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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07831/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da un docente di religione cattolica della scuola pubblica nei confronti dell'amministrazione scolastica, volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del termine apposto a una serie di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo, con richiesta di conversione del primo rapporto in tempo indeterminato oppure, in subordine, di risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva escluso la conversione ma aveva riconosciuto un'indennità risarcitoria, ridotta a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ritenendo applicabili anche ai docenti di religione i principi sull'abuso della reiterazione dei contratti a termine. In cassazione il Ministero ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003 e della clausola 5 dell'Accordo quadro, sostenendo la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione dei contratti in base alla normativa interna e alla giurisprudenza costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la decisione della Corte d'appello conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE 13 gennaio 2022, C-282/19. Ha ribadito che, nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, costituisce abuso la protrazione di rapporti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche in mancanza di concorso triennale, nonché l'utilizzazione discontinua che determini comunque una durata complessiva superiore a tre annualità. In tali ipotesi spetta il risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre al maggior danno se provato, mentre resta esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Il ricorso è stato quindi respinto e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 1 e 3 L. 186/2003

    La disciplina speciale dei docenti di religione cattolica è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la legittimità della reiterazione dei contratti, ma la Corte ha ribadito che essa non esclude, in caso di abuso, il risarcimento del danno.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro

    Richiamata per contestare l'applicazione dei principi sull'abuso dei contratti a termine; la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della propria giurisprudenza e del diritto UE.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato come base per escludere la conversione del rapporto in assenza di superamento del concorso pubblico.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    È indicato come parametro per la liquidazione dell'indennità risarcitoria spettante in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Richiamato come disposizione successiva che riproduce i parametri risarcitori dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Usato per richiamare precedenti conformi della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali oltre il limite delle tre annualità scolastiche, in assenza di concorsi triennali, integra abuso della contrattazione a termine.
  • L'abuso può configurarsi anche quando l'utilizzazione del docente sia discontinua in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità.
  • Accertato l'abuso, spetta al lavoratore il risarcimento del danno cd. eurounitario, liquidabile secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre al maggior danno se specificamente provato.
  • Nel settore dei docenti di religione della scuola pubblica non è riconoscibile la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in via automatica, restando centrale il limite del concorso pubblico per l'immissione in ruolo.
  • In caso di contestazione risarcitoria sull'abuso da reiterazione di contratti a termine, grava sull'amministrazione l'onere di provare la legittimità della causale che giustifica i contratti infrannuali o la loro esclusione dal computo dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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