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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35455/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto di resistenza. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di impugnazione erano sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello. La difesa contestava, in sintesi, la ricostruzione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., nonché il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la condotta fosse stata adeguatamente valorizzata dai giudici di merito sulla base delle minacce rivolte agli operanti, dell'apertura del garage per far entrare più di dieci persone al fine di ostacolare l'operazione di polizia e del divincolamento al momento del blocco.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative di questioni già correttamente decise in appello, senza manifesti vizi logici o giuridici. Ha inoltre confermato la motivazione sulla sussistenza del reato di resistenza, sull'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. perché all'epoca del fatto il delitto non ne consentiva l'applicazione, e sulla correttezza del trattamento sanzionatorio e della recidiva. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non era applicabile al delitto contestato all'epoca del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie, tra cui la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta e non presenti manifeste illogicità.
  • La sussistenza del delitto di resistenza può desumersi da una pluralità di condotte ostative, quali minacce agli operanti, condotte volte a favorire l'intervento di terzi per impedire l'azione di polizia e il divincolamento al momento del blocco.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando, per il periodo normativo e per il titolo di reato contestato, la causa di non punibilità non era applicabile al fatto oggetto di giudizio.
  • Il giudizio di cassazione non rivaluta il merito quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo logico e completo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, della dosimetria della pena e delle ragioni del riconoscimento della recidiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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