Cassazione Civile, Ordinanza n. 28110/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di un contribuente persona fisica. L'Ufficio ha rideterminato il reddito complessivo sulla base di indici di capacità contributiva desunti dalla disponibilità di immobili, premi assicurativi, quattro autovetture di grossa cilindrata in leasing, abitazione principale, collaboratrice domestica, motociclo e spese di incremento patrimoniale. Il contribuente ha impugnato gli avvisi; in primo grado i ricorsi sono stati respinti, mentre in appello la CTR ha accolto la tesi del contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR omesso di applicare correttamente l'onere probatorio gravante sul contribuente, che avrebbe dovuto dimostrare che somme esenti o soggette a ritenuta erano state effettivamente impiegate per far fronte alle spese contestate; 2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in relazione alla giustificazione fornita dal contribuente circa finanziamenti ricevuti; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, del D.M. 10 settembre 1992 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere escluso la rilevanza dei canoni di leasing nella determinazione sintetica del reddito; 4) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la CTR esteso l'annullamento anche all'avviso 2007 in conseguenza dell'annullamento di quello 2006. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, assorbito il quarto, e ha cassato la sentenza con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo e motivato esame della vicenda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che la CTR non si è conformata ai principi sul redditometro: l'accertamento sintetico fonda una presunzione legale relativa, l'Amministrazione non deve offrire prova ulteriore oltre agli indici di capacità contributiva, mentre incombe sul contribuente l'onere di fornire prova documentale idonea della provenienza non reddituale delle somme e della loro disponibilità; inoltre non era corretto escludere in astratto i canoni di leasing tra gli elementi valorizzabili dall'Ufficio, poiché il D.M. 10 settembre 1992 non esaurisce gli indici utilizzabili.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma, quinto comma, sesto comma
L'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche può fondarsi su elementi e circostanze di fatto certi indicativi di capacità contributiva; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
L'onere della prova della provenienza non reddituale delle somme e della minore capacità contributiva ricade sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia provato gli indici di capacità contributiva.
Il motivo di ultrapetizione è stato dedotto dall'Ufficio con riguardo all'estensione dell'annullamento all'avviso relativo all'annualità 2007.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stata dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente nel processo tributario.
D.M. Finanze 10 settembre 1992
Non esaurisce in modo tassativo gli elementi valorizzabili per il redditometro; l'Ufficio può utilizzare anche ulteriori circostanze di fatto indicative di capacità contributiva.
D.M. Finanze 19 novembre 1992
Richiamato nel quadro dei decreti ministeriali che disciplinano il redditometro per il periodo rilevante.
D.M. 24 dicembre 2012
Richiamato solo per escluderne l'applicazione retroattiva agli anni d'imposta oggetto di causa.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono stati i parametri di legittimità invocati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel sistema del redditometro, l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche integra una presunzione legale relativa: provata dall'Ufficio la disponibilità degli indici di capacità contributiva, spetta al contribuente dimostrare, con prova documentale, la provenienza non reddituale delle somme impiegate o comunque la minore entità del reddito presunto.
- La prova contraria del contribuente non si esaurisce nella mera allegazione della disponibilità di ulteriori somme o nel loro semplice transito finanziario: occorre fornire elementi oggettivi, anche quantitativi e temporali, idonei a collegare quelle risorse alla capacità di sostenere le spese contestate.
- Ai fini dell'accertamento sintetico, il giudice non può disapplicare il valore presuntivo degli indici di capacità contributiva stabiliti dalla legge o dai decreti attuativi, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito una prova idonea a superare la presunzione.
- L'elencazione degli indici nel redditometro non va intesa in senso necessariamente tassativo, potendo l'Amministrazione valorizzare anche ulteriori spese o circostanze di fatto che rivelino capacità contributiva, come i canoni di leasing per beni di lusso, se logicamente significativi nel periodo d'imposta considerato.
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