Cassazione Civile, Ordinanza n. 38320/2021 del 03/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune e della società concessionaria incaricata della riscossione della TIA, per fatture relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Comune propose opposizione e, nel medesimo atto, chiamò in giudizio anche la concessionaria, sostenendo che tra le posizioni sussistesse un litisconsorzio necessario e che la società fosse l’unica obbligata al pagamento, con eventuale manleva del Comune. Il Tribunale revocò il decreto e condannò la società concessionaria al pagamento. In appello, la società ottenne riforma della decisione: la Corte territoriale ritenne che la concessionaria fosse stata evocata illegittimamente direttamente con citazione, anziché quale terzo da chiamare previa autorizzazione del giudice nell’opposizione a decreto ingiuntivo, e qualificò la chiamata come nulla per mancata autorizzazione. Il Comune ricorse per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla chiamata del terzo, sostenendo la scindibilità solo apparente delle posizioni e la responsabilità residuale del Comune; 2) violazione delle norme processuali, censurando la ritenuta novità della domanda verso la concessionaria e l’affermata insussistenza del litisconsorzio necessario; 3) violazione della disciplina sostanziale della TIA, del contratto di appalto e della convenzione, sostenendo che il merito dovesse condurre all’affermazione della responsabilità esclusiva della concessionaria; 4) censura per mancata considerazione della transazione e della pretesa surroga del Comune nel credito originario; 5) censura per omesso rilievo di una confessione della società debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente mantiene la posizione di convenuto e, se vuole chiamare un terzo, deve chiederne l’autorizzazione nell’atto di opposizione; la chiamata senza autorizzazione determina una decadenza rilevabile d’ufficio e non sanata dalla costituzione del terzo. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della domanda verso la concessionaria come domanda nuova rispetto all’oggetto del monitorio, perché introduceva questioni ulteriori rispetto al rapporto creditorio dedotto nel decreto. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, tra condebitori solidali, non ricorre un litisconsorzio necessario ma solo facoltativo. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti perché fondati sul presupposto, non accolto, dell’ammissibilità della domanda nei confronti della società. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente; non è stata affermata una sua violazione perché la Corte ha escluso il litisconsorzio necessario tra i condebitori solidali.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo richiede autorizzazione preventiva del giudice; la mancata richiesta comporta decadenza rilevabile d’ufficio.
L’opposizione a decreto ingiuntivo non altera la posizione sostanziale delle parti: il creditore resta attore e l’opponente convenuto, con conseguenze anche sui poteri processuali e sulle preclusioni.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa novità della domanda; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda di manleva come nuova rispetto al ricorso monitorio.
art. 49, commi 9 e 13, d.lgs. 22/1997
Invocato dal ricorrente a fondamento della responsabilità residuale del Comune e della pretesa obbligazione principale della concessionaria; la censura è stata respinta.
Richiamato dal ricorrente nella prospettazione sostanziale del rapporto relativo alla tariffa rifiuti; non ha inciso sull’esito per l’inammissibilità/infondantezza del primo trinomio di motivi.
art. 264, lett. i), d.lgs. 152/2006
Richiamato dal ricorrente nella medesima prospettazione sostanziale; non è stato accolto.
Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito.
Richiamato nel quarto motivo per la pretesa surroga del Comune nel credito originario; motivo assorbito.
Richiamato nel quarto motivo per la pretesa surrogazione legale; motivo assorbito.
artt. 2730, 2731, 2733, 2735 c.c.
Richiamati nel quinto motivo per la dedotta confessione della società; motivo assorbito.
Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente conserva la posizione sostanziale di convenuto e il creditore quella di attore; ne consegue che trovano applicazione le preclusioni e le regole processuali proprie di tali ruoli, incluse quelle sulla chiamata del terzo.
- Se l’opponente intende chiamare in causa un terzo, deve chiedere l’autorizzazione al giudice nell’atto di opposizione; la citazione diretta del terzo senza preventiva autorizzazione è nulla e la decadenza è rilevabile d’ufficio.
- La solidarietà passiva tra più condebitori non comporta di per sé litisconsorzio necessario: la partecipazione degli altri condebitori al giudizio è, in via generale, facoltativa.
- Una domanda di manleva o di rivalsa proposta dall’opponente nei confronti di un terzo integra, rispetto al rapporto oggetto del ricorso monitorio, una domanda diversa e ulteriore, che può richiedere i presupposti processuali propri della chiamata del terzo.
- Se i motivi di ricorso successivi presuppongono l’ammissibilità della domanda nei confronti del terzo, il loro esame resta assorbito quando tale presupposto viene escluso.
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