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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17647/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali relativi al saldo della gestione precedente, a rate della gestione 2016 e a lavori sul lastrico solare, poi seguito da precetto. La destinataria dell’ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo di non dover rispondere di tali somme perché sarebbe stata solo una condomina apparente, priva del possesso dei beni, e soprattutto perché, in qualità di prelegataria, non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere dei debiti della de cuius. Ha inoltre dedotto che il decreto non avrebbe distinto tra importi maturati prima e dopo il decesso della testatrice, con conseguente mancanza di prova dell’esatto ammontare riferibile alla sua posizione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 756 c.c., dell’art. 63, n. 4, disp. att. c.c. e dell’art. 633 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse sulla efficacia delle delibere assembleari condominiali che avevano posto a carico della ricorrente le somme richieste; poiché tali delibere non erano state impugnate o rimosse, la doglianza era inammissibile perché non aveva attaccato specificamente questa ratio decidendi. In ogni caso, la Corte ha osservato che la ricorrente, qualificandosi come prelegataria, doveva considerarsi chiamata a rispondere dei debiti del testatore e che, per le obbligazioni condominiali, opera l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel senso che chi subentra nei diritti del condomino risponde in via solidale verso il condominio per i contributi maturati, con diritto di rivalsa verso il dante causa o verso gli eredi per le pregresse annualità. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 756 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo non censurata la ratio della sentenza impugnata

  • art. 63, comma 2, disp. att. c.c.

    prevede la responsabilità solidale di chi subentra nei diritti di un condomino per i contributi maturati; opera nei rapporti con il condominio e consente il regresso verso il dante causa per le somme anteriori al subentro

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al decreto ingiuntivo, ma la censura è stata respinta

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (formulazione ratione temporis vigente)

    applicabile alla fattispecie per affermare la solidarietà verso il condominio del successore nella titolarità dell’unità immobiliare

  • Cass., Sez. 2, n. 1956 del 22 febbraio 2000

    richiamata a sostegno del principio per cui l’acquirente dell’unità immobiliare risponde in via solidale verso il condominio per i debiti anteriori, con diritto di rivalsa

  • Sezioni Unite civili n. 9839 del 14/04/2021

    richiamata come conforme ai principi applicati dal giudice di merito sulla efficacia delle delibere condominiali non impugnate

Massime di principio

  • Chi impugna una decisione fondata sull’efficacia di delibere condominiali deve censurare specificamente tale ratio decidendi; se la censura non colpisce la base decisiva della sentenza, il motivo è inammissibile.
  • Le obbligazioni condominiali gravano verso il condominio anche sul soggetto che subentra nella titolarità dell’unità immobiliare in via solidale con il dante causa, secondo l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., mentre nei rapporti interni opera il principio della personalità delle obbligazioni e il successore ha diritto di regresso per le somme anteriori al subentro.
  • Il legatario di un immobile non può escludere la propria responsabilità verso il condominio per i debiti condominiali del testatore invocando soltanto la qualità successoria, se il debito è correlato alla posizione di subentrante nella proprietà dell’unità immobiliare e resta salvo il regresso verso gli eredi.
  • Quando non vi sia impugnazione delle deliberazioni assembleari che determinano il riparto degli oneri, la pretesa creditoria condominiale può essere fatta valere sulla base di tali delibere come titolo della debenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiCollazione
RamiCondominioSuccessioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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