Cassazione Civile, Ordinanza n. 15503/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la detenzione di due orologi di pregio ritenuti introdotti nel territorio doganale senza pagamento dei diritti di confine, con irrogazione di una sanzione pecuniaria e confisca amministrativa della merce. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ma sia il giudice di primo grado sia la corte tributaria di appello avevano rigettato il ricorso, valorizzando anche elementi desunti da indagini penali, presunzioni sull’ultima localizzazione extracomunitaria dei beni e la mancanza di prova della buona fede dell’acquirente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali e convenzionali e dell’art. 282 TULD per l’asserita utilizzazione nel processo tributario di prove tratte da un procedimento penale instaurato contro terzi e per la pretesa discrasia tra p.v.c. e atto di contestazione; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della documentazione probatoria; 3) violazione degli artt. 2727 c.c. e 25 TULD per la ricaduta del preteso travisamento sul ragionamento presuntivo; 4) violazione degli artt. 282 e 301 TULD e dell’art. 1375 c.c. per avere la sentenza escluso la sua qualità di terzo acquirente in buona fede e ritenuto applicabile la confisca; 5) erroneo rigetto della questione di legittimità costituzionale di norme in tema di sanzioni e confisca per asserita sproporzione; 6) vizi motivazionali e di violazione di legge in relazione alla stima del valore degli orologi confiscati, ritenuta dall’ADM sulla base di una pubblicazione specializzata. La Corte di cassazione ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Guardia di Finanza e del soggetto indicato come dante causa, quindi ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi e confermando la condanna del contribuente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha escluso anzitutto la legittimazione passiva della Guardia di Finanza e del soggetto indicato come Paolo Fini, non evocati come litisconsorti necessari. Nel merito, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto utilizzabili nel giudizio tributario le risultanze delle indagini penali anche se relative a soggetti diversi dal contribuente e non ancora definite; ha giudicato corretta la ricostruzione presuntiva dell’ultima localizzazione extracomunitaria degli orologi e la qualificazione della condotta come detenzione di merce in contrabbando; ha dichiarato inammissibili le censure sul travisamento della prova e sulla stima del valore dei beni perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto o a denunciare un errore di fatto azionabile, al più, con revocazione; ha escluso la prova della buona fede del contribuente e la dedotta illegittimità costituzionale delle norme sulla sanzione e sulla confisca, rilevando la diversa natura della sanzione pecuniaria e della confisca ex art. 301 TULD, misura di sicurezza a finalità specialpreventiva. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 282 TULD
La detenzione di merce di contrabbando integra la fattispecie contestata anche quando la merce continui a mantenere la sua condizione di illegittimità dopo l’introduzione nel territorio dello Stato; l’accertamento può essere fondato su presunzioni e indizi.
La confisca doganale è applicabile come misura autonoma rispetto alla sanzione pecuniaria e presuppone che il soggetto non provi di avere acquistato il bene ignorando senza colpa l’illecita immissione sul mercato.
Richiamato quale base della confisca amministrativa insieme all’art. 21 L. 689/1981.
Richiamato quale base della confisca amministrativa insieme all’art. 20 L. 689/1981.
La censura di travisamento della prova non è veicolabile come violazione dell’art. 115 c.p.c. se mira a contestare la lettura del materiale probatorio e non un errore di percezione del fatto processuale.
Richiamato dal giudice di merito nel contesto della valutazione delle prove e delle presunzioni.
Le presunzioni semplici devono essere valutate complessivamente, alla luce di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Evocato dal ricorrente per sostenere la propria buona fede nell’acquisto, ma la Corte conferma l’accertamento di mancanza di diligenza e di colpa.
art. 25 TULD
Richiamato nel motivo sulla prova e sulla ricostruzione degli elementi indiziari relativi alla violazione doganale.
art. 3 Cost.
Evocato nel primo motivo per contestare l’utilizzo delle prove penali e la disciplina applicata.
art. 24 Cost.
Evocato nel primo motivo a tutela del diritto di difesa.
art. 27, comma 2, Cost.
Evocato nel primo motivo in chiave di presunzione di innocenza e garanzie connesse.
art. 110 Cost.
Evocato nel primo motivo insieme alle altre norme costituzionali.
art. 6 CEDU
Evocato nel primo motivo a sostegno dell’inutilizzabilità delle prove penali nel processo tributario.
Le risultanze delle indagini preliminari trasmesse all’amministrazione finanziaria rientrano tra gli elementi valutabili dal giudice tributario.
L’errore di fatto derivante da travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimedio tipico della revocazione, non del ricorso per cassazione.
Le doglianze sono state qualificate, a seconda dei casi, come infondate o inammissibili; in particolare il travisamento della prova non è deducibile con il paradigma prospettato dal ricorrente.
Richiamato in relazione alla memoria illustrativa del ricorrente nel procedimento in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Accertata la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per l’ulteriore contributo unificato.
Richiamato indirettamente per il tema della doppia conforme e della preclusione al riesame del fatto in cassazione.
art. 337, comma 3, R.D. n. 65/1896
Norma censurata per asserita illegittimità costituzionale, ma ritenuta non manifestamente incostituzionale.
art. 295 bis, comma 1, d.P.R. 43/1973
Norma censurata per asserita illegittimità costituzionale, ma ritenuta non manifestamente incostituzionale.
art. 282, comma 1, lett. a), TULD
Richiamato dal ricorrente come presupposto dell’illecito di introduzione della merce, distinto dall’illecito di detenzione contestato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario sono utilizzabili, ai fini della prova della pretesa fiscale, gli atti e le risultanze acquisiti in sede di indagini penali, anche se relativi a soggetti diversi dal contribuente e anche se il procedimento penale non sia ancora definito, purché tali elementi siano legittimamente acquisiti e trasmessi all’amministrazione.
- La gravità, precisione e concordanza degli indizi va apprezzata in modo complessivo e non atomistico: ciascun indizio può essere di per sé insufficiente, ma l’insieme degli elementi può sorreggere una presunzione semplice idonea a fondare l’accertamento tributario.
- La doglianza di travisamento della prova è inammissibile in cassazione quando mira a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione del materiale istruttorio; il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra, al più, errore di fatto deducibile con revocazione ove ne ricorrano i presupposti.
- In materia doganale, la detenzione di merce introdotta senza pagamento dei diritti di confine può integrare l’illecito anche fuori dalla zona di vigilanza, e l’amministrazione può provare il fatto anche per presunzioni e indizi.
- Una volta accertata la fattispecie tipica e la provenienza estera/illecita del bene, grava sul destinatario della contestazione l’onere di provare la propria buona fede o l’assenza di colpa nell’acquisto; la mera allegazione della qualità di terzo acquirente non basta senza idonea documentazione.
- La confisca doganale ex art. 301 TULD ha natura di misura di sicurezza e finalità specialpreventiva, distinta dalla sanzione pecuniaria: perciò non è correttamente prospettabile un giudizio di sproporzione fondato sul cumulo tra i due rimedi come se avessero la medesima natura.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate in entrambi i gradi di merito.
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