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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35466/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di censure già esaminate e correttamente disattese nei gradi di merito, senza evidenza di illogicità manifesta. Ha inoltre applicato le conseguenze processuali dell'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per diversi delitti. Dal testo emerge che le doglianze erano già state formulate in precedenza e riguardavano, in sostanza, l'elemento psicologico del reato, la recidiva contestata e il trattamento sanzionatorio, in particolare la quantificazione della pena e gli aumenti per la continuazione. La Corte di cassazione rileva che il giudice di merito aveva già esaminato e disatteso tali censure con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica: il dolo era desunto dalla condotta violenta tenuta dall'imputato nei confronti degli operanti e degli oggetti durante il trasferimento tra sezioni del carcere; la pretesa condizione di rabbia non era idonea a escludere il dolo ai sensi dell'art. 90 c.p.; la recidiva era stata adeguatamente motivata; la pena era stata determinata nei minimi edittali con ridotti aumenti per la continuazione, senza necessità di autonoma specifica motivazione.

Norme richiamate

  • art. 90 c.p.

    La mera rabbia o uno stato emotivo non indicato dalla norma non escludono il dolo; la condotta violenta consente di desumere l'elemento psicologico del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 90 cod. pen.

    Richiamato per escludere che l'ipotizzata rabbia fosse idonea a eliminare il dolo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione corretta e immune da manifesta illogicità.
  • L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalla condotta materiale dell'agente, anche quando essa consista in una violenta aggressione verso persone o cose.
  • Uno stato emotivo di rabbia, di per sé, non è sufficiente a escludere il dolo se non integra una causa legalmente rilevante di esclusione dell'imputabilità o della colpevolezza.
  • La recidiva, quando sia stata già compiutamente motivata nei gradi di merito, può essere confermata senza necessità di ulteriore specifica confutazione in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena entro i minimi edittali e con aumenti contenuti per la continuazione non richiede una motivazione analitica ulteriore, se il giudice di merito ha già adeguatamente giustificato il trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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