Cassazione Penale, Sentenza n. 40314/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato ricorre in cassazione contro la sentenza del 16/06/2023 della Corte d'appello di Bologna, che aveva riformato la sentenza di primo grado (Tribunale di Reggio Emilia) rideterminando la pena per due violazioni dell'art. 2 e una dell'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000, dopo aver accertato la prescrizione di una violazione dell'art. 10‑quater e di una dell'art. 8 dello stesso decreto. I motivi di impugnazione sono: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'accertamento di responsabilità; (2) violazione di legge in ordine alla valutazione della prova; (3) violazione di legge in relazione all'utilizzabilità del processo verbale di constatazione e agli artt. 220 disp. att. c.p.p., 354 e 355 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, in quanto riproducenti censure già esaminate e adeguatamente motivate dalla Corte d'appello; ha sottolineato che le deduzioni difensive erano di natura fattuale e rivalutativa e non inconfutabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto nuovo (non esaminato in appello) e quindi inammissibile. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 2
Violazione contestata per emissione/uso di fatture false nell'ambito dell'evasione IVA; la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari e la documentazione per affermare la responsabilità
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 8
Violazione relativa a operazioni inesistenti o dichiarazioni fraudolente; la Corte ha ritenuto provato l'utilizzo del credito IVA per compensare debiti contributivi al fine di mantenere il DURC
d.lgs. n. 74 del 2000 - art. 10‑quater
Una violazione è stata dichiarata prescritta dalla Corte d'appello; la Cassazione accetta tale accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La Corte ricorda il limite di sindacabilità in cassazione delle ricostruzioni probatorie: il ricorrente deve proporre una ricostruzione inconfutabile e non una mera alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito
codice di procedura penale - art. 220 disp. att.
art. 220 disp. att. c.p.p.
Riferito al terzo motivo sull'utilizzabilità del processo verbale di constatazione; la questione non era stata dedotta in appello e quindi è nuova e inammissibile in cassazione
codice di procedura penale - art. 354
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione di questioni nuove in cassazione; la Corte ha ritenuto la questione non esaminata in sede di merito e quindi inammissibile
codice di procedura penale - art. 355
Richiamato in tema di limiti di ammissibilità delle deduzioni in cassazione; indica profili procedurali relativi alla requisitoria e alle conclusioni del pubblico ministero
codice di procedura penale - art. 616
Norma che impone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende
Corte costituzionale - sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse stato introdotto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: le censure che comportano una rivalutazione fattuale devono essere inconfutabili e non semplici ipotesi alternative rispetto alla motivazione del giudice di merito
- Questioni o mezzi di prova non dedotti nei gradi precedenti e non esaminati dalla corte territoriale sono, di norma, inammissibili in cassazione
- Documentazione contabile incoerente o l'assenza di riscontri delle consegne, unitamente a deposizioni e rapporti con società coinvolte in altri meccanismi evasivi, possono legittimare la ritenuta responsabilità per reati tributari
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e ad un contributo alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo prova di un vizio intenzionale o colposo nella determinazione dell'inammissibilità
- Nel preparare un ricorso in cassazione, è essenziale concentrare le censure su profili di diritto o su vizi processuali già discussi nei gradi precedenti, evitando di proporre nuovi motivi non valutati dalla corte d'appello
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