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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34407/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso IVA presentata nel 2004 da una società che svolgeva attività sanitaria esente, con la quale si chiedeva la restituzione dell’imposta versata nel 1994 sul presupposto che la sesta direttiva IVA consentisse il recupero dell’IVA assolta sugli acquisti destinati ad attività esenti, limitando l’applicazione del regime di detrazione pro rata. Il diniego implicito dell’Amministrazione fu impugnato davanti al giudice tributario, che accolse la domanda; l’Ufficio propose appello, respinto dalla CTR. In cassazione l’Agenzia dedusse: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente adesiva a quella di primo grado; 2) violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2946 c.c., sostenendo l’inammissibilità/improcedibilità originaria del ricorso per decadenza e comunque la prescrizione; 3) violazione dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972, perché la giurisprudenza unionale e interna esclude la rimborsabilità dell’IVA relativa ad acquisti destinati all’esercizio di attività esenti.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, assorbendo i primi due. Ha affermato che l’art. 13 della sesta direttiva IVA non fonda una posizione soggettiva di vantaggio idonea a legittimare il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti destinati ad attività esenti. Richiamando la giurisprudenza della CGUE e le Sezioni Unite, ha ribadito che l’esenzione considerata opera solo nei limiti indicati da quella disciplina e non consente la restituzione dell’imposta versata in fase di acquisto iniziale se non vi era diritto a detrazione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito con rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; la contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    è richiamato quale parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dall'Agenzia per sostenere la decadenza/inammissibilità del ricorso introduttivo in materia di rimborso tributario

  • art. 2946 c.c.

    invocato come termine ordinario decennale di prescrizione del diritto al rimborso

  • art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dall'Ufficio per escludere la rimborsabilità dell'IVA relativa ad acquisti destinati ad attività esenti

  • art. 13, parte A, n. 1, lett. b), direttiva CEE/77/388 del 17 maggio 1977

    la Corte esclude che tale disposizione fondi, di per sé, una posizione soggettiva al rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti per attività esenti

  • art. 13, parte B, lett. c), direttiva CEE/77/388 del 17 maggio 1977

    richiamato in via comparativa dalla giurisprudenza unionale e di legittimità per ribadire i limiti dell'esenzione e del diritto a detrazione

  • art. 13, parte B, della sesta direttiva

    citato nel richiamo alla giurisprudenza CGUE sulle esenzioni IVA

Massime di principio

  • In tema di IVA, la disciplina delle esenzioni non attribuisce automaticamente un diritto al rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti destinati all’esercizio di attività esenti; il rimborso è configurabile solo nei limiti espressamente riconosciuti dall’ordinamento.
  • La disposizione unionale sulle esenzioni IVA va interpretata restrittivamente: l’esenzione opera secondo il suo perimetro normativo e non può essere utilizzata per trasformare l’IVA non detratta in un credito ripetibile in via generale.
  • Quando la decisione di merito ha aderito alla tesi del contribuente in contrasto con la giurisprudenza unionale e di legittimità, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La questione della prescrizione o della decadenza diviene irrilevante se la pretesa sostanziale di rimborso è infondata in radice per difetto del presupposto normativo.
  • La motivazione della sentenza d’appello, se si limita a richiamare quella di primo grado, può essere censurata, ma tale vizio resta assorbito quando il ricorso è accolto per violazione di legge decisiva nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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