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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40312/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello sollevando tre censure principali: (1) nullità della sentenza di primo grado per omessa declaratoria della nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e vizi nel verbale di elezione/dichiarazione di domicilio (omessa verifica se l'assenza fosse occasionale o perdurante; mancanza del numero di procedimento o indicazione del reato nel verbale di elezione del domicilio); (2) contestazione della sua qualifica di custode, sostenendo che la nomina fosse contenuta in un verbale distinto e successivo che era stato sospeso, per cui la reviviscenza del provvedimento amministrativo non poteva ricreare una nomina contenuta in altro atto esecutivo; (3) contraddittorietà della motivazione e insussistenza del fatto contestato per mancanza di prova della violazione del bene giuridico protetto dall'art. 349 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazioni: primo motivo manifestamente infondato perché la notifica era stata tentata al domicilio dichiarato (l'ufficiale giudiziario non ottenne risposta e sulla targhetta risultava altro nominativo), quindi la notificazione successiva al difensore era legittima ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; inoltre il verbale di elezione/dichiarazione del domicilio conteneva i requisiti minimi e non era necessario indicare il numero di procedimento o la specifica norma incriminatrice; secondo motivo inammissibile per genericità e mero riproporre doglianze già decise in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; terzo motivo inammissibile per tardività perché non era stato dedotto in appello e non poteva essere introdotto per la prima volta in Cassazione. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la condanna di merito (pena sospesa di 6 mesi e multa di euro 300,00 per il reato di cui all'art. 349 c.p.) rimane confermata per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 349 codice penale

    Norma incriminatrice oggetto del processo: la Corte non ha rilevato insufficienza di prova tale da escludere il fatto, e la decisione di merito è rimasta confermata tramite l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 161 codice di procedura penale

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che, ove la notificazione presso il domicilio dichiarato risulti impossibile (anche per temporanea assenza o per difficoltà di individuazione), la notificazione al difensore è legittima. Non è necessaria la prova di una irreperibilità definitiva.

  • art. 157 codice di procedura penale

    Richiamata come termine di confronto: qualora non siano rispettate le modalità ordinarie di notificazione previste da questa norma, occorre una verifica più approfondita dell'irreperibilità; nel caso concreto la notificazione sostitutiva è stata ritenuta corretta senza questa indagine estesa.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Ai sensi di questa norma la dichiarazione di inammissibilità comporta l'onere delle spese del procedimento e può essere disposta l'applicazione della sanzione a favore della Cassa delle ammende; la Corte, non ravvisando colpa nel ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ha comunque fissato equitativamente 3.000 euro.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    sent. Corte cost. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; la Corte ha valutato che non sussistessero elementi per ritenere colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La notificazione eseguita mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima anche quando la notifica presso il domicilio dichiarato non è andata a buon fine per temporanea assenza o difficoltà di individuazione; non è richiesta la dimostrazione di un'irreperibilità definitiva.
  • Il verbale di elezione o dichiarazione del domicilio necessita dei requisiti minimi per consentire il recapito degli atti; non è obbligatoria l'indicazione del numero del procedimento o della specifica norma incriminatrice perché tali dati possono essere incerti al momento della dichiarazione.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a ripetere le medesime censure già esaminate e rigettate in appello senza una critica argomentata e puntuale della motivazione impugnata; la mera reiterazione degli stessi rilievi determina genericità ed inammissibilità.
  • Non possono essere sollevate in sede di legittimità questioni che non siano state oggetto di gravame in appello; le nuove deduzioni introdotte per la prima volta in Cassazione sono tardive e inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta l'onere delle spese processuali e può prevedere un contributo alla Cassa delle ammende; la sua entità può essere determinata equitativamente dal giudice tenuto conto della condotta del ricorrente.

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