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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14402/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da una erede, di un estratto di ruolo dal quale risultava una cartella di pagamento riferita all'anno d'imposta 1996 intestata al de cuius. La contribuente sosteneva di non aver mai avuto notifica della cartella al defunto e di averne appreso l'esistenza solo il 13 dicembre 2016 tramite il rilascio dell'estratto di ruolo da parte del concessionario della riscossione. In appello la CTR aveva accolto la domanda, ritenendo sì valida la notifica della cartella del 28 novembre 2002, ma prescritta la pretesa erariale per l'irregolarità della notifica di un successivo atto di fermo amministrativo, reputato non idoneo a interrompere la prescrizione. La ricorrente per cassazione ha impugnato soltanto la statuizione sulle spese; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. La Corte, prima di esaminare le censure, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo, perché diretto contro l'estratto di ruolo e la cartella sottostante in assenza delle condizioni oggi richieste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2021, e comunque in mancanza di un concreto pregiudizio attuale dedotto o provato. Ha richiamato anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale che ha circoscritto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile, ab origine, il ricorso introduttivo proposto davanti al giudice tributario, perché la causa non poteva essere proposta nelle forme utilizzate. Ha compensato le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, valorizzando l'intervento normativo e gli arresti giurisprudenziali sopravvenuti. Ha inoltre escluso l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto... oppure ... la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

    L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata è ammessa solo in presenza delle specifiche condizioni legali tipizzate, oltre alla dimostrazione di un concreto pregiudizio attuale.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    È richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 100 c.p.c.

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021

    Norma che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, restringendo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, neppure unitamente alla cartella presupposta asseritamente non notificata, se non nei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 e a condizione che il contribuente dimostri un pregiudizio concreto e attuale.
  • Nel processo tributario l'interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo quando l'iscrizione a ruolo produca un'effettiva lesione attuale della sfera giuridica del contribuente; la mera conoscenza dell'asserita cartella inesistente o non notificata non basta.
  • Se l'azione proposta è originariamente inammissibile per carenza di interesse ad agire, la Cassazione può cassare senza rinvio la decisione di merito e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo.
  • Le questioni di tutela del contribuente contro l'estratto di ruolo devono essere lette alla luce del bilanciamento legislativo tra diritto di difesa ed esigenze di contenimento del contenzioso, bilanciamento che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha ritenuto non irragionevole nei limiti indicati dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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