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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35465/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il solo fatto di detenzione di stupefacenti del 27 marzo 2017, riqualificando il reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e escludendo anche l'aggravante di cui all'art. 80 del medesimo d.P.R. I motivi dedotti riguardavano: 1) una censura che la Corte rileva non essere stata proposta con l'atto di appello, e comunque infondata perché la condotta di detenzione risultava espressamente dal capo di imputazione; 2) il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivo ritenuto generico e non confrontato con la motivazione della Corte di appello; 3) la prescrizione del reato, invocata nonostante essa fosse maturata solo dopo la sentenza di secondo grado, con conseguente inoperatività del relativo rilievo nel giudizio di legittimità in presenza di ricorso inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non devoluto in appello e comunque infondato, che il secondo fosse generico e privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e che il terzo fosse manifestamente infondato perché la prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello, non può essere dichiarata quando il ricorso sia inammissibile. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie è stata riqualificata in forma di lieve entità della detenzione di stupefacenti, con esclusione della fattispecie più grave originariamente contestata.

  • art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990

    L'aggravante è stata esclusa dalla Corte di appello e tale esclusione è rimasta ferma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni conseguenti, compresa la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che non sia stato devoluto con l'atto di appello non può essere esaminato nel giudizio di legittimità, salvo che emerga una diversa e specifica ragione decisoria non presente nella sentenza impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; una critica generica è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado non può essere rilevata ai fini di una decisione favorevole all'imputato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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