Cassazione Civile, Ordinanza n. 01844/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e disposto la reintegra del lavoratore, con condanna della società al risarcimento parametrato alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo della società, ritenendo illegittima la limitazione della platea dei licenziabili alla sola sede di L'Aquila, in presenza di una comunicazione di avvio della procedura standardizzata e fondata solo sulla dislocazione geografica del personale, senza adeguata considerazione di professionalità fungibili presenti anche in altre sedi e senza prova di ostacoli formativi o organizzativi. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., sostenendo che non poteva essere pronunciata una condanna generica sull'an del risarcimento non richiesta e che la domanda era comunque carente di prova e improponibile per frazionamento dei crediti; 2) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla mancata prova della fungibilità delle mansioni tra sedi diverse; 3) violazione della disciplina del licenziamento collettivo (art. 5 l. n. 223/1991 e art. 3 l. n. 604/1966), per avere la Corte territoriale ritenuto necessaria la comparazione anche tra sedi geograficamente distanti, nonostante la diversa collocazione territoriale e l'asserita irragionevolezza di trasferimenti massivi; 4) in subordine, violazione della disciplina sanzionatoria del licenziamento collettivo, per avere applicato la tutela reintegratoria anziché quella meramente indennitaria, trattandosi, secondo la ricorrente, di un vizio solo formale della comunicazione di avvio della procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che le questioni erano nuove e che, in ogni caso, la domanda originaria dei lavoratori era correttamente interpretabile come richiesta di condanna generica al risarcimento ex art. 18 l. n. 300/1970; ha inoltre escluso che sussistesse un divieto di frazionamento rilevante nel caso. Ha respinto il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva implicitamente ma chiaramente esaminato e superato la censura sulla fungibilità delle mansioni, valorizzando gli elementi istruttori acquisiti. Ha respinto il terzo motivo ribadendo che, nel licenziamento collettivo, la regola è la comparazione sull'intero complesso aziendale e che l'estensione territoriale può essere ristretta solo per oggettive esigenze tecnico-produttive, da indicare e provare dal datore di lavoro; nel caso concreto la comunicazione era standardizzata e non rispettava tali oneri. Ha respinto infine il quarto motivo perché la violazione non era meramente procedurale, ma sostanziale, avendo la società applicato criteri di scelta a una platea di licenziabili illegittimamente delimitata; perciò era corretta la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale violata nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata.
invocato per sostenere un vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che la domanda originaria fosse correttamente interpretata come condanna generica.
richiamato in relazione alla condanna generica; la Corte ha ritenuto ammissibile la pronuncia sull'an del risarcimento nel caso di domanda non quantificata.
norma sul sindacato di legittimità richiamata per i diversi motivi di ricorso.
richiamato per affermare che la questione del frazionamento dei crediti e dell'interesse alla tutela frazionata poteva essere sollevata nel giudizio di primo grado.
richiamato per il rito camerale e la riserva di motivazione.
richiamato per aderire a precedenti recenti della Corte in assenza di ragioni per mutare orientamento.
comma 3; comma 9; comma 12
la comunicazione di apertura della procedura deve indicare le ragioni della riduzione, la delimitazione della platea e le ragioni dell'eventuale ristrettezza territoriale; la non conformità al modello legale può integrare violazione procedurale, ma nel caso concreto la Corte ha ravvisato una violazione sostanziale dei criteri di scelta.
la scelta dei lavoratori deve avvenire avuto riguardo al complesso aziendale, salvo oggettive esigenze tecnico-produttive che, se determinano una platea più ristretta, devono essere coerenti con la comunicazione e provate dal datore di lavoro; la violazione dei criteri di scelta comporta tutela reintegratoria.
richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente, ma non ha inciso sulla decisione, centrata sulla disciplina del licenziamento collettivo.
applicato per la tutela reintegratoria e per il risarcimento parametrato alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.
richiamata come norma che ha modificato la disciplina dei licenziamenti collettivi e la tutela ex art. 18 St. lav.
richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente soccombente.
richiamata quale fonte dell'introduzione dell'ulteriore contributo unificato.
richiamato per la liquidazione delle spese secondo le nuove tariffe.
richiamato ai fini della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la regola legale è che la comparazione dei lavoratori da espellere avvenga con riferimento al complesso aziendale; la delimitazione a una sola sede o unità produttiva è possibile solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione preventiva e specificamente provate dal datore di lavoro.
- La dislocazione geografica delle sedi e il possibile aggravio di costi derivante da trasferimenti non costituiscono, di per sé, un parametro idoneo a escludere la comparazione con lavoratori di equivalente professionalità occupati in altre unità produttive.
- Nel licenziamento collettivo il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione di avvio della procedura le ragioni che giustificano la riduzione dell'ambito dei licenziamenti e, se del caso, le ragioni per cui non sia possibile ovviare all'esubero mediante trasferimenti verso altre sedi; in difetto, i licenziamenti possono risultare illegittimi.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo si distingue dalla mera violazione procedurale: se l'irregolarità incide sulla concreta individuazione della platea dei licenziabili o sull'applicazione dei criteri legali, opera la tutela reintegratoria; se concerne soltanto incompletezze formali della comunicazione, può spettare la sola tutela indennitaria.
- In sede di legittimità, quando si deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti, purché il ricorso rispetti gli oneri di specificità e autosufficienza.
- Una domanda di condanna al risarcimento del danno non quantificata può essere interpretata come domanda di condanna generica all'an, specie quando la parte chieda il pagamento di somme da commisurarsi a parametri futuri o non ancora determinati.
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