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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34839/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ex art. 322-bis c.p.p., dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei metalli preziosi (oro) o, in alternativa, del loro controvalore in denaro, depositati presso E.G.M. s.p.a. nell'ambito del prodotto/contratto "Conto Tesoro". Il ricorrente deduceva di essere terzo estraneo, proprietario dei beni e di buona fede, con ipoteca anteriore su immobili a garanzia, invocando la protezione prevista dal d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) per i terzi creditori e chiedendo la restituzione dell'oro o del relativo controvalore dopo aver documentato la titolarità e l'assenza di collegamenti con le società indagate. Inoltre contestava la valutazione secondo cui il bene non sia risultabile nei magazzini e contestava l'affermazione che la restituzione fosse impossibile perché l'oro era stato venduto dall'amministratore giudiziario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'istanza era meramente ripropositiva rispetto a precedente provvedimento del 24/11/2023, e che il ricorrente non aveva contestato gli effetti preclusivi richiamati dal Tribunale di Lecce. Inoltre l'interesse ad impugnare è stato ritenuto non concreto e immediato poiché, alla data del provvedimento impugnato, l'amministratore giudiziario era stato autorizzato alla vendita dell'oro e il ricorrente, in quanto terzo, disponeva di un mero diritto di credito che deve essere fatto valere nel procedimento previsto dal d.lgs. 159/2011 (verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato, art. 57 e ss.). Anche seguendo la prospettazione contrattuale, le facoltà contrattuali possono essere esercitate solo nei confronti dell'amministratore giudiziario (art. 56 d.lgs. 159/2011) e non consentivano un risultato immediato conseguente all'incidente cautelare reale. Per questi motivi si è pronunciata l'inammissibilità; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma invocata quale titolo dell'impugnazione cautelare; la Corte ha rilevato che il ricorso era meramente ripropositivo rispetto a precedenti decisioni e dunque inammissibile.

  • art. 416 c.p.

    Reato contestato nell'ambito del procedimento principale; il contesto fattuale (indagini su EGM e società collegate) ha inciso sulla valutazione della rilevanza dei diritti vantati dal terzo.

  • d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), artt. 52 e ss.

    Previsione della procedura di verifica dei crediti dei terzi nei confronti dei beni sottoposti a misure patrimoniali/preventive; la Corte ha ritenuto che il ricorrente debba utilizzare questo rimedio per far valere il suo diritto di credito, anziché ottenere il dissequestro attraverso l'incidente cautelare reale.

  • d.lgs. 159/2011, art. 56

    Attribuisce poteri all'amministratore giudiziario; la Corte ha ricordato che le facoltà contrattuali del ricorrente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario che, se subentra, è il soggetto legittimato a decidere (con eventuale autorizzazione del giudice delegato).

  • d.lgs. 159/2011, art. 57

    Disciplina la verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo nel procedimento di prevenzione; la Corte ha rinviato alla procedura prevista per la soddisfazione dei crediti dei terzi.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione all'applicabilità del codice antimafia alle misure patrimoniali nel procedimento penale e alla competenza del giudice delegato per la verifica dei crediti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 (Papaleo)

    "l'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, cosicchè alla richiesta di eliminazione o riforma della decisione gravata deve conseguire un risultato vantaggioso"

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'impugnazione deve mirare a un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante; applicato per dichiarare l'assenza di interesse concreto del ricorrente.

  • Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025 (Franceschi)

    "l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione... deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto... in termini specifici"

    Richiamata per sostenere il principio secondo cui gli atti d'impugnazione cautelare non possono essere meramente riproposizioni dell'originaria istanza; il ricorrente non ha indicato nuovi elementi tali da rendere ammissibile l'appello.

Massime di principio

  • Un ricorso cautelare/reclamazione ex art. 322-bis c.p.p. è inammissibile se si limita a riproporre questioni già esaminate in precedenti provvedimenti senza apportare elementi nuovi o fatti previamente non conosciuti.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e immediato: l'impugnazione deve poter conseguire un risultato giuridicamente vantaggioso e immediatamente efficace per l'impugnante.
  • Il terzo che dichiara di essere proprietario di beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale deve provare la titolarità e la mancanza di collegamenti strumentali con l'indagato; tuttavia, ove il bene sia stato assoggettato a misure o venduto, il rimedio ordinario è la procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011 (giudice delegato, art. 57 e ss.), non l'incidente cautelare reale.
  • Se un amministratore giudiziario è nominato e autorizzato alla gestione o alla vendita dei beni, le pretese dei terzi relative a diritti contrattuali o di ritiro devono essere rivolte all'amministratore e, se necessario, al giudice delegato; non sempre l'incidente cautelare produce effetti immediati nei confronti dell'impugnante.
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria per ottenere il riconoscimento del credito nella procedura di prevenzione, ma da sola non basta a bypassare il procedimento concorsuale previsto dal codice antimafia.
  • Chi impugna deve indicare con specificità i punti della decisione censurata e i motivi di fatto e di diritto: genericità o riproposizione integrale di istanze anteriori espone al rischio di inammissibilità.

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