degli agenti, assenza di vano in portiera, mancata segnalazione dall'unità cinofila), il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/1990, la presunta incostituzionalità di tale aggravante, la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi nella dosimetria della pena; argomenti paralleli sono riproposti in un secondo ricorso con richieste di acquisizione di filmati ex art. 603 c.p.p.. Nucera contesta travisamento della prova circa il presunto occultamento nella portiera, contesta il riconoscimento dell'aggravante ex art. 80 comma 2 DPR 309/1990, e lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (giovane età, occasionalità) e difetti nella motivazione della commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da Cacopardo Giovanni e da Familiari Antonino (anche il secondo ricorso di Familiari), per genericità o manifest infondatezza delle doglianze, confermando in sostanza la decisione della Corte d'Appello (che aveva già revocato solo la confisca di euro 1.565 per Familiari). Quanto a Cacopardo, la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'ablazione (motivazione ritenuta congrua) e ha dichiarato generico il motivo sulle attenuanti, confermando la valutazione di merito. Quanto a Familiari, tutte le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate o inammissibili (ivi compresa questione di costituzionalità dell'art. 80). Per Nucera la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso di Nucera è stato dichiarato inammissibile. Sono state imposte spese processuali e condanna a favore della cassa delle ammende (euro 3.000). Le condanne di merito restano operative salvo il riesame limitato sulla concessione delle attenuanti generiche per Nucera.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevato come disposizione applicata per il concorso di persone nel reato (contestazione di concorso nel traffico di stupefacenti).
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma-sostanza che punisce il traffico di stupefacenti, applicata alle cessioni e detenzioni rilevate nel giudizio.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Aggravante per l'ingente quantitativo di stupefacente; la Corte conferma la sussistenza quando il principio attivo supera ampiamente le soglie giurisprudenziali e richiama il precedente "Biondi" sulle soglie/parametri di valutazione.
art. 240-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'ablazione dei beni per reati puniti con pena dell'ergastolo o comunque disposizioni ablative; nel caso impugnato la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di sproporzione tra somme sequestrate e disponibilità lecite e la documentazione difensiva ritenuta inidonea a superare tale valutazione.
art. 62-bis cod. pen.
Regola sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte rammenta che per riconoscere tali attenuanti non basta l'assenza di elementi negativi, ma sono richiesti elementi positivi di riscontro; qui la mancata dimostrazione di elementi positivi ha giustificato il diniego (salvo per Nucera dove la motivazione era incongruente).
art. 603 cod. proc. pen.
Regime di rinnovazione del dibattimento in appello: la Corte richiama la discrezionalità del giudice di merito e la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado, ritenendo legittima la valutazione di non acquisire filmati ove non ritenuti decisivi.
art. 133 cod. pen.
Criteri di commisurazione della pena: la Corte ritiene la motivazione della Corte d'Appello adeguata in relazione alla quantità, purezza e valore commerciale dello stupefacente.
art. 25 Cost.; art. 7 CEDU; art. 117 Cost.
Richiamate nella dedotta questione di incostituzionalità dell'art. 80 DPR 309/1990; la Corte giudica la doglianza manifestamente infondata richiamando giurisprudenza che rende concretamente determinabili norme apparentemente 'elastiche'.
Giurisprudenza citata (es. Sez. U. n.36258 del 24/05/2012 "Biondi")
Richiamata per definire i parametri di riferimento sull'aggravante dell'ingente quantitativo e per i limiti di valutazione tra aggravante e attenuanti generiche; la Corte applica i principi di tali precedenti per confermare la qualificazione dell'aggravante.
Massime di principio
- I ricorsi per Cassazione basati su censure generiche o mere riproposizioni di motivi già disattesi in appello sono frequentemente dichiarati inammissibili: i motivi devono essere specifici e criticare argomentatamente la decisione impugnata.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è sufficiente la semplice assenza di elementi negativi nella personalità dell'imputato; occorrono elementi positivi di segno favorevole emergenti dagli atti.
- L'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990 si applica quando il principio attivo supera le soglie rilevanti indicate dalla giurisprudenza; in caso di superamenti ampi la Corte può ritenere l'aggravante sussistente senza ricorrere a valutazioni "in concreto" del pericolo, riservate a superamenti lievi.
- Le misure ablative e di confisca (art. 240-bis c.p. e correlate) richiedono una valutazione di proporzione tra somme sequestrate e disponibilità lecite; la documentazione difensiva deve essere idonea e circostanziata per superare la presunzione di sproporzione.
- In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione globale delle prove di fatto: questioni che richiedono nuova valutazione probatoria devono essere sollevate con motivazioni circostanziate e, se corrette, possono dar luogo a rinvio per nuovo giudizio ma non a semplice sostituzione della valutazione di merito.
- La richiesta di acquisizione di prove nuove in appello (art. 603 c.p.p.) è soggetta alla verifica della necessità assoluta della rinnovazione del dibattimento; la decisione del giudice di merito su tale punto ha ampia discrezionalità e è difficilmente sindacabile in Cassazione se ben motivata.
- Il comportamento processuale consistente nella negazione del fatto da parte dell'imputato non può essere automaticamente valutato come ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche: è necessario evitare di confondere il legittimo esercizio del diritto di difesa con comportamenti processualmente obliqui valutabili negativamente.
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