Sentenza n. 692/2026 - Salerno, Sezione 2
avverso e per l’annullamento - previa sospensiva: 1.- della comunicazione di inefficacia prot. n. 172/2026 del 07.01.2026 dell’Area Tecnica - SUAP del Comune di Sala Consilina- notificata a mezzo pec in pari data, espressa in relazione alla pratica SCIA n. prot. 2467/2025 del 17.12.2025 presentata tramite il portale “impresainungiorno” per la realizzazione di opere interne per adeguamento funzionale, presso l’unità immobiliare sita in Via Quattro Querce; 2.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nella comunicazione sub 1 ed, in particolare: degli ignoti atti e/o verbalizzazioni istruttorie da cui sarebbero scaturite le indicate “incongruenze tra quanto riportato nel “modello istanza MDA …” e la “relazione tecnica di asseverazione” come indicate nel prospetto riportato nella comunicazione sub 1; 3.- della Comunicazione prot. n. 1667/2026 del 28.01.2026 notificata in pari data dall’ Area Tecnica - SUAP del Comune di sala Consilina- con la quale, in riscontro alle osservazioni ed all’istanza di riesame inoltrata il 08/01/2026 conferma integralmente l’inefficacia della SCIA. prot. 2467/2025 del 17.12.2025 comunicata con nota prot. 172/2026 del 07.01.2026 notificata a mezzo pec l‘8/01/2026; nonché per l’accertamento e per la declaratoria: 1.- dell’illegittimità delle comunicazioni di inefficacia prot. 172/2026 del 07.01.2026 notificata a mezzo pec l‘8/01/2026 e prot. n. 1667/2026 del 28.01.2026 notificata in pari data; 2.- dell’illegittimità della richiesta di presentazione di una nuova istanza così come indicato negli atti impugnati sub nn. 1 e 3 e conseguentemente dell’illegittimo rigetto dell’istanza di riesame inoltrata il 08/01/2026; 3.- della legittimità delle opere realizzate con SCIA n. prot. 2467/2025 del 17.12.2025; 4.- della erronea ed illegittima applicazione della disciplina urbanistico‑edilizia, del Comune e del conseguente difetto di istruttoria, carenza motivazionale e manifesta illogicità dei provvedimenti, che in ragione: della legittimità della SCIA in quanto applicabile la: L. R. Campania 22 dicembre 1998, n. 7, che ha modificato il punto 1.6 “Impianti produttivi”, Titolo II, dell’allegato alla L.R. 20 marzo 1982, n. 14; la L.R. Campania 19/2001; della insussistenza di alcun mutamento di destinazione d’uso, né trasformazione tra categorie funzionalmente incompatibili; della permanente destinazione produttiva dei locali oggetto del contendere anche a seguito di SCIA perché destinati ad autorimessa pertinenziale e strumentali in modo necessario, diretto e inscindibile all’attività produttiva; dell’interesse pubblico dell’attività di distribuzione dei farmaci; della insussistenza di qualsivoglia aumento volumetrico; dell’errata individuazione della giurisprudenza applicabile al caso in esame -Consiglio di Stato 3593 del 25/06/2003- citata in provvedimento, nonché avverso per l’accertamento : 5.- del silenzio-inadempimento formatosi in parte qua sulla SCIA prot. n. 139418 del 16.12.2025 nella parte in cui è stata chiesta la sanatoria in relazione alle seguenti opere al piano terra ed al piano seminterrato: tramezzature interne non strutturali; opere di finitura; completamento impianti (elettrico, idrico, climatizzazione); altri elementi interni non rilevanti ai fini della sagoma, volume o S.C., ovvero, in subordine, del silenzio-diniego formatosi in parte qua sulla SCIA prot. n. 139418 del 16.12.2025 nella parte in cui è stata chiesta la sanatoria in relazione alle medesime opere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia di una SCIA per opere interne di adeguamento funzionale e completamento di parcheggi pertinenziali, nonché per la sanatoria di opere interne già eseguite, e successiva conferma in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le comunicazioni comunali con cui è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA presentata per opere interne di adeguamento funzionale e completamento del piano seminterrato destinato a parcheggi pertinenziali, oltre che per la sanatoria di opere già realizzate al piano terra e al piano seminterrato, quali tramezzature interne non strutturali, opere di finitura e completamento degli impianti. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di presentare una nuova istanza, della legittimità delle opere e del silenzio formatosi su una precedente SCIA in sanatoria. I motivi dedotti riguardavano: la necessità che il Comune richiedesse integrazioni documentali anziché dichiarare l'inefficacia della SCIA; l'asserita inesistenza di un mutamento di destinazione d'uso; l'applicabilità della disciplina regionale e statale sui parcheggi pertinenziali; l'assenza di trasformazioni tra categorie funzionali incompatibili e di aumenti volumetrici; il difetto di istruttoria, la carenza motivazionale e la manifesta illogicità dell'azione amministrativa; l'erronea applicazione della giurisprudenza. La ricorrente ha anche invocato una disparità di trattamento rispetto a titoli edilizi rilasciati ad altri soggetti, chiedendo l'estensione del contraddittorio e l'esibizione dei documenti relativi a tali titoli.