Cassazione Civile, Ordinanza n. 08364/2025 del 30/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di alloggi e per impianti tecnologici interni, nell’ambito del quale l’impresa appaltatrice aveva affidato in subappalto parte delle lavorazioni a un’impresa subappaltatrice. Quest’ultima, rimasta creditrice di una somma per i lavori eseguiti, otteneva un decreto ingiuntivo contro l’appaltatrice e procedeva a pignoramento presso terzi verso la stazione appaltante, la quale dichiarava che non vi erano crediti liquidi ed esigibili dell’appaltatrice, poiché era in corso la risoluzione del contratto e occorreva il collaudo. La subappaltatrice chiedeva poi all’ente di attivarsi nel collaudo per rendere esigibile il credito assegnato in sede esecutiva, ma senza esito. In giudizio sosteneva che la stazione appaltante avesse violato gli obblighi di controllo sui pagamenti previsti dalla normativa sui subappalti e dal bando di gara, in particolare l’obbligo di sospendere i pagamenti all’appaltatore in mancanza di fatture quietanzate della subappaltatrice, e chiedeva il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale e per violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In cassazione riproponeva quattro censure: violazione della disciplina sui subappalti e omesso esame di fatti decisivi; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento e degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c.; erroneo accoglimento dell’appello incidentale dell’ente; e erronea regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel testo applicabile ratione temporis dell’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, non fosse previsto l’obbligo per la stazione appaltante di sospendere i pagamenti all’appaltatore in mancanza di fatture quietanzate del subappaltatore; pertanto non poteva configurarsi una responsabilità extracontrattuale dell’ente per la sola prosecuzione dei pagamenti. Ha inoltre giudicato generiche e quindi inammissibili le censure fondate sugli artt. 2 e 10-bis l. n. 241 del 1990 e sull’art. 2043 c.c., perché non indicavano specificamente quali capi della sentenza fossero censurati e quali fatti decisivi fossero stati omessi. Sono stati respinti anche i motivi relativi all’appello incidentale e alle spese, poiché, esclusa la responsabilità dell’ente, non vi era titolo per ulteriori somme e la regolazione delle spese seguiva correttamente la soccombenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 3-bis, L. n. 55 del 1990
«Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate...»
La disposizione, nella formulazione richiamata, non instaura un rapporto contrattuale diretto tra stazione appaltante e subappaltatore e non comporta automaticamente un obbligo risarcitorio dell’ente verso il subappaltatore per il solo mancato controllo dei pagamenti.
art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006
«Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore... o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere... copia delle fatture quietanzate... Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate... la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari»
Nel testo originario applicabile al caso non era ancora previsto l’obbligo di sospensione dei pagamenti in assenza di fatture quietanzate; tale obbligo è stato introdotto solo con la modifica del 2007 e non può fondare la responsabilità della stazione appaltante per fatti anteriori.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, ma la censura è stata ritenuta generica perché non specificava quali condotte concrete dell’ente integrassero la violazione.
art. 10-bis, L. n. 241 del 1990
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per genericità e mancanza di specifica correlazione con le statuizioni impugnate.
Invocato per sostenere doveri di correttezza, ma la Corte ha escluso che, nel caso concreto, tali doveri potessero trasformarsi in un obbligo giuridico della stazione appaltante di sospendere i pagamenti.
Invocato in funzione di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte ha ritenuto insussistente la specifica violazione dedotta.
La responsabilità aquiliana non è configurabile in assenza della violazione di un obbligo giuridico concreto della stazione appaltante; la mera omissione di controlli non basta se la legge applicabile non prevedeva la sospensione dei pagamenti.
Richiamato dalla Corte d’appello per escludere il danno da ritardo rispetto a un pagamento poi ritenuto non dovuto; la cassazione ha mantenuto ferma tale conclusione in quanto conseguenza della mancanza di un titolo per il credito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure sono state dichiarate inammissibili quando formulate in modo generico, senza indicare specificamente i capi della decisione impugnata e le ragioni del dissenso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazioni di legge, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La denuncia di omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile perché non indicava un preciso fatto storico decisivo non considerato dalla sentenza.
La regolazione delle spese è stata ritenuta conforme al principio di soccombenza, poiché l’appello principale era stato respinto e quello incidentale accolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime dei subappalti pubblici, l’autorizzazione al subappalto non elimina l’autonomia del rapporto tra appaltatore e subappaltatore e, di regola, non crea un rapporto contrattuale diretto tra stazione appaltante e subappaltatore.
- La responsabilità extracontrattuale della stazione appaltante verso il subappaltatore non può fondarsi sulla mera mancata verifica dei pagamenti se la disciplina applicabile, nel testo ratione temporis, non imponeva la sospensione dei pagamenti all’appaltatore in mancanza di fatture quietanzate.
- Quando una norma è stata modificata in senso più gravoso in data successiva, la versione sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente ai rapporti sorti prima della modifica, salvo diversa previsione.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche: il ricorrente deve indicare con precisione i capi della sentenza censurati, le ragioni del dissenso e, per il vizio di omesso esame, il fatto storico decisivo non valutato.
- Non può riconoscersi il danno da ritardo per il mancato pagamento di una somma quando, all’esito della verifica del rapporto sostanziale, risulti che quel pagamento non era dovuto.
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