Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35459/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dagli imputati senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto personalmente dagli imputati, in violazione delle regole di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., che richiedono, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Non vengono esaminati motivi di merito, poiché la decisione si arresta alla verifica del difetto di valida sottoscrizione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto con l'assistenza tecnica richiesta dalla legge; la proposizione personale dell'impugnazione non è idonea a superare il filtro di ammissibilità.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il controllo sulla valida sottoscrizione del ricorso costituisce un preliminare requisito di ammissibilità, che precede ogni esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo eventuali specifiche ragioni ostative non emergenti dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.