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto idonee a impedire l'efficacia della SCIA le carenze formali e documentali rilevate dal Comune, consistenti nella divergenza tra modulo e relazione tecnica, nella mancata sottoscrizione digitale e incompletezza della relazione, nella presenza di dichiarazioni non veritiere e nella mancanza della documentazione essenziale. Tali carenze determinano un'inefficacia provvisoria, non precludendo la ripresentazione della SCIA corredata dalle precisazioni e integrazioni necessarie. La stessa conclusione è stata estesa alla questione della destinazione d'uso: anche l'erronea o ambigua rappresentazione del mutamento di destinazione giustificava la dichiarazione di inefficacia, ferma la possibilità di ripresentare la segnalazione. Quanto all'abuso sostanziale, il Collegio ha escluso che la disciplina derogatoria in materia di parcheggi pertinenziali possa essere utilizzata per sanare la maggiore altezza e il maggior volume di parcheggi già autorizzati ma realizzati in difformità dalle norme urbanistiche. La deroga serve a consentire agli immobili esistenti privi di parcheggi pertinenziali di realizzarli nel sottosuolo o al piano terreno anche in difformità dagli strumenti urbanistici, non a sanare abusi commessi nella costruzione di parcheggi previsti per un edificio di nuova costruzione. È stata quindi ritenuta inapplicabile al caso concreto. La domanda sul silenzio-inadempimento relativa alla precedente SCIA in sanatoria è stata respinta perché le opere cui essa si riferiva erano state successivamente inserite nella nuova SCIA, definita con un provvedimento espresso oggetto del giudizio. Il TAR ha inoltre escluso la necessità di estendere il contraddittorio a un ulteriore soggetto, rilevando sia che, in materia edilizia, gli atti di diniego o di inibizione sono espressione di attività vincolata e non configurano controinteressati necessari, sia che l'art. 49, comma 2, c.p.a. esclude l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso è manifestamente infondato. La presunta disparità di trattamento non poteva essere utilmente dedotta rispetto ad atti edilizi vincolati. Le richieste documentali sono state ritenute estranee alla decisione, salva la possibilità per la ricorrente di esercitare separatamente l'accesso civico o documentale, ove sussista un interesse qualificato, anche fondato sulla vicinitas. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
sentita la stessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, il ricorso risulta manifestamente infondato.
L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato
Esclude la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio quando la causa può essere definita immediatamente per manifesta infondatezza.
parcheggi pertinenziali obbligatori, da realizzare nelle nuove costruzioni
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di dotare le nuove costruzioni di parcheggi pertinenziali; tali parcheggi non possono beneficiare della disciplina derogatoria per sanare difformità edilizie.
sanatoria di opere interne eseguite in assenza di titolo edilizio, per adeguamento funzionale
È indicato nella relazione tecnica della SCIA, ma la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
art. 5 d.P.R. 447/1998
variante puntuale al P.R.G.
È richiamato dal provvedimento comunale quale base della trasformazione urbanistica dell'area; il TAR non ne svolge una specifica interpretazione.
oggi art. 8 del D.P.R. n. 160/2010
È indicato quale disposizione oggi corrispondente alla disciplina della variante urbanistica puntuale per insediamenti produttivi; il TAR non ne svolge una specifica interpretazione.
deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti prevista dalla normativa sui parcheggi pertinenziali
La disciplina derogatoria sui parcheggi pertinenziali consente di dotare immobili esistenti privi di parcheggi, ma non di sanare maggiori altezze e volumi realizzati abusivamente in parcheggi già previsti per una nuova costruzione.
l.r. Campania 19/2001
disciplina derogatoria sui parcheggi pertinenziali
È ricompresa nella disciplina invocata dalla ricorrente, ritenuta non applicabile alla sanatoria dell'abuso relativo ai parcheggi di una nuova costruzione.
la vicinitas attribuisce un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo
Il diritto di accesso può spettare al vicino qualificato per verificare la legittimità del titolo edilizio e la conformità delle opere; la valutazione della richiesta compete all'amministrazione e non è rimessa al consenso del controinteressato.
Massime di principio
- La dichiarazione di inefficacia della SCIA è legittima quando le carenze formali, documentali o rappresentative della segnalazione impediscono all'amministrazione di verificarne l'effettiva portata e conformità; tale inefficacia ha carattere provvisorio e consente la ripresentazione della SCIA corretta e integrata.
- La disciplina derogatoria sui parcheggi pertinenziali è finalizzata a consentire agli immobili esistenti privi di parcheggi di realizzarli anche in deroga agli strumenti urbanistici, non a sanare maggiori altezze o volumi abusivamente realizzati nella costruzione di parcheggi già previsti per un edificio di nuova costruzione.
- La disparità di trattamento non è utilmente deducibile contro atti edilizi vincolati, poiché la legittimità dell'intervento deve essere valutata in base alla disciplina urbanistico-edilizia applicabile al caso concreto e non mediante il confronto con eventuali titoli rilasciati ad altri soggetti.
- In un giudizio contro il diniego di un titolo edilizio o l'inibizione di una SCIA non occorre, di regola, notificare il ricorso a controinteressati necessari, trattandosi di atti di disciplina edilizia vincolata; inoltre, l'integrazione del contraddittorio non deve essere disposta quando il ricorso è manifestamente infondato.
- La domanda di accertamento del silenzio sulla SCIA diviene infondata quando le opere cui essa si riferisce sono state successivamente ricomprese in una nuova SCIA definita con un provvedimento espresso impugnato nello stesso giudizio.
- La vicinitas, se concreta e qualificata e non meramente emulativa, può fondare l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti del procedimento edilizio relativo a un immobile confinante; l'amministrazione deve valutare autonomamente la richiesta anche in presenza dell'opposizione del controinteressato.
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