Cassazione Civile, Ordinanza n. 29933/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno 2016 emesso dal Comune nei confronti di un istituto di vigilanza operante nell'area dell'interporto. In appello la commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendo provato che il Comune avesse effettivamente istituito il servizio di raccolta rifiuti anche per quella zona e aggiungendo che, anche ove il servizio non fosse stato attivato o reso pienamente fruibile, ciò non avrebbe escluso l'obbligo di pagamento del tributo, ma avrebbe potuto comportare solo una riduzione tariffaria non richiesta. Con il primo motivo di ricorso la società ha denunciato violazione di norme processuali e della disciplina TARI, sostenendo che la CTR avesse confuso l'istituzione/attivazione del servizio con il suo concreto espletamento e la fruizione, e che il Comune avesse fondato la prova su una dichiarazione privata proveniente da soggetto terzo, non dall'ente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina del tributo e dell'art. 2697 c.c., lamentando che fosse mancata la prova del presupposto impositivo, perché il Comune non avrebbe dimostrato di avere istituito un servizio funzionante nell'area, mentre i rifiuti sarebbero stati gestiti autonomamente dalle aziende insediate; ha richiamato una perizia asseverata e una dichiarazione del direttore tecnico della società ricorrente.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati e, per alcuni profili, inammissibili. Ha affermato che la sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui il tributo per lo smaltimento dei rifiuti è dovuto quando il Comune abbia attivato il servizio, anche se il contribuente provveda autonomamente alla gestione dei rifiuti, restando in tal caso solo il diritto a una riduzione della tariffa. Quanto alla contestazione sulla prova dell'attivazione del servizio, la Corte ha rilevato che la censura attiene alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito e non a una violazione di legge, ed è dunque insindacabile in sede di legittimità in difetto di deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ne trae una violazione idonea a fondare l'accoglimento.
Richiamato dalla ricorrente; la censura viene respinta perché non coglie una reale violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte osserva che la doglianza investe in realtà il merito della valutazione probatoria.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce l'insindacabilità in cassazione della valutazione delle prove se non nei limiti del vizio motivazionale.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali, senza che la Corte ne ravvisi la violazione.
art. 1, commi 642, 656 e 657, L. 147/2013
La Corte richiama la disciplina TARI affermando che, una volta attivato il servizio comunale di gestione dei rifiuti, il tributo è dovuto; eventuali difficoltà o autonoma gestione possono incidere solo sulla riduzione della tariffa.
artt. 58, 59 e 62 d.lgs. 507/1993
Richiamati dalla ricorrente per contestare il presupposto impositivo; la Corte li considera non dirimenti rispetto all'accertata attivazione del servizio.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ritiene che la doglianza sulla prova dell'attivazione del servizio attenga alla valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte afferma che, in mancanza di specifica deduzione del vizio motivazionale nei limiti di tale norma, la valutazione probatoria del giudice di merito resta insindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto dell'obbligazione sussiste quando il Comune abbia attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; la gestione autonoma dei rifiuti da parte dell'utenza non elimina il tributo, ma può incidere soltanto sulla misura della tariffa nei casi previsti dalla legge.
- La censura che contesta l'accertamento del giudice di merito sulla concreta attivazione del servizio e sulla qualità delle prove utilizzate non integra di per sé violazione di legge, ma investe la valutazione del fatto e del materiale istruttorio, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione specificamente dedotto.
- La prova dell'attivazione del servizio comunale e della sussistenza del presupposto impositivo deve essere valutata dal giudice di merito secondo le ordinarie regole probatorie; la parte ricorrente non può ottenere in sede di legittimità un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- Una volta accertato che il servizio rifiuti è stato istituito e attivato dal Comune, il contribuente che lamenti una minore fruibilità o una gestione autonoma dei rifiuti deve eventualmente far valere la riduzione tariffaria prevista dalla disciplina speciale, e non l'inesistenza dell'obbligo tributario.
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