Cassazione Civile, Ordinanza n. 17647/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali relativi al saldo della gestione precedente, a rate della gestione 2016 e a lavori sul lastrico solare, poi seguito da precetto. La destinataria dell’ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo di non dover rispondere di tali somme perché sarebbe stata solo una condomina apparente, priva del possesso dei beni, e soprattutto perché, in qualità di prelegataria, non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere dei debiti della de cuius. Ha inoltre dedotto che il decreto non avrebbe distinto tra importi maturati prima e dopo il decesso della testatrice, con conseguente mancanza di prova dell’esatto ammontare riferibile alla sua posizione. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 756 c.c., dell’art. 63, n. 4, disp. att. c.c. e dell’art. 633 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito si fondasse sulla efficacia delle delibere assembleari condominiali che avevano posto a carico della ricorrente le somme richieste; poiché tali delibere non erano state impugnate o rimosse, la doglianza era inammissibile perché non aveva attaccato specificamente questa ratio decidendi. In ogni caso, la Corte ha osservato che la ricorrente, qualificandosi come prelegataria, doveva considerarsi chiamata a rispondere dei debiti del testatore e che, per le obbligazioni condominiali, opera l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c. nel senso che chi subentra nei diritti del condomino risponde in via solidale verso il condominio per i contributi maturati, con diritto di rivalsa verso il dante causa o verso gli eredi per le pregresse annualità. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo non censurata la ratio della sentenza impugnata
art. 63, comma 2, disp. att. c.c.
prevede la responsabilità solidale di chi subentra nei diritti di un condomino per i contributi maturati; opera nei rapporti con il condominio e consente il regresso verso il dante causa per le somme anteriori al subentro
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione al decreto ingiuntivo, ma la censura è stata respinta
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (formulazione ratione temporis vigente)
applicabile alla fattispecie per affermare la solidarietà verso il condominio del successore nella titolarità dell’unità immobiliare
Cass., Sez. 2, n. 1956 del 22 febbraio 2000
richiamata a sostegno del principio per cui l’acquirente dell’unità immobiliare risponde in via solidale verso il condominio per i debiti anteriori, con diritto di rivalsa
Sezioni Unite civili n. 9839 del 14/04/2021
richiamata come conforme ai principi applicati dal giudice di merito sulla efficacia delle delibere condominiali non impugnate
Massime di principio
- Chi impugna una decisione fondata sull’efficacia di delibere condominiali deve censurare specificamente tale ratio decidendi; se la censura non colpisce la base decisiva della sentenza, il motivo è inammissibile.
- Le obbligazioni condominiali gravano verso il condominio anche sul soggetto che subentra nella titolarità dell’unità immobiliare in via solidale con il dante causa, secondo l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., mentre nei rapporti interni opera il principio della personalità delle obbligazioni e il successore ha diritto di regresso per le somme anteriori al subentro.
- Il legatario di un immobile non può escludere la propria responsabilità verso il condominio per i debiti condominiali del testatore invocando soltanto la qualità successoria, se il debito è correlato alla posizione di subentrante nella proprietà dell’unità immobiliare e resta salvo il regresso verso gli eredi.
- Quando non vi sia impugnazione delle deliberazioni assembleari che determinano il riparto degli oneri, la pretesa creditoria condominiale può essere fatta valere sulla base di tali delibere come titolo della debenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17529/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17530/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17534/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17535/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17537/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_civile · 3 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17539/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →