Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania relativa a un delitto di resistenza a pubblico ufficiale, censurando un solo profilo: la mancata quantificazione della pena nel minimo edittale. Dal testo emerge che il motivo è stato ritenuto del tutto generico e aspecifico, perché non accompagnato da alcun elemento concreto a sostegno della richiesta di applicazione del minimo, mentre la decisione impugnata aveva già irrogato una pena di poco superiore al minimo, motivandola in ragione della gravità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse generico e aspecifico, poiché limitato a contestare la mancata applicazione del minimo edittale senza indicare concreti elementi di fatto o di diritto idonei a infirmare la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo astratto la determinazione della pena, senza indicare elementi concreti e specifici idonei a censurare la motivazione del giudice di merito.
- La doglianza sulla mancata applicazione del minimo edittale non è sufficiente, di per sé, a fondare l'impugnazione se la sentenza di merito ha già spiegato, sia pure sinteticamente, le ragioni della pena irrogata in relazione alla gravità della condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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