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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12831/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia riguardava un'area scoperta di circa 38 mq, a forma di L, posta a servizio di una palazzina: i ricorrenti sostenevano che l'area fosse di loro proprietà esclusiva e, pertanto, chiedevano di poterla recingere ai sensi dell'art. 841 c.c. e di spostare il passaggio esistente in modo da trasferire l'accesso altrove. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva invece ritenuto che l'area fosse condominiale, valorizzando il titolo di acquisto, il progetto edilizio e i successivi atti di vendita. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1117 c.c. e dell'art. 41-sexies, comma 2, l. n. 1150/1942, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato la disciplina degli spazi destinati a parcheggio e la relativa sostituzione automatica della clausola attributiva della proprietà esclusiva; hanno inoltre contestato la qualificazione dell'area come cortile comune. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando la mancata considerazione del secondo accesso/cancello previsto nel progetto originario e della presunta riserva di proprietà contenuta nel primo atto di vendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa agli spazi destinati a parcheggio ex art. 41-sexies l. n. 1150/1942 non risultava affrontata nella sentenza impugnata e il ricorso non dimostrava che fosse stata specificamente proposta nei gradi di merito; inoltre, la verifica della natura comune o esclusiva dell'area in base ai titoli di acquisto è stata ritenuta accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non integrava una reale violazione delle regole sulla prova, ma mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio; quanto all'omesso esame di fatti decisivi, la Corte ha osservato che la clausola del primo atto di vendita era stata in realtà esaminata e interpretata dalla Corte d'appello, mentre il progetto originario sul cancelletto a una anta non era stato specificamente allegato come decisivo. Il ricorso è stato dunque rigettato, senza condanna alle spese per mancata difesa degli intimati, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 841 c.c.

    invocato dai ricorrenti come base del preteso diritto di recingere il fondo; la Corte non ne ha accolto l'applicazione, perché ha ritenuto l'area comune e non di proprietà esclusiva

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per contestare la natura condominiale dell'area; la Corte ribadisce che l'applicazione della presunzione di comunione dipende dall'interpretazione dei titoli e costituisce accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 41-sexies, comma 2, l. n. 1150/1942

    invocato per sostenere la disciplina degli spazi a parcheggio e la sostituzione automatica di clausole incompatibili; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché nuova e non trattata nei gradi di merito

  • art. 18 l. n. 765/1967

    richiamato come norma che ha introdotto la disciplina sugli spazi destinati a parcheggio ex art. 41-sexies

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando valuti diversamente prove ritualmente acquisite

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a una regola legale di prova

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o a una diversa lettura delle prove

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l'onere di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La questione di diritto che presuppone accertamenti di fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve dimostrare che essa sia stata già dedotta nei gradi di merito e indicare specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto.
  • L'individuazione della natura comune o esclusiva di un bene mediante interpretazione dei titoli di acquisto è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove: occorre denunciare l'uso di prove non introdotte dalle parti, l'uso di prove fuori dei poteri officiosi, o l'attribuzione a una prova di un regime legale di valore errato.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata confutazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Se il fatto dedotto come omesso è stato in realtà esaminato dal giudice di merito, la censura è inammissibile o infondata anche se la sentenza non ha dato conto di tutte le risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita immobiliareImmagine
RamiDiritti realiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della prova

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