Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, iscritti tra il 1991 e il 2003 a scuole di specializzazione in diverse discipline e specializzati tra il 1995 e il 2008, hanno convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in tema di specializzazioni mediche. La pretesa si fondava sull'assunto che la remunerazione corrisposta fosse stata inadeguata e che lo Stato avesse omesso di garantire l'adeguamento nel tempo della borsa di studio, sia con riferimento all'incremento per inflazione previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991, sia con riferimento alla rideterminazione triennale collegata al miglioramento tabellare del personale medico dipendente dal SSN. In appello la domanda era stata respinta; con il ricorso per cassazione i medici hanno denunciato, da un lato, violazione delle norme europee e interne sul risarcimento da omesso recepimento delle direttive e, dall'altro, violazione delle norme che avrebbero imposto l'indicizzazione annuale e la rivalutazione triennale della borsa di studio. Hanno inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire se lo Stato fosse tenuto a preservare nel tempo l'adeguatezza della remunerazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero già stati decisi in conformità a un orientamento di legittimità consolidato: lo Stato italiano aveva adempiuto all'obbligo di garantire una remunerazione adeguata già con il d.lgs. n. 257 del 1991; la successiva disciplina del d.lgs. n. 368 del 1999 non costituiva il primo recepimento effettivo, ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale, divenuta operativa solo dall'anno accademico 2006-2007. Conseguentemente, non vi era spazio per configurare un ulteriore inadempimento al diritto dell'Unione né per imporre il rinvio pregiudiziale. È stato inoltre ribadito che le borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992 al 2005 non sono soggette né a incremento per variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata si era conformata alla giurisprudenza di legittimità consolidata sulle questioni dedotte.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge, nullità e omesso esame, ma la Corte le ha reputate inammissibili in quanto già coperte da orientamento consolidato.
Richiamato dai ricorrenti per escludere la qualificazione della condotta dello Stato come responsabilità aquiliana tipica; la Corte ha rilevato che la questione era comunque assorbita dal fatto che non vi era più inadempimento al diritto dell'Unione.
Richiamato dai ricorrenti per fondare l'obbligazione risarcitoria da fatto antigiuridico; la Corte non ha accolto la tesi, ritenendo insussistente il presupposto dell'inadempimento attuale.
art. 36 Cost.
La Corte ha ribadito che il rapporto degli specializzandi non è inquadrabile nel lavoro subordinato o parasubordinato, sicché il principio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. non è applicabile.
art. 3 Cost.
È stata esclusa la violazione del principio di ragionevolezza per il differimento dell'entrata in vigore della disciplina più favorevole del 1999, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore.
art. 10 Cost.
Richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate; non è stato ritenuto fondamento di una diversa conclusione.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
Richiamati nel ricorso; la Corte ha confermato la soluzione in continuità con l'interpretazione consolidata del quadro normativo interno ed euro-unitario.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È la norma con cui l'Italia ha dato tardiva attuazione alla direttiva 82/76/CEE, prevedendo una borsa di studio per gli specializzandi e un meccanismo di adeguamento poi bloccato dalle leggi successive.
Richiamato nel ricorso con riferimento alla disciplina della specializzazione medica; non è stato ritenuto idoneo a mutare l'esito della controversia.
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
La Corte ha chiarito che tale disciplina, pur più favorevole e strutturata sul contratto di formazione specialistica, è divenuta operativa solo dal 2006-2007 e rappresenta una scelta discrezionale del legislatore, non un primo recepimento necessario del diritto UE.
art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
Ha differito l'operatività della nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999.
art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266
Ha ulteriormente differito l'operatività della nuova disciplina al 2006-2007.
art. 7, comma 5, l. n. 370/1999
Richiamato nel ricorso, insieme alle norme di proroga del blocco economico; la Corte ha ritenuto infondata ogni pretesa di adeguamento ulteriore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato come base del procedimento camerale non partecipato.
È stata esclusa la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalle amministrazioni controricorrenti.
art. 5 e art. 189 Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti a fondamento delle censure europeistiche; la Corte ha escluso che vi fosse un ulteriore inadempimento dello Stato.
Direttiva 75/362/CEE
Richiamata dai ricorrenti; la Corte ha ricondotto la materia al quadro già recepito e successivamente codificato, senza ravvisare un autonomo inadempimento ulteriore.
Direttiva 75/363/CEE
Richiamata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto assorbite le censure alla luce dell'orientamento consolidato.
Direttiva 82/76/CEE
Considerata la fonte dell'obbligo di prevedere una remunerazione adeguata; la Corte ha ritenuto che l'obbligo fosse stato adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991.
Direttiva 93/16/CEE
La Corte ha affermato che non aveva portata innovativa, essendo diretta solo a codificare e riunire in un testo unico le precedenti direttive.
Direttiva 2005/36/CE
Richiamata nel ricorso; non ha inciso sull'esito della controversia.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Richiamato come atto di recepimento della direttiva 2005/36/CE; non rilevante ai fini del preteso inadempimento dedotto.
Massime di principio
- In materia di remunerazione degli specializzandi medici, l'obbligo euro-unitario di prevedere un'adeguata remunerazione si intende adempiuto quando l'ordinamento interno ha fissato un trattamento economico ritenuto idoneo dal legislatore nazionale; il diritto dell'Unione non impone una misura predeterminata della remunerazione, salvo un diverso vincolo espresso nella fonte sovranazionale.
- La successiva introduzione di una disciplina più organica o più favorevole per i medici specializzandi non significa, di per sé, che la disciplina precedente fosse inidonea a recepire la direttiva europea, poiché il legislatore nazionale conserva discrezionalità nello scegliere il modello regolatorio e il momento di efficacia delle nuove norme.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già risolto in modo consolidato una questione di diritto, il ricorso per cassazione che riproponga le stesse censure può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto se la questione interpretativa è già stata sostanzialmente risolta dalla giurisprudenza unionale o se, comunque, la decisione della controversia dipende da principi già chiari e non sussistono dubbi rilevanti sull'interpretazione del diritto UE.
- Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992 al 2005, l'importo della borsa di studio non è soggetto né all'incremento per variazione del costo della vita né all'adeguamento triennale previsto dalla disciplina del 1991, in presenza dei successivi blocchi legislativi interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il rapporto degli specializzandi medici non è qualificabile come lavoro subordinato o parasubordinato; pertanto, non si applica automaticamente il parametro di adeguatezza retributiva di cui all'art. 36 Cost.
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