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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32450/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Quattro ex soci di una società a responsabilità limitata estinta impugnavano un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio aveva recuperato una maggiore imposta e applicato sanzioni per un periodo d'imposta precedente alla cancellazione della società dal registro delle imprese. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo nullo l'atto per difetto di motivazione sulla responsabilità dei soci. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2495 c.c., sostenendo che l'atto, pur notificato agli ex soci, era rivolto alla società estinta e conteneva elementi sufficienti a far comprendere la pretesa fiscale; (2) omesso esame di fatti decisivi, riproponendo la medesima questione sotto il profilo del vizio motivazionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'avviso di accertamento era emesso nei confronti della società, poi notificato agli ex soci quali successori universali della società estinta, e non costituiva un atto diretto a far valere una responsabilità personale dei soci ex art. 36 d.P.R. 602/1973 o ex art. 2495 c.c. In tale quadro non era necessario che l'atto motivasse sull'estinzione della società o sui presupposti della responsabilità personale dei soci. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    l'avviso di accertamento è valido se contiene gli elementi essenziali tali da rendere comprensibile la pretesa tributaria; non occorre, quando l'atto è rivolto alla società estinta e notificato agli ex soci quali successori, una motivazione specifica sulla responsabilità personale dei soci.

  • art. 2495 c.c.

    la responsabilità dei soci per i debiti sociali della società estinta non è qui fatta valere con un autonomo atto nei loro confronti; solo se l'Amministrazione intenda agire in via personale contro i soci occorre un atto impositivo autonomo e motivato sui relativi presupposti.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    l'onere di provare il presupposto della responsabilità patrimoniale personale degli ex soci (percezione di beni o attivo liquidatorio) grava sul Fisco quando agisce specificamente contro di loro; nel caso di specie tale procedimento autonomo non era stato attivato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione di legge relativa alla motivazione dell'avviso e alla qualificazione della pretesa fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato assorbito per effetto dell'accoglimento del primo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fase camerale e per il deposito di memorie illustrative.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è emesso nei confronti della società contribuente e notificato agli ex soci dopo l'estinzione dell'ente, la notifica ai soci vale come successione nel rapporto tributario, senza che l'atto debba necessariamente contenere una specifica motivazione sulla loro responsabilità personale.
  • La responsabilità personale degli ex soci per i debiti della società estinta richiede, invece, un autonomo atto impositivo quando l'Amministrazione intenda farla valere direttamente nei loro confronti; in tal caso l'atto deve indicare i presupposti fattuali e giuridici della pretesa, inclusa la percezione di beni o utilità liquidatorie.
  • Nel giudizio di impugnazione dell'atto tributario, l'eccezione relativa al mancato ricevimento di somme in sede di liquidazione non può essere utilizzata per paralizzare la pretesa diretta originariamente alla società, se non è stato instaurato un procedimento autonomo contro i soci.
  • Nei rapporti con società estinte, la qualità di successore dell'ex socio discende dalla sola estinzione della società e non dal fatto di avere concretamente percepito somme di liquidazione; il limite quantitativo della responsabilità attiene all'esigibilità della pretesa, non alla configurazione della successione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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