Cassazione Penale, Ordinanza n. 35539/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una violazione del Codice della strada, deducendo un solo motivo: violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che le disagiate condizioni di vita ed economiche dell'imputato, cittadino tunisino non regolarmente presente sul territorio dello Stato, avrebbero dovuto essere valorizzate ai fini della mitigazione della pena e che il loro mancato apprezzamento integrasse violazione di legge e vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico in presenza di condizioni personali o economiche difficili, ma richiede elementi positivi specifici, la cui mancanza legittima il diniego del giudice di merito. Ha inoltre osservato che la censura non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso elementi favorevoli e valorizzato in senso negativo la condotta di vita dell'imputato, già inottemperante all'ordine di allontanamento e gravato da plurimi precedenti penali, anche successivi alla sospensione condizionale della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui è stata confermata la condanna, ma il testo non ne esplicita il contenuto
le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non sono riconoscibili automaticamente in base alla sola assenza di elementi negativi; il loro diniego è un giudizio di fatto del giudice di merito
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186/2000
richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un beneficio dovuto per il solo fatto che non emergano elementi negativi a carico dell'imputato; esse richiedono la presenza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione sanzionatoria.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito non ravvisi elementi favorevoli significativi oppure valorizzi elementi negativi della personalità o della condotta dell'imputato, purché dia conto degli elementi ritenuti decisivi.
- Le condizioni economiche o personali disagiate dell'imputato non determinano di per sé un obbligo di riconoscere le attenuanti generiche, né impongono una prevalenza assoluta su ogni altro dato valutativo.
- Nel giudizio di cassazione la censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito o non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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