Cassazione Civile, Sentenza n. 24301/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della Silversea Cruises Ltd (società con sede legale alle Bahamas) relativo a redditi prodotti e non dichiarati in Italia per il periodo delle verifiche (01/01/1996 - 07/02/2001) e per l'anno d'imposta 2001. Questioni processuali sollevate dal ricorrente: legittimazione a ricorrere del sig. Lefebvre (se in proprio o in rappresentanza della società), validità delle notifiche, violazione del contraddittorio durante le operazioni di verifica (assenza del rappresentante legale), applicabilità della legge delle Bahamas per la verifica della rappresentanza organica, e vizi relativi alle attività di verifica e alla ricostruzione induttiva del reddito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la vera parte istante era la società Silversea Cruises Ltd in persona di Manfredi Lefebvre d’Ovidio, rilevando che Lefebvre si era comportato in giudizio come rappresentante della società (spendita del nome), o comunque come amministratore di fatto. Ha affermato che la cessazione della carica di Lefebvre non era opponibile all'Ufficio poiché non iscritta nel registro delle imprese di Roma; di conseguenza le notifiche (anche quella eseguita presso la sua residenza estera) sono state ritenute valide oppure comunque sanate dalla costituzione in giudizio (art. 156 c.p.c.). Ha inoltre ritenuto legittime le attività di verifica: la presenza di un delegato è sufficiente per le operazioni presso i locali dell'impresa e non sussisteva violazione del contraddittorio; l'accertamento induttivo era legittimo in assenza di prova contraria. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il provvedimento impositivo confermato.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamato come riferimento procedurale per lo svolgimento dell'udienza pubblica in cui è stata esposta la relazione; nessuna incidenza sul merito del ricorso.
art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
Base delle denunce in cassazione (violazione di norme e omessa motivazione) utilizzata dal ricorrente per articolare i motivi di ricorso; la Corte ha esaminato le doglianze nei limiti di tale norma e le ha ritenute infondate.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6, 10, 12
Richiamati dal ricorrente per denunciare presunte violazioni del contraddittorio e del diritto alla difesa durante la verifica; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio non fosse violato perché l'accesso e le operazioni erano state svolte in presenza del rappresentante o di suo delegato.
Norma sulle formalità delle notifiche da eseguire presso persone giuridiche; il vizio di mancato rispetto delle formalità prevista può comportare nullità ma non inesistenza della notificazione e, nel caso, i vizi sono stati ritenuti sanati dalla costituzione della parte o dalla validità della seconda notifica.
La costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto sanifica vizi di notifica non inesistenti; la Corte ha ritenuto applicabile la sanatoria ai vizi denunciati dall'attore.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata nella contestazione sulle modalità di notifica e procedimento tributario; la Corte non ha ritenuto sussistenti vizi tali da inficiare l'accertamento.
artt. 75 e 100 cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di legittimazione e partecipazione al processo; la Corte ha ritenuto la legittimazione della società desumibile dagli atti e dalla condotta processuale del ricorrente.
art. 18, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nella critica circa l'onere di prova e la rilevanza processuale di determinate eccezioni; la Corte non ha accolto le censure del ricorrente.
art. 25, comma 2, legge 31 maggio 1995, n. 218
Norma sulla legge applicabile per le società con sede estera: si applica la legge italiana quando la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale si trova in Italia. La Corte ha accertato che la sede effettiva della società era in Roma e, pertanto, la legge italiana è applicabile per valutare la rappresentanza e la opponibilità delle variazioni.
Regola la notifica presso la residenza o domicilio del destinatario; la Corte ha ritenuto valida la notifica eseguita presso la residenza di Lefebvre in quanto la cessazione della carica non era opponibile all'Ufficio.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato
Citata per distinguere il caso di accessi presso studi professionali da quelli presso imprese: la prescrizione citata riguarda specificamente gli studi professionali e non si applica alla verifica effettuata presso la sede di una società di capitali; pertanto la presenza di un delegato è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamata nella parte finale relativa agli adempimenti e ai presupposti per il versamento di contributi/casse processuali connessi al giudizio; non incide sul merito.
Massime di principio
- La legittimazione processuale per atti compiuti in nome di una società può essere desunta dalla spendita del nome e dalla condotta processuale: se l'atto e il comportamento evidenziano che la persona agisce per la società, la rappresentanza è riconosciuta anche se la procura non riporta formale indicazione della qualità.
- La cessazione della carica di rappresentante societario non è opponibile ai terzi finché non sia resa pubblica mediante l'iscrizione nel registro delle imprese; pertanto notifiche e atti compiuti nel frattempo possono restare efficaci.
- I vizi della notifica che determinano nullità (ma non inesistenza) possono essere sanati dalla costituzione in giudizio della parte destinataria (art. 156 c.p.c.); occorre distinguere tra nullità sanabile e inesistenza della notificazione.
- Per le verifiche e gli accessi svolti presso la sede dell'impresa è sufficiente la presenza di un delegato; non è sempre necessaria la presenza del titolare, salvo specifiche norme che stabiliscano diverse formalità per particolari ipotesi.
- Quando una società ha sede effettiva di amministrazione in Italia, anche se la sede legale è estera, si applica la legge italiana per valutare la rappresentanza e l'opponibilità delle variazioni; ciò può incidere sulla validità delle notifiche e sulla legittimazione.
- La ricostruzione induttiva del reddito è ammissibile in mancanza di dichiarazione e prova contraria; l'Ufficio può determinare i costi e i ricavi secondo criteri presuntivi se il contribuente non fornisce elementi di prova.
- Nelle controversie tributarie è cruciale documentare formalmente eventuali cessazioni di cariche sociali o procure; l'assenza di aggiornamento del registro delle imprese può rendere inefficaci le eccezioni basate su variazioni non pubblicizzate.
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