Cassazione Civile, Ordinanza n. 37013/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2009, emesso nei confronti di una società che aveva portato in detrazione l'imposta relativa a fatture per prestazioni di sponsorizzazione. L'Ufficio contestava che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in un sistema fraudolento riconducibile a un terzo, con emissione delle fatture da parte di una società filtro apparentemente regolare. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel riparto dell'onere della prova e nella valutazione degli indizi dell'Ufficio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, poi ritenuto assorbito, diretto a contestare la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e quindi la pretesa impositiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondate le censure sulla violazione delle norme in tema di detrazione IVA e riparto dell'onere probatorio. Ha reputato che la CTR si fosse attenuta al consolidato orientamento secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in un'evasione IVA. La Corte ha inoltre osservato che le doglianze dell'Ufficio miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità sotto il paradigma della violazione di legge. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito dal rigetto del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
Disposizione richiamata in tema di detrazione IVA; la Corte non ne fornisce un'interpretazione autonoma, ma la considera nel quadro del diritto alla detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti.
Norma richiamata dall'Ufficio insieme alle altre disposizioni IVA; il suo richiamo resta inserito nella contestazione sulla fatturazione e non conduce a una diversa soluzione del riparto probatorio.
Norma invocata dall'Agenzia in tema di accertamento IVA; la Corte conferma che l'accertamento deve comunque rispettare le regole sull'onere della prova e sulla dimostrazione dell'elemento soggettivo.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità dell'evasione da parte del cessionario; solo dopo grava sul contribuente la prova della propria diligenza.
Richiamato per l'uso di presunzioni: gli elementi presuntivi devono essere oggettivi e specifici e idonei a dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode.
La Corte osserva che la censura dell'Agenzia, sotto veste di violazione di legge, si traduceva in una contestazione della valutazione delle prove, riconducibile al libero convincimento del giudice di merito.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per affermare che la valutazione delle prove appartiene al merito e non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte esclude che le doglianze dell'Ufficio siano realmente qualificabili come violazione di legge, poiché mirano a una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il corretto paradigma per censurare, nei limiti ammessi, eventuali vizi di motivazione; la Corte rileva che l'Agenzia non ha articolato il motivo in tali termini.
Richiamato quale norma di riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che limita il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione.
Norma di conversione del D.L. n. 83 del 2012 richiamata per il nuovo perimetro del vizio motivazionale.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del soggetto emittente, ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del cessionario può essere data anche per presunzioni, ma tali indizi devono essere oggettivi e specifici e devono riguardare circostanze idonee a rendere conoscibile la frode.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, il contribuente può conservare il diritto alla detrazione solo dimostrando di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non esclude né prova la buona fede del contribuente, né basta a superare una contestazione di frode se l'Ufficio ha fornito elementi indiziari seri.
- In cassazione, la censura che mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove e del fatto compiuta dal giudice di merito non può essere veicolata come violazione di legge, ma solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Nel settore dello sfruttamento dell'immagine di uno sportivo, l'interposizione di una società emittente fatture diversa dalla persona fisica che esegue la prestazione non è di per sé indice sufficiente di mala fede del cessionario, se tale assetto risulta prassi diffusa e non emergono ulteriori segnali di allarme conoscibili con l'ordinaria diligenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →