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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04137/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, contestando a un contribuente la tassazione di una plusvalenza da cessione di aree edificabili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986, relativamente a terreni pervenuti per successione ereditaria. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che non vi fosse stata cessione di area edificabile perché l’intero lotto era occupato da un capannone con relative pertinenze; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Ufficio ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Tuttavia, la Corte ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare della notifica del ricorso: agli atti risultava solo la distinta di spedizione, ma non l’avviso di ricevimento del plico raccomandato notificato all’intimato; dunque non era provato il perfezionamento della notifica e, in mancanza di costituzione dell’intimato, il vizio non poteva dirsi sanato.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito della controversia tributaria, perché ha verificato d’ufficio la regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di legittimità. Poiché nel fascicolo mancava l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso per cassazione, ha ritenuto non perfezionata la notifica e ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese per mancata attività difensiva dell’intimato e ha ritenuto non applicabile l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986

    Norma richiamata solo come base dell’avviso di accertamento relativo alla plusvalenza da cessione di area edificabile; non viene interpretata nel merito, perché il ricorso è deciso per un vizio di notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte non esamina il profilo sostanziale per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni; non è oggetto di scrutinio di merito per l’assorbente questione processuale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio di violazione di legge dedotto dall’Agenzia nel ricorso per cassazione.

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale.

  • art. 291 c.p.c.

    La mancanza dell’avviso di ricevimento, quando determina inesistenza della notifica, non consente la rinnovazione della notificazione ai sensi di questa norma.

  • art. 384, terzo comma, c.p.c.

    Il dovere di provocare il contraddittorio non sussiste per questioni rilevabili d’ufficio attinenti alla tempestività del ricorso e comprese nel thema decidendum del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione dell’atto, ma richiede anche la prova della consegna al destinatario mediante l’avviso di ricevimento depositato in atti.
  • Se manca l’avviso di ricevimento del plico raccomandato contenente il ricorso per cassazione, la notifica è inesistente e il ricorso va dichiarato inammissibile, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Le questioni sulla tempestività e regolarità della notificazione del ricorso per cassazione sono rilevabili d’ufficio e possono essere decise senza preventiva interlocuzione con le parti, quando rientrano nel thema decidendum del giudizio di legittimità.
  • La scissione soggettiva degli effetti della notificazione opera per evitare decadenze a carico del notificante, ma non consente di considerare instaurato il giudizio prima del perfezionamento della consegna dell’atto al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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