Cassazione Penale, Sentenza n. 44514/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello con cui chiedeva la revoca del sequestro disposto il 18/03/2021 sulla contabilità societaria e, per equivalente, sull'importo di euro 1.455.933 relativo a fatture emesse da Metallurgica Casertana s.r.l. (ipotesi di reato: art.2 d.lgs.74/2000). Il ricorso deduce violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento del carattere di novità degli argomenti posti nell'istanza di dissequestro: a) nuove argomentazioni relative alla configurazione degli elementi indiziari che dimostrerebbero l'ingiustizia sostanziale del sequestro (soprattutto che la "sproporzione" delle fatture non può essere automaticamente equiparata all'inesistenza delle operazioni sottostanti); b) contestazione della apoditticità delle deduzioni investigative sulla presunta restituzione in contanti delle somme versate con bonifico, in mancanza di accertamenti su prelievi in contanti o intercettazioni; c) criticà per l'estensione del sequestro a cinque anni pregressi rispetto agli anni di indagine; d) dedotta sopravvenuta carenza del periculum a causa del decorso di oltre tre anni dal sequestro senza svolgimento del giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero state già implicitamente o esplicitamente trattate nei precedenti gradi (Tribunale del riesame e Corte di Cassazione in parte) e che il ricorrente non abbia indicato elementi di novità concretamente tali da superare la preclusione del giudicato cautelare. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la censura proposta attiene principalmente alla logicità/adeguatezza della motivazione (es. valutazione della "sproporzione" come indice di inesistenza delle operazioni, valutazione del periculum), che non è sindacabile in cassazione se prospettata come manifesta illogicità e non come mancanza assoluta di motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma relativa alla fattispecie contestata (reato tributario); utilizzata per descrivere la comunicazione della contestazione provvisoria nei confronti dell'indagato.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per escludere la sindacabilità di vizi di logica non qualificati come violazioni di legge o mancanza assoluta di motivazione.
art. 606 c.p.p., lett. e)
Riferimento alla modalità di censura in cassazione (anche se la Corte segnala che la manifesta illogicità va dedotta con il corretto motivo di cui all'art. 606 lett. e), non nella forma di generica 'violazione di legge').
art. 125, comma 3, c.p.p.
Impose l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte distingue tra mancanza assoluta di motivazione (sindacabile in cassazione) e mera illogicità/criticabilità della valutazione degli elementi di fatto (non sindacabile se prospettata fuori dall'art. 606 lett. e)).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami: Sez.3, n.10245/15/02/2024; Sez.2, n.49188/09/09/2015; Sez. U, n.2/28/01/2004; Sez. U, n.25080/28/05/2003)
Principi ricavati da precedenti decisioni: la preclusione del giudicato cautelare riguarda le questioni trattate formalmente e quelle inscindibilmente connesse; la preclusione può essere superata solo da elementi nuovi che alterino il quadro; in cassazione si ammettono censure per carenza di motivazione assoluta o motivazione meramente apparente, non per semplice illogicità.
Massime di principio
- La preclusione derivante da un precedente giudicato cautelare (tribunale del riesame) impedisce la riproposizione delle medesime questioni salvo che siano prodotti elementi nuovi e concreti che cambino il quadro probatorio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge: contestazioni che attengono soprattutto alla valutazione logica o alla correttezza delle inferenze probatorie (es. valutazione della "sproporzione" come indice di inesistenza delle operazioni) vanno in genere dedotte con il corretto motivo di cui all'art. 606 c.p.p. e non sono automaticamente sindacabili come violazioni di legge
- La semplice decorrenza del tempo non prova da sola la sopravvenuta carenza del periculum: occorre dimostrare un mutamento oggettivo delle condizioni che giustifichi la revoca del sequestro
- La sproporzione tra ammontare delle fatture e capacità operative può costituisce, sul piano probatorio, un elemento indiziario dell'inesistenza delle operazioni, ma la valutazione della rilevanza di tale elemento spetta al giudice del merito e può essere sindacata in Cassazione solo nei limiti della legge (es. mancanza assoluta di motivazione)
- Per superare una declaratoria di inammissibilità fondata sulla preclusione bisogna allegare e documentare chiaramente i cosiddetti "novi" (nuovi elementi di fatto o di diritto) che non siano semplici riformulazioni delle precedenti argomentazioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44506/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44507/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44508/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44509/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44510/2024 del 05/12/2024
- Sentenza penale · 5 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44511/2024 del 05/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →