Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35458/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché integralmente reiterativo del motivo già esaminato e disatteso dalla Corte di appello, senza confronto specifico e puntuale con la motivazione impugnata. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il delitto di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso ha sostanzialmente reiterato la doglianza già dedotta in appello, sostenendo apoditticamente l'assenza di prove della consumazione del reato e contestando che vi fosse dimostrazione dell'accordo per l'acquisto di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza impugnata si fondava su conversazioni intercettate dal linguaggio esplicito e sul verbale di arresto, elementi ritenuti convergenti e adeguatamente valutati dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa ai reati in materia di stupefacenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo meramente reiterativo censure già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione del merito o una contestazione apodittica dell'apprezzamento probatorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni congrue, non illogiche e fondate su elementi convergenti di prova.
  • Nel reato in materia di stupefacenti, conversazioni intercettate dal tenore esplicito, lette unitamente agli atti dell'arresto, possono essere valorizzate come elementi convergenti idonei a dimostrare l'accordo per l'acquisto di sostanza stupefacente, se adeguatamente motivato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.