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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26912/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato il reddito d’impresa secondo i parametri delle società non operative e aveva richiesto il pagamento di crediti IVA compensati o esposti in dichiarazione, ritenendo la società di comodo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato l’annullamento degli atti, valorizzando le ragioni economiche delle scelte imprenditoriali della società, in particolare il mancato realizzo o locazione di 20 garages acquistati in connessione con un’operazione edilizia più ampia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme su prova presuntiva, contabilità e bilancio, per avere la CTR trascurato gli indizi addotti dall’Ufficio e per avere qualificato erroneamente i garages come immobilizzazioni in corso; 2) violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., per non avere considerato che l’Ufficio contestava garages finiti e commerciabili, non immobili in costruzione; 3) violazione delle regole processuali e dell’onere della prova, per avere la CTR fondato la decisione su documenti prodotti in appello e su dati ritenuti non idonei a escludere la possibilità di alienazione dei garages negli anni d’imposta interessati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, infondati. Ha osservato che, in tema di società di comodo, il contribuente può superare la presunzione di non operatività dimostrando l’esistenza di situazioni oggettive straordinarie, non imputabili alla propria scelta consapevole, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi previsti dalla legge. Nel caso concreto la CTR aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, che la società aveva incontrato difficoltà oggettive nello svolgimento dell’attività, quali impossibilità di vendere o locare il complesso immobiliare in condizioni economicamente apprezzabili, mancanza di liquidità per il commissariamento della banca finanziatrice e impossibilità di ottenere il rilascio del cantiere dall’appaltatore. La Corte ha inoltre condiviso la lettura secondo cui, pur essendo venuto meno il vincolo giuridico di cessione congiunta di garages e appartamenti, permaneva un vincolo economico tale da rendere antieconomica la vendita separata dei garages. Quanto al terzo motivo, la Corte ha respinto la censura sulla tardività dei documenti, richiamando la disciplina del processo tributario che consente la produzione di nuovi documenti in appello entro i termini di legge; ha anche osservato che i documenti erano sopravvenuti rispetto al primo grado. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la contribuente deve dimostrare le situazioni oggettive straordinarie idonee a superare la presunzione di non operatività, mentre le allegazioni dell’Ufficio devono essere valutate nel quadro complessivo della prova presuntiva.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riferimento alla prova presuntiva posta a fondamento della pretesa fiscale e alla valutazione degli indizi.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla corretta impostazione contabile, ma la Corte non ne trae un principio autonomo decisivo.

  • art. 2424-bis, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la classificazione contabile dei garages; la Corte ritiene comunque corretta la valutazione della CTR sul nesso economico dell’operazione.

  • art. 30, l. n. 724/1994

    Norma centrale: disciplina delle società non operative; la presunzione di non operatività può essere vinta con prova contraria di oggettive situazioni straordinarie che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi legali.

  • art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994

    La nozione di impossibilità va intesa in senso elastico ed economico, non assoluto, riferita a fatti oggettivi non dipendenti dalla scelta consapevole dell’imprenditore.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    Richiamato per affermare l’obbligo dell’imprenditore di predisporre i mezzi di produzione in funzione della continuità aziendale e del lucro obiettivo.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato a sostegno della libertà di iniziativa economica e dell’assetto dei controlli sulle scelte imprenditoriali, senza sindacato sulle opzioni di merito salvo condotte platealmente antieconomiche.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quanto alla proposta del relatore e alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per l’inammissibilità di eventuali censure motivazionali in presenza di doppia conforme.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’uso di elementi nuovi in appello; la Corte risolve la questione valorizzando la disciplina speciale sulla produzione documentale.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione di nuovi documenti anche in appello nel processo tributario, entro i limiti temporali previsti dal rito tributario.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il rinvio alle norme del giudizio di primo grado quanto alle modalità di produzione documentale.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Indica il termine entro cui possono essere prodotti i documenti nel processo tributario (fino a venti giorni liberi prima dell’udienza).

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato con riferimento alle formalità di produzione documentale nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione in quanto la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di società di comodo, la presunzione di non operatività può essere vinta dal contribuente mediante prova contraria di una situazione oggettiva, straordinaria e non imputabile, che abbia impedito il raggiungimento del reddito minimo legale.
  • L’impossibilità di superare il test di operatività non va intesa in senso assoluto, ma in senso economico e concreto, con riguardo alle effettive condizioni del mercato e alle specifiche circostanze ostative.
  • Il giudice di legittimità non può essere sollecitato a rivalutare il merito delle prove e delle circostanze di fatto quando la decisione di merito abbia già esaminato e apprezzato gli elementi istruttori in modo coerente.
  • Il sindacato tributario sulle scelte imprenditoriali non consente di imporre al contribuente una condotta economicamente irragionevole al solo fine di evitare l’applicazione della disciplina delle società non operative; resta tuttavia possibile scrutinare condotte manifestamente antieconomiche.
  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa entro i limiti e i termini previsti dal rito speciale, anche se non erano stati prodotti in primo grado.
  • In presenza di doppia conforme, le censure che investono solo il vizio motivazionale sono inammissibili se non viene allegata una diversa base fattuale delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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