Cassazione Civile, Ordinanza n. 22968/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ASL)
La controversia
Una società accreditata che aveva erogato prestazioni sanitarie di diagnostica per immagini nell’ambito del SSN chiedeva il pagamento del corrispettivo per prestazioni rese tra il 23 e il 29 ottobre 2013, oltre agli interessi previsti dall’art. 7 del contratto annuale poi sottoscritto con l’ASL. L’ASL contestava, da un lato, che il credito fosse dovuto in relazione al superamento del tetto di spesa della branca e, dall’altro, la debenza degli interessi, sostenendo che il contratto era stato stipulato solo a fine anno, che il d.lgs. 231/2002 non fosse applicabile e che, comunque, la clausola sugli interessi subordinasse il loro pagamento all’emissione di apposita fattura, mai emessa. In cassazione la società ha impugnato la sentenza d’appello deducendo: violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita novità dell’eccezione sollevata in appello dall’ASL; violazione dell’art. 101 c.p.c. per decisione su questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio; vizi motivazionali e violazione delle regole di ermeneutica contrattuale sulla lettura dell’art. 7; erronea applicazione degli artt. 1354, 1359, 1367 e 1419 c.c. e dell’art. 15 d.P.R. 633/1972; violazione dell’art. 7 d.lgs. 231/2002. L’ASL ha proposto ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia e erronea applicazione delle norme sui contratti pubblici e sui tetti di spesa, nonché sull’applicabilità del d.lgs. 231/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e ha rigettato il ricorso incidentale dell’ASL, con assorbimento del terzo motivo incidentale. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui riconosceva il credito capitale della struttura sanitaria, escludendo che l’ASL avesse assolto l’onere di provare il fatto impeditivo rappresentato dal superamento del tetto di spesa; ha inoltre confermato che il contratto stipulato a fine anno poteva avere efficacia retroattiva per regolare anche le prestazioni già rese. Quanto agli interessi, ha ritenuto infondati i motivi della società: la clausola contrattuale prevedeva il pagamento degli interessi solo dopo l’emissione di apposita e regolare fattura, fattura che non risultava emessa; inoltre non è stata accolta la censura di novità della questione, poiché l’ASL aveva già contestato in primo grado la debenza degli interessi e in appello aveva solo sviluppato ulteriormente la medesima difesa. La Corte ha ritenuto infondato anche il ricorso incidentale dell’ASL sulla pretesa impossibilità di applicare retroattivamente il contratto e sull’erronea applicazione della disciplina dei tetti di spesa, ribadendo che, nel caso concreto, la fattispecie contrattuale prevedeva la regressione tariffaria per prestazioni rese prima della data prevista di esaurimento del budget, non l’esclusione integrale del pagamento. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto.
Norme richiamate
La censura di novità è stata respinta perché l’ASL in appello non ha introdotto una domanda nuova, ma ha soltanto sviluppato ulteriormente un’eccezione già proposta in primo grado sulla debenza degli interessi.
Non vi è stata decisione su questione rilevata d’ufficio: la Corte d’appello ha deciso su un motivo di appello ritualmente introdotto dall’ASL.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta esistente e non apparente.
art. 111 Cost.
La doglianza sulla motivazione apparente è stata respinta, non essendo ravvisabile un deficit argomentativo costituzionalmente rilevante.
In tema di prestazioni sanitarie accreditate, il superamento del tetto di spesa costituisce fatto impeditivo della pretesa creditoria e va provato dall’ASL debitrice.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Gli accordi contrattuali tra ASL e strutture accreditate possono essere stipulati anche successivamente nel corso dell’anno e, nel caso concreto, avevano efficacia retroattiva.
Richiamato nel contesto della disciplina delle prestazioni sanitarie accreditate e della loro remunerazione.
Richiamato nel contesto della disciplina dei controlli e della regolazione dei rapporti con le strutture accreditate.
art. 5, comma 3, lett. a), contratto del 23/12/2013
Prevede che, se il tetto di spesa si esaurisce prima della data prevista nell’ultima comunicazione dell’ASL, si applica la regressione tariffaria alle prestazioni rese fino a tale data; per le prestazioni rese oltre la data prevista non spetta nulla.
art. 7, comma 6, contratto del 23/12/2013
Il richiamo al d.lgs. 231/2002 serve solo a individuare la base di calcolo degli interessi moratori convenzionali.
art. 7, comma 8, contratto del 23/12/2013
Il pagamento degli interessi moratori è subordinato all’emissione di apposita e regolare fattura da parte della struttura privata.
È richiamato solo come parametro di calcolo nel contratto, ma la pretesa agli interessi trova fonte nella clausola contrattuale; la clausola può subordinare l’esigibilità alla fatturazione.
Richiamato nella motivazione sull’eventuale applicabilità del decreto ai rapporti assimilabili a concessione di pubblico servizio.
Richiamato come parametro per la misura degli interessi nel contratto.
Richiamato in relazione ad accessori e costi di recupero, nel quadro della disciplina degli interessi moratori.
La clausola che richiede la fatturazione non è stata ritenuta una condizione sospensiva impossibile.
Invocato dalla società, ma la Corte non ha ravvisato un impedimento all’emissione della fattura imputabile alla controparte.
Invocato per la conservazione del contratto, ma non decisivo per superare il dato letterale della clausola sugli interessi.
Non è stata dichiarata la nullità della clausola sugli interessi; la disciplina contrattuale è stata ritenuta valida e operante.
Richiamato dalla ricorrente, ma non accolto nel ragionamento decisorio.
art. 16 R.D. 2440/1923
Richiamato dall’ASL a sostegno della forma scritta dei contratti pubblici, senza esito favorevole nel caso concreto.
art. 17 R.D. 2440/1923
Richiamato dall’ASL in tema di contratti della P.A., senza determinare l’accoglimento del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e ASL, il superamento del tetto di spesa è un fatto impeditivo della pretesa di pagamento: l’onere di provarlo grava sulla ASL debitrice, non sulla struttura creditrice.
- Gli accordi annuali tra ASL e strutture accreditate possono essere stipulati anche in un momento successivo rispetto alle prestazioni già eseguite, purché il contratto sia chiaramente destinato a regolare retroattivamente i rapporti dell’intero anno e tale volontà emerga dal testo contrattuale.
- Quando il contratto prevede una regressione tariffaria per prestazioni rese prima della data di esaurimento del budget, non può automaticamente trasformarsi in un diniego totale del corrispettivo: occorre applicare la disciplina contrattuale specifica prevista per l’ipotesi concreta.
- La debenza degli interessi moratori può trovare fonte nella clausola contrattuale anche quando il richiamo al d.lgs. 231/2002 sia utilizzato solo come parametro di calcolo; in tal caso l’eventuale inapplicabilità diretta del decreto non elimina il fondamento contrattuale del credito.
- Se il contratto subordina espressamente il pagamento degli interessi all’emissione di una fattura o nota di credito da parte del creditore, l’esigibilità degli interessi resta sospesa fino a tale adempimento; la mancanza della fattura impedisce la condanna al relativo pagamento.
- In cassazione, la censura di "novità" di una questione in appello richiede una precisa indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti: senza tale specificità il motivo è inammissibile.
- La contestazione in appello di una difesa già proposta in primo grado non integra, di regola, una questione nuova, ma può costituire solo una diversa articolazione o specificazione della medesima eccezione.
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