Cassazione Civile, Ordinanza n. 18093/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità contrattuale proposta dalla società datrice contro un proprio dipendente, addetto con mansioni direttive a un ufficio postale, per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito di una serie di riscossioni illecite di buoni fruttiferi postali effettuate all'insaputa dei titolari e senza la materiale produzione degli originali, ancora in possesso degli ignari intestatari. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo i fatti non specificamente contestati, sufficientemente provate le condotte e documentalmente dimostrato il danno, oltre a escludere un concorso colposo della società per carenze organizzative o dei controlli. In cassazione il dipendente ha proposto tre motivi: (1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserita errata applicazione del principio di non contestazione e per valutazione arbitraria delle prove; (3) violazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per mancato riconoscimento del concorso colposo della società, che non avrebbe effettuato i dovuti controlli sulle operazioni di rimborso, con conseguente riduzione del risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello presentava un percorso argomentativo chiaro, comprensibile ed esente da vizi di motivazione apparente o incomprensibile. Ha respinto anche i secondi due motivi, osservando che essi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre richiamato i limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, il limite della doppia conforme e l'insindacabilità, in cassazione, della valutazione del materiale istruttorio salvo i casi tipici di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte ha confermato che i giudici di merito avevano adeguatamente accertato la responsabilità del dipendente per la riscossione illecita dei buoni, il danno subito dalla società e l'assenza di concorso colposo della datrice di lavoro, ritenendo che il ruolo del lavoratore gli avesse consentito di aggirare i controlli esistenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato quale base della responsabilità contrattuale del dipendente per inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
invocato dal ricorrente per sostenere il concorso colposo della datrice di lavoro; la Corte esclude, in fatto, la sussistenza di un contributo causale colposo della società
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile è configurabile solo in caso di reale carenza del minimo costituzionale della motivazione
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza deve rispettare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione
la non contestazione specifica produce relevatio dall'onere probatorio, ma la sua esistenza e portata sono apprezzamenti riservati al giudice di merito
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi non legali o viceversa, non quando si contesta la mera valutazione del materiale istruttorio
richiamato per il rito camerale della decisione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione
ha convertito il d.l. n. 83 del 2012, rendendo operativa la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente o mancante è fondata solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la decisione espone in modo comprensibile le ragioni poste a base del convincimento, il vizio non sussiste.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o per censurare insufficienza e contraddittorietà della motivazione, essendo deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando i fatti storici rilevanti siano stati comunque considerati dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione non già per contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo nei casi in cui siano state poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove disposte fuori dai limiti di legge, o sia stato attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- La non contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte e l'eventuale concorso colposo del danneggiato sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, il controllo di legittimità incontra un ulteriore limite alla deduzione di censure ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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