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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30068/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2011, con cui l'Ufficio contestava alla società contribuente un maggior valore delle rimanenze finali di magazzino e, correlativamente, maggiori ricavi derivanti dall'applicazione di percentuali di ricarico. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo illegittimo l'accertamento perché fondato su presunzioni non univoche e non attendibili, valorizzando la presenza di merci obsolete o superate e ritenendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, per violazione dell'art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e delle presunzioni, deducendo che, in presenza di contabilità irregolare e magazzino caotico/disordinato, spettava al contribuente dimostrare l'illegittimità dell'accertamento e la regolarità delle operazioni, mentre il giudice di merito aveva impropriamente escluso la possibilità di accertamento analitico-induttivo e aveva invertito l'onere della prova.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse meramente apparente: la sentenza impugnata conteneva infatti una motivazione sufficiente, chiara e coerente al di sopra del minimo costituzionale, poiché spiegava perché riteneva inattendibile l'accertamento e plausibile la svalutazione delle merci obsolete. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non si era attenuta ai principi in tema di accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa e di riparto dell'onere della prova in presenza di contabilità irregolare e magazzino disordinato. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse adeguatamente motivato l'atto e che, a fronte di tali indici di inattendibilità, gravasse sul contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate e la non riferibilità delle percentuali di ricarico contestate. Per tale ragione il ricorso è stato accolto nei limiti del secondo motivo, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la sua violazione perché la decisione di merito conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto tale soglia non è stata superata dalla sentenza di merito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; al di fuori di tali ipotesi, il vizio motivazionale non è deducibile come semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale attraverso cui si deduce in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo in presenza dei presupposti previsti dalla norma, specie quando la contabilità o la gestione del magazzino non consentano una ricostruzione analitica attendibile.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento analitico-induttivo è ammesso anche con contabilità formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile, se l'Ufficio individua indici gravi e precisi di inattendibilità.

  • art. 15 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione, nel contesto della censura sulle regole dell'accertamento.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova presuntiva; la Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che, in presenza di indici di inattendibilità, il contribuente deve fornire prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per i requisiti delle presunzioni semplici; la Corte valorizza la necessità che gli indizi abbiano gravità, precisione e concordanza.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte, nel ritenere fondato il secondo motivo, censura l'erronea valutazione del materiale probatorio e il mancato corretto riparto dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei redditi d'impresa, l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità o la gestione del magazzino risultino inattendibili e l'Ufficio indichi specifici elementi, anche presuntivi, idonei a fondare la ricostruzione dei maggiori ricavi.
  • L'amministrazione finanziaria, una volta allegati e motivati indici di inattendibilità dei dati contabili e del magazzino, non deve provare oltre il procedimento deduttivo esposto nell'atto; spetta invece al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni contestate e contrastare le presunzioni dell'Ufficio.
  • La motivazione di una sentenza è nulla solo quando sia mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente a integrare il vizio il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale e non consente di sindacare la mera insufficienza argomentativa.
  • Nel giudizio tributario, la presenza di merci obsolete o comunque invendibili può rilevare nella valutazione del valore delle rimanenze, ma tale circostanza deve essere apprezzata alla luce dell'intero compendio probatorio e del corretto riparto dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